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MENO RISCHI E INCOGNITE

come lo stop forzato della produzione causato da un incidente sul lavoro

MAGGIORE MOTIVAZIONE DEL PERSONALE

un ambiente sicuro aiuta i dipendenti ad agire meglio e a sentirsi appagati nel posto in cui lavorano

CONTINUITA’ PRODUTTIVA

abbassare anomalie e cali produttivi dovuti a infortuni o malattie

RIDUZIONE DEI PREMI INAIL

che prevede sconti sui contributi da versare ogni anno alle casse dello stato qualora l’azienda riesca a dimostrare il proprio impegno nei confronti di una sicurezza sul lavoro a norma di legge

Con il nostro aiuto potrai limitare o ridurre

    • RESPONSABILITA’ CIVILE;
    • RESPONSABILITA’ PENALE;
    • RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVE che colpisce l’azienda con sanzioni pecuniarie variabili da un minimo di € 25.800,00 ad un massimo di € 1.549.000,00 e/o interdittive

Con l’introduzione del Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro, ovvero il Decreto Legislativo 81/08, sono state assorbite tutte le normative precedenti per definire con chiarezza un sistema di gestione del controllo dei rischi relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori in grado di migliorare la performance del business e rendere l’ambiente di lavoro più sicuro.

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I nostri Servizi

VALUTAZIONE DEI RISCHI – DVR 

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti
nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le
adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.”

FORMAZIONE

Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di
prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

MEDICINA DEL LAVORO

Branca della medicina che si occupa di prevenire, diagnosticare e curare le malattie professionali,
salvaguardando la salute del lavoratore negli ambienti di lavoro

CONSULENZA PERSONALIZZATA E CONTINUATIVA

I nostri servizi spaziano dalla privacy all’ambiente e dalla formazione dei lavoratori alla sicurezza sul lavoro. La Logica Servizi offre consulenze e corsi personalizzati per andare incontro a qualsiasi esigenza con l’obiettivo di offrire un servizio eccellente e al passo con i tempi.

VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI – DUVRI

Valutazione dei rischi per lavoratori derivanti dalla presenza di una ditta esterna nell’unità produttiva, dai macchinari, dalle sostanze e dai processi lavorativi concomitanti che potrebbero chiaramente interferire, ostacolarsi o essere reciprocamente fonte di pericolo, salvaguardando la salute del lavoratore negli ambienti di lavoro

STESURA DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA – POS

Documento che contiene le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare nei cantieri e nelle unità produttive, per ridurre il rischio di infortunio e prevenire lo sviluppo di patologie professionali

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    Domande frequenti

    E’ il responsabile della prevenzione e protezione in ambito aziendale. E’ colui che insieme al datore di lavoro costruisce gli elementi per arginare i rischi che i lavoratori possono correre durante il processo lavorativo 

    L’art. 32 del D.Lgs. 81/2008, stabilisce che all’interno di ogni azienda è obbligatoria la figura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

    L’RSPP nella normativa vigente è definito come la persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi…ecc.

    Un responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore ed avere conseguito gli attestati relativi a specifici corsi di formazione abilitanti relativi alla classe di rischio dell’attività (definita dai settori ATECO in rischio BASSO, MEDIO o ALTO). La durata di tali percorsi formativi varia in funzione del settore lavorativo.

    La peculiarità fondamentale del RSPP è quella di essere in grado di svolge una funzione consultiva e propositiva, ovvero di essere in grado di aiutare il Datore di lavoro nel:

    • Rilevare i fattori di rischio, determinando nello specifico i rischi presenti all’interno dell’attività/processi produttivi e lavorativi,
    • Elaborare un piano contenete le misure di sicurezza da applicare a tutela dei lavoratori,
    • Presentare i piani formativi e informativi allo scopo di addestrare i lavoratori;
    • Collaborare in modo continuativo con il datore di lavoro per elaborare dati riguardanti i rischi presenti negli ambienti di lavoro, redigere misure preventive e protettive e saper leggere le relazioni del medico competente, allo scopo di effettuare la valutazione dei rischi.

    La nomina del RSPP è contestuale al nascere della valutazione dei rischi aziendali ed è la figura che insieme al datore di lavoro realizza il DVR documento di valutazione dei rishi 

    La nomina dell’RSPP è uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro (Art.17 D.Lgs. 81/08).

    In tutte le attività (dal settore dell’agricoltura fino ai bar, ristoranti, agenzie di viaggio ed immobiliari…) che presentano almeno un dipendente, il Datore di Lavoro è SEMPRE OBBLIGATO a nominare un RSPP.

    La mancata designazione del RSPP è sanzionata con l’arresto da tre a sei mesi oppure con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro.

    La funzione di RSPP (datore di lavoro) può essere esercitata dal datore di lavoro stesso se si tratta di un’azienda del settore aventi queste caratteristiche:

    • Artigiano o Industriale con un massimo di 30 lavoratori;
    • Agricolo o Zootecnico con un massimo di 10 lavoratori;
    • Ittico con un massimo di 20 lavoratori;
    • Altri Settori con un massimo di 200 dipendenti.

    Il D.Lgs. 81/08 prevede un percorso formativo dedicato ai Datori di Lavoro RSPP, di cui l’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011 ha dettagliato la durata ed i contenuti. I percorsi formativi sono articolati in funzione della classificazione di rischio dell’azienda ed hanno durata differente: 16 ore – rischio Basso, 32 ore – rischio Medio, 48 ore – rischio Alto.

    In alternativa il datore di lavoro può, dopo aver verificato il possesso di formazione e specifiche capacità/requisiti professionali dei lavoratori, nominare un suo dipende come RSPP (interno).

    Come ultima, ma non per ordine di importanza, il datore di lavoro può richiedere l’attribuzione dell’incarico di RSPP ad una persona esterna all’azienda (professionista esterno), previo accertamento delle competenze tecniche e professionali richieste dalla legge.

    Il RSPP a differenza del DATORE DI LAVORO, è una figura che NON detiene il potere di spesa all’interno del contesto lavorativo, anche quando si tratta di attuare le misure di sicurezza. Esse infatti, rimangono sempre e comunque in capo al datore di lavoro.

    Nello specifico l’RSPP deve provvedere a:

    • individuare i fattori di rischio aziendali;
    • effettuare una valutazione dei rischi;
    • individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
    • elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
    • proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
    • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
    • fornire ai lavoratori le informazioni necessarie.

    Il RSPP è un soggetto che opera in posizione di neutralità, essendo un semplice ausiliario del datore di lavoro, non è infatti direttamente responsabile del suo operato, proprio perché non possiede un potere decisionale e di spesa.

    Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ha il compito di assistere il datore di lavoro nell’assolvimento dei suoi doveri, fornendogli quelle competenze tecniche ed organizzative di cui ha bisogno, prospettando vari e complessi interventi per garantire la tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti, tuttavia egli è responsabile del reato di evento se l’infortunio si verifica a causa della consulenza erroneamente resa. L’RSPP, infatti, risponde insieme al datore di lavoro ogni qual volta il verificarsi di un infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare.

    Detto ciò l’RSPP non ha un autonomo obbligo di effettuare controlli sulla effettiva applicazione dei presidi antinfortunistici, in quanto privo di quella posizione di garanzia che il legislatore ha identificato espressamente in capo al datore di lavoro, al dirigente e al preposto, nell’ambito delle loro rispettive attribuzioni e competenze.

    Solo chi è giuridicamente obbligato ad agire per attuare i precetti contenuti nella normativa sulla sicurezza e igiene sul lavoro è correlativamente ritenuto responsabile della loro violazione. Tutti gli altri soggetti, non avendo obblighi nella realizzazione della sicurezza, non possono essere chiamati a rispondere della omissione di presidi antinfortunistici obbligatori.

    Secondo la Cassazione, il RSPP è una sorta di consulente del datore di lavoro ed i risultati dei suoi studi e delle sue elaborazioni devono essere fatti propri dal datore di lavoro che lo ha scelto, con la conseguenza che è quest’ultimo che viene chiamato a rispondere delle sue eventuali negligenze.