Il RSPP è un soggetto che opera in posizione di neutralità, essendo un semplice ausiliario del datore di lavoro, non è infatti direttamente responsabile del suo operato, proprio perché non possiede un potere decisionale e di spesa.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha il compito di assistere il datore di lavoro nell’assolvimento dei suoi doveri, fornendogli quelle competenze tecniche ed organizzative di cui ha bisogno, prospettando vari e complessi interventi per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, tuttavia egli è responsabile del reato di evento se l’infortunio si verifica a causa della consulenza erroneamente resa. L’RSPP, infatti, risponde insieme al datore di lavoro ogni qual volta il verificarsi di un infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare.
Detto ciò l’RSPP non ha un autonomo obbligo di effettuare controlli sulla effettiva applicazione dei presidi antinfortunistici, in quanto privo di quella posizione di garanzia che il legislatore ha identificato espressamente in capo al datore di lavoro, al dirigente e al preposto, nell’ambito delle loro rispettive attribuzioni e competenze.
Solo chi è giuridicamente obbligato ad agire per attuare i precetti contenuti nella normativa sulla sicurezza e igiene sul lavoro è correlativamente ritenuto responsabile della loro violazione. Tutti gli altri soggetti, non avendo obblighi nella realizzazione della sicurezza, non possono essere chiamati a rispondere della omissione di presidi antinfortunistici obbligatori.
Secondo la Cassazione, il RSPP è una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni devono essere fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che è quest’ultimo che viene chiamato a rispondere delle sue eventuali negligenze.