Chi redige il DVR

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  1. Il DVR è il Documento di Valutazione dei Rischi che contiene la valutazione e l’analisi di tutti i rischi connessi alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nell’ambito di una organizzazione dove prestano la loro attività lavorative.
    Il DVR deve essere elaborato in forma scritta per ogni organizzazione, indipendentemente dal tipo di attività all’interno del quale dove è presente almeno un lavoratore, dove viene definito “lavoratore”, secondo il D.Lgs 81/08

    “Una Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.”

Secondo l’art. 17, il documento di valutazione dei rischi è un’attività non delegabile del datore di lavoro che si avvale della collaborazione dell’RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione), del Medico Competente e dell’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

Secondo l’art. 28 del D.Lgs 81/08 il contenuto del DVR riguarda:

  1. attrezzature di lavoro;
  2. sostanze o miscele chimiche impiegate;
  3. sistemazione dei luoghi di lavoro;
  4. stress lavoro-correlato (secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004);
  5. lavoratrici in stato di gravidanza (secondo quanto previsto dal dlgs 151/2001);
  6. differenze di genere;
  7. età;
  8. provenienza da altri Paesi;
  9. tipologia contrattuale;
  10. possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili.

 

Chi redige il DVR

1) Per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione si intende una persona, designata dal Datore di Lavoro, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 2 del D.Lgs. 81/08).
L’Art. 32 comma 1 dice che:
“Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.”

L’Art. 32 comma 2 dice che:

“Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché’ di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali”

L’Allegato II del D.lgs. 81/08 dice che:

Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del RSPP deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore e relativi corsi di aggiornamento periodici, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2) Il medico competente, secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, è un sanitario in possesso dei titoli professionali e dei requisiti  previsti dall’articolo 38 dello stesso decreto, che collabora alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, a tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.
L’Art. 38 comma 1 dice che:

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

L’Art 38 comma 2 dice che:

I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute.

Conclusione
Come evidenziato dagli articoli di legge del D.Lgs 81/08 riportati in precedenza il DVR deve essere redatto in forma scritta obbligatoriamente dal datore di lavoro che non può delegare questa attività ma può avvalersi della collaborazione dell’RSPP e del Medico Competente.
Queste due figure professionali che supportano il Datore di Lavoro come specificato nell’ Art. 32 e nell’ Art. 38 del medesimo decreto devono possedere dei precisi requisiti in termini di titoli, formazione e competenze che vengono verificate attraverso le certificazioni ottenute al termine dei suddetti percorsi formativi e verifiche fatte direttamente in campo.

Inoltre, come descritto nell’ Allegato II del D.Lgs 81/08, il datore può svolgere la funzione di RSPP nelle seguenti circostanze e dopo aver frequentato corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore e relativi corsi di aggiornamento periodici, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano:

  • Aziende artigiane e industriali: fino a 30 lavoratori
    Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
  • Aziende agricole e zootecniche: fino a 30 lavoratori
  • Aziende della pesca: fino a 20 lavoratori
  • Altre aziende: fino a 200 lavoratori

 

 

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Il Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenza (DUVRI)

Il Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenza (DUVRI)

Il Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenza (DUVRI): Uno dei principali fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro è sicuramente il rischio legato alla mancanza di coordinamento ed alle interferenze dovute allo svolgimento da parte di diversi soggetti di diverse attività all’interno dello stesso ambiente di lavoro.
Il legislatore ha voluto affrontare tale fattore di rischio già con il D. Lgs. 626/94 attraverso l’art. 7 dello stesso Decreto. Purtroppo tale articolo e’ rimasto per molti anni disatteso sia formalmente che praticamente.

Il Decreto 81/08 con l’articolo 26 ha rispolverato i concetti gia espressi nell’art. 7 del Decreto 626 dando nuovo vigore al concetto di coordianamento. Il significato del DUVRI e della conseguente attività di coordinamento hanno un senso molto più ampio ed impattante sulle conzioni di sicurezza di quanto si possa credere.

Il Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenza (DUVRI)

Uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro risulta essere la valutazione di tutti i rischi compresi i rischi di interferenza. Da questo principio scaturisce l’obbligo di redigere il DUVRI e promuovere il coordinamento quando un’azienda committente affida lo svolgimento di lavori o servizi all’interno del proprio luogo di lavoro ad un’impresa appaltatrice o lavoratore autonomo. È importante sottolineare che tale obbligo non è solamente formale ma anche effettivo. Infatti, l’obbligo del Datore di lavoro non si esaurisce con la redazione del DUVRI ma lo stesso deve procedere ad effettuare una riunione di coordinamento, opportunamente verbalizzata, con i responsabili delle ditte appaltatrici.

Il DUVRI risulta essere obbligatorio ad esempio in occasione di interventi di manutenzione, attività di riparazione, pulizia, montaggi, ecc. Un caso particolarmente interessante risulta essere legato alle attività di allestimento di eventi fieristici o mostre. In tale circostanza l’attività di coordinamento diventa particolarmente complessa. Si ricordi che il Datore di lavoro committente ha anche l’obbligo di verificare i requisiti tecnico professionali delle diverse imprese appaltatrici. Tale obbligo risulta essere non solamente formale ma fattivo in quanto il datore di lavoro risponde poi direttamente in merito alle aziende scelte.

L’obbligo di elaborazione del DUVRI

L’obbligo di elaborazione del DUVRI, come previsto dal comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08, non si applica in alcuni casi particolari come i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che le attività svolte non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio elevato, dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’Allegato XI del Decreto 81/08 e s.m.i. Per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti.

Il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) - logica servizi

Il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza deve indicare le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Lo stesso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il DUVRI deve contenere anche la stima dei costi per la riduzione delle interferenze (costi per l’effettuazione di riunioni di coordinamento, segnaletica, etc.). Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Per le attività a rischio basso, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, il datore di lavoro individua un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonchè di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.

Essendo ormai sempre più diffuso il ricorso all’appalto di qualsiasi genere di attività, risulta di fondamentale importanza l’avvio di un processo di cooperazione, sorveglianza e coordinamento continui tra committente ed appaltatori. Solamente in tal modo si può garantire non solo il mero rispetto del dettame normativo ma la stessa sicurezza degli operatori coinvolti per tutta la durata dei lavori.

Il datore di lavoro committente ha quindi l’obbligo di:

  • Verificare il possesso dell’idoneità tecnico professionale indispensabile per lo svolgimento dell’attività da parte dell’appaltatore/lavoratore autonomo, mediante non solo la richiesta allo stesso dell’autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnica, ma anche di copia degli attestati dell’avvenuta formazione/informazione/addestramento dei lavoratori, eventuali abilitazioni degli stessi, nomina del SPP, idoneità alla mansione etc.
  • Fornire indicazioni in merito alla presenza di rischi specifici all’interno dell’ambiente di lavoro in cui l’appaltatore andrà ad operare ed eventuali dispositivi per la protezione individuale (DPI) necessari (es. presenza di polveri, rumore, etc.)
  • Effettuare un sopralluogo volto alla pianificazione delle attività con la partecipazione del Datore di Lavoro della ditta appaltatrice.
  • Redigere il DUVRI.
  • Richiedere all’appaltatore il certificato C.C.I.A.A. (visura camerale) in corso di validità.
  • Richiedere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità.

L’appaltatore dovrà inoltre fornire informazioni in riguardo a:

  • Elenco del personale impiegato;
  • Elenco delle sostanze e delle attrezzature utilizzate (es. agenti cancerogeni e mutageni, materiali infiammabili o in grado di creare atmosfere esplosive, sostanze tossiche, ecc.);
  • Dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente necessari per il committente nel corso delle lavorazioni;
  • Rischi particolari introdotti all’interno degli ambienti di lavoro del committente.

Si ricordi anche che nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) 2 - logica servizi

Il Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenza (DUVRI) 
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Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Documento di Valutazione dei Rischi DVR

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): cosa deve contenere il documento previsto dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) – è un documento che il datore di lavoro deve predisporre per legge, come prescritto dal Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza sul Lavoro.

Il documento deve contenere l’analisi dei rischi associati alle attività lavorative, le misure preventive e i dispositivi di protezione predisposti. Ma non solo.

I punti da osservare sono diversi, tutti fondamentali per evitare le pesanti sanzioni (anche penali) che rischia chi non si mette in regola come previsto dal decreto legislativo 81/08.

Ecco perché in questo articolo-guida vogliamo chiarire bene ogni punto che devi osservare per fornire un Documento di Valutazione dei Rischi completo e dettagliato.

Il Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza 81/08

Nel Testo Unico (D.lgs 81/08) – testo che regola la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro – sono riportati gli adempimenti che devono essere rispettati a norma di legge.

Il testo del decreto evidenzia molteplici aspetti legati alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, interventi da adottare per tutelare la loro salute durante lo svolgimento della attività.

Un’evoluzione fondamentale rispetto al passato riguarda il focus sulla prevenzione, e quindi l’obbligo della valutazione preventiva dei rischi presenti in azienda.

Di conseguenza, dopo l’analisi, devono essere programmati e adottati tutti gli interventi necessari per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutte le imprese, gli enti e nella pubblica amministrazione, nei settori sia pubblici sia privati.

Nel Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza sono contenuti tutti i punti che il datore di lavoro deve rispettare, e che riguardano:

  • lo studio della Valutazione dei Rischi
  • l’individuazione del Responsabile della Sicurezza (RSPP) e dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS),
  • la formazione e l’addestramento delle squadre addette alle Emergenze
  • la progettazione di un Piano di Emergenza e Antincendio
  • la nomina di un Medico Competente e di tutti i componenti esperti di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

La Valutazione dei Rischi

Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi associati allo svolgimento delle attività lavorative, inerenti a:

  • attrezzature di lavoro
  • sostanze o miscele chimiche impiegate
  • rischi legati allo stress lavoro-correlato
  • rischi delle dipendenti in stato di gravidanza
  • rischi relativi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.

Cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e cosa deve contenere?

La Valutazione dei Rischi è un punto fondamentale del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e prevede la redazione del Documento sulla Valutazione dei Rischi (DVR) per la salute (malattie) e la sicurezza (infortuni) dei lavoratori.

La relazione si concentra sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, e deve esporre tutti i criteri presi in esame per la valutazione stessa.

“Il documento deve essere predisposto non oltre i 90 giorni dall’avvio delle attività di ogni unità produttiva in cui si trova a operare almeno un dipendente.”

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 4

La Valutazione dei Rischi

Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi associati allo svolgimento delle attività lavorative, inerenti a:

  • attrezzature di lavoro
  • sostanze o miscele chimiche impiegate
  • rischi legati allo stress lavoro-correlato
  • rischi delle dipendenti in stato di gravidanza
  • rischi relativi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
  •  

Il Documento sulla Valutazione dei Rischi deve indicare:

  • le misure preventive e di protezione adottate
  • i dispositivi di protezione individuali
  • il programma delle misure per preservare e garantire migliorie alla sicurezza nel tempo
  • analisi delle procedure per attuare le misure di sicurezza
  • ruoli aziendali qualificati e competenti, preposti alla loro attuazione
  • nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha collaborato alla valutazione del rischio
  • l’esplicita descrizione delle mansioni che possono esporre i dipendenti ai rischi connessi, e che richiedono una opportuna formazione, competenze professionali ed esperienza.

Nel documento devono esserci anche i dettagli sui rischi specifici: rischi elettrici, rischio incendio, rischi chimici e biologici, rischi ambientali, rischi da esposizione ad agenti cancerogeni, esposizione a campi elettromagnetici, rischi connessi all’esposizione al rumore.

Nel Documento di Valutazione dei Rischi devono essere indicati anche i nominativi delle figure che ricoprono ruoli fondamentali in azienda:

  • il datore di lavoro
  • il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
  • il medico competente
  • il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), o quello territoriale (RLST).

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Il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) 2 - logica servizi

Di cosa ci occupiamo?

Logica Servizi si occupa di tutta la gestione delle necessità derivanti dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, offrendo consulenze e servizi per le aziende, fra i quali:

  • Valutazione dei rischi: elaborazione e sistemi di controllo per misure preventive e protettive
    Lgs. 81/08 – Consulenza per l’individuazione dei fattori di rischio, delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente.
  • Analisi Rischio Chimico e Biologico
    Garanzia di controllo del rischio per l’operatore alle esposizioni. Attività focalizzata nel garantire il massimo rispetto delle concentrazioni e/o dei limiti di esposizione per tutte le sostanze tossiche e comunque pericolose.
    Monitoraggio degli agenti biologici aerodispersi, misurazione e valutazione del grado di contaminazione microbiologica delle superfici
  • Analisi del microclima
    Assicurare le idonee condizioni ambientali agli operatori
  • Analisi del rumore
    Misurazione dell’esposizione e valutazione del rischio rumore, valutazione del rumore negli ambienti di lavoro
  • Movimentazione manuale dei carichi
  • Vibrazioni
  • Analisi del rischio Elettrico
  • Valutazione scariche atmosferiche
  • Stress da lavoro correlato
  • Informazione e Formazione
    Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/08 e formazione del personale in materia di sicurezza e di salute in riferimento alla specifica mansione e posto di lavoro di cui all’art 37 del D.Lgs 81/08.
  • Elaborazione DVR / DUVRI / POS / PSC
  • Assunzione incarico di RSPP / CSP / CSEf

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Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 81

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La Logica srls opera da oltre 20 anni nel campo della Sicurezza del Lavoro, fornendo tutti i servizi legati alla sicurezza sui posti di lavoro. La Logica é Centro Accreditato per la formazione e tutti i corsi sono CERTIFICATI anche direttamente nelle sedi Aziendali. Grazie alla collaborazione di professionisti, Enti di formazione , la Logica srls rappresenta un partner ideale per Assistere la tua azienda ed i tuoi Lavoratori.

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