Il Responsabile della protezione dei dati ( DPO ) - Logica servizi

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) chi è e in quali casi è obbligatorio nominarlo

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) chi è e in quali casi è obbligatorio nominarlo

Il Responsabile della Protezione dei dati o DPO (Data Protection Officer) è una figura privacy che viene introdotta con il GDPR. Il DPO essenzialmente è colui che fornisce al Titolare o al Responsabile del Trattamento dei dati consulenza sul rispetto delle norme in materia di protezione dei dati.
Il DPO, sia che esso sia soggetto interno o esterno all’impresa, deve essere dotato di adeguata e comprovata conoscenza della normativa, deve essere indipendente, (ovverosia non deve ricevere istruzioni dal vertici aziendali) e non deve svolgere altri compiti e funzioni che possano generare e dare adito ad un conflitto di interesse.

Vista la peculiarità dei delle sue mansioni, il DPO deve avere competenze multidisciplinare e trasversali che spaziano da conoscenze giuridiche , informatiche, di risk management ,di analisi dei processi, ed ancora di project management e di team management.
L’attività del DPO è continuativa nel tempo tuttavia, nell’ottica del rispetto del principio di accountability, provvede attraverso la sua azione ad elaborare dei report e documenti periodici al fine di dare prova dello stato della Data protection all’interno dell’organizzazione in cui opera.
La attività principali del Data Protection Officer sono:
– Vigilare sull’osservanza al GDPR e alle norme nazionali in materia di data protection
– Informare e fornire al titolare del trattamento dei dati personali, al responsabile o agli incaricati consulenza in merito agli obblighi derivanti dal GDPR
– Fornire quando richiesto un parere sulle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati (c.d DPIA)
– Cooperare e fungere da punto di contatto con il Garante Privacy
– Analizzato quali siano i compiti del Data Protection Officer occorre chiarirne quando questo debba essere nominato.

Ebbene il GDPR disciplina che il DPO può essere designato su base volontaria o su base obbligatoria.
La sua designazione risulta obbligatoria qualora sussista uno dei seguenti requisiti:
– Il trattamento viene svolto da una “autorità pubblica” o da un “organismo pubblico”
– Quando il trattamento di dati consiste in un monitoraggio regolare e sistematico di interessati su “larga scala”
– Quando l’attività principale consiste nel trattamento su larga scala di dati particolari (Sensibili) o di dati relativi a condanne penali e reati

E importante fare chiarezza su cosa debba intendersi sul per “Larga scala” in questo caso ci viene in aiuto il
considerando 91 del GDPR e le indicazioni suggerite dal Gruppo di Lavoro WP29 secondo cui per determinare il concetto di la larga scala occorre tener conto dei seguenti fattori:
– del numero dei soggetti interessati al trattamento, in termini assoluti ovvero  espressi in percentuale della popolazione di riferimento
– il volume dei dati e o le diverse tipologie dei dati trattati
– la durata del trattamento
– la portata geografica.

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Elenco non esaustivo delle tipologie di imprese private che sono soggette all’obbligo di designazione :

Concessionari di servizi pubblici;istituti di credito; imprese assicurative; sistemi di informazione creditizia; società finanziarie; società di revisione contabile; società di recupero crediti;società di informazioni commerciali; istituti di vigilanza; partiti e movimenti politici; sindacati; caf e patronati; società operanti nel settore delle utilities (telecomunicazioni, distribuzione di energia elettrica o gas, ecc.); imprese di somministrazione di lavoro e ricerca del personale; società operanti nel settore della cura della salute, della prevenzione/diagnostica sanitaria quali ospedali privati, terme, laboratori di analisi mediche e centri di riabilitazione; società di call center; società che forniscono servizi informatici; società che erogano servizi televisivi a pagamento.

L’Autorità Garante, per supportate le organizzazioni private ha provveduto a fornire un elenco non esaustivo delle attività soggette all’obbligo di designazione, sebbene non siano comprese tutte le attività l’elenco è utile per definire un parametro.

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Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) 
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sicurezza sul lavoro roma

Sicurezza del lavoro

Tema Sicurezza sul lavoro 

Il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema sempre molto attuale in quanto non è mai abbastanza il tempo impiegato per trasmettere ai lavoratori, e non solo, la cultura della sicurezza che deve partire prima di tutto dai lavoratori stessi che devono creare un ambiente sicuro per la loro salute e per quella dei colleghi in modo tale da diminuire infortuni, malattie professionali e addirittura decessi.

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Da un punto di vista normativo chi si occupa di questa importantissima tematica è il D.Lgs 81/08 che si occupa di descrivere ambienti e applicazioni, le figure obbligatorie che si occupano di sicurezza, la formazione, la Documentazione di Valutazione del Rischio, Certificazioni etc. Tutte le normative in ottica di Sicurezza del lavoro entrano in gioco ogni qual volta che abbiamo a che fare anche con un solo lavoratore indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dal settore produttivo dell’azienda.

Da un punto di vista documentale ogni azienda deve elaborare la seguente documentazione obbligatoria per legge: Organigramma sulla sicurezza, Verbali inerenti all’attività di Prevenzione e Protezione (riunione periodica, sopralluogo del Medico Competente, prove di esodo), Verbali di consegna Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e Documentazione attestante l’avvenuta formazione obbligatoria.

Organigramma sulla sicurezza

Nell’Organigramma sulla sicurezza, oltre al datore di lavoro, troviamo le figure che per legge devono essere nominate: figure operative come Dirigenti, Preposti e Lavoratori; figure che collaborano con il Datore di Lavoro, l’RSPP e l’ASPP per quanto concerne il Servizio di Protezione e Protezione, il Medico Competente e le figure relative alle Emergenze (Addetti Antincendio e Addetti Primo Soccorso).

Documento di Valutazione del Rischio

Per quanto concerne invece il Documento di Valutazione del Rischio ciascuna azienda, in base all’attività di cui si occupa deve riportare le analisi sulle tipologie di rischio con cui tutte le figure presenti in azienda (e in special modo i lavoratori) possono venire a contatto: chimico, biologico, rumore, vibrazioni, agenti cangerogeni, radon, microclima, illuminamento, movimentazione manuale dei carichi, radiazioni ottiche artificiali, campi elettromagnetici.

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Logica Servizi Srl si propone sul mercato come una società con consolidata esperienza nell’ambito della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro a Roma e provincia, che pone al centro della sua mission la Formazione del Datore di Lavoro e dei suoi lavoratori, attraverso corsi di formazione e informazione pensati ad hoc (sia di base che di aggiornamento) coinvolgendo tutte le principali figure lavorative con l’obiettivo di contribuire a trasmettere la cultura della Sicurezza nelle Aziende.

Inoltre Logica Srl, a supporto dell’impegno verso il tema della Sicurezza sul Lavoro a Roma, annovera tra i suoi servizi anche delle campagne di misure per quanto riguarda il rumore, il microclima e l’illuminamento che evidenziano lo stato di salute dell’ “Azienda Cliente” dal punto di vista dei rischi sopra citati di rumore, microclima e illuminamento e a cui Logica fornisce in caso di necessità una consulenza per migliorare e/o risanare uno stato non ottimale dal punto di vista di Salute e Sicurezza sul luogo di Lavoro.

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Sicurezza del lavoro Roma
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ASPP - Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

ASPP: Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

ASPP – Addetto al Servizio di Prevenzione e ProtezioneASPP - Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

L’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione ( ASPP ) è una figura non obbligatoria per legge ma che viene in supporto all’operato dell’RSPP e può essere sia una figura interna che esterna ma qualora fosse un dipendente questo ruolo non può essere assunto insieme a quello di RLS.

Viene nominato dal Datore di Lavoro ed è utile in tutti quei casi in cui l’azienda abbia una dimensione tale per cui l’RSPP necessiti di un aiuto nel portare a compimento le sue mansioni o in tutte quelle situazioni in cui il datore di lavoro voglia aumentare il grado di sicurezza: infatti il Datore di Lavoro gestisce ed è
responsabile in prima persona di quanto avviene in azienda dal punto di vista di prevenzione e protezione ma per farlo nella maniera corretta si basa su informazioni che gli vengono fornite dall’RSPP ed eventualmente dall’ASPP.

FORMAZIONE DELL’ASPP

Per poter diventare un ASPP in azienda bisogna possedere almeno il titolo di diploma e aver frequentato specifici corsi di formazione (che sono gli stessi dell’RSPP a meno del MODULO C) come ci dice anche l’Art. 32 del D.Lgs
81/08:“è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”.”
Analogamente a quanto vale per l’RSPP, se si è in possesso di specifici titoli di laurea si può essere esenti dal modulo generale.

COMPITI DELL’ASPP

L’ASPP deve svolgere i suoi compiti secondo un codice etico e a tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori dipendenti e di rispondere costantemente al datore di lavoro e all’RSPP che supervisionano il suo operato.
Avendo detto in precedenza che l’ASPP supporta l’operato dell’RSPP e a lui ne da conto, i compiti a lui assegnati si sovrappongono con quelli dell’RSPP:
• Indicare le possibili fonti di rischio all’interno del luogo di lavoro;
• Progettare tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione riguardo a ciascun tipo di rischio nel rispetto delle risorse umane;
• Sviluppare e preparare tutte le procedure di sicurezza conseguenti

Per assolvere al suo compito, l’ASPP deve raccogliere informazioni essenziali sulla propria azienda o attività mentre il Datore di lavoro deve a lui fornire, cosi come all’RSPP una serie di informazioni utili per svolgere i loro obblighi nel migliore dei modi:
• Tipologia dei rischi specifici;
• Descrizione del funzionamento degli impianti, macchine, apparati elettrici, attrezzature, strumenti etc e dello svolgimento dei processi di lavoro;
• L’organizzazione e la programmazione del lavoro e le misure di prevenzione e protezione adottate;
• Informazioni su malattie e infortuni e se questi comportano una assenza superiore a un giorno lavorativo;
• Ogni provvedimento, accorgimento o passi stabiliti da organismi di vigilanza

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Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione - RSPP - 3

RSPP: Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

RSPP – Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è una figura che è stata introdotta insieme al concetto di risk assestment e risk management ossia a livello comunitario è stato deciso di introdurre nelle aziende delle figure che si occupino sia dell’analisi e della valutazione dei rischi delle attività dell’azienda, sia della gestione dei rischi quindi tutto quello che riguarda anche la misure di prevenzione e protezione da mettere in atto per evitare che i pericoli possono generare un danno. In particolare quindi il datore di lavoro può o esso stesso ricoprire la posizione di RSPP oppure può farsi supportare da delle figure interne/esterne alla società stessa, ma in una qualche maniera è obbligato ai sensi del D.Lgs 81/08.

Quindi dal livello europeo recepiamo le disposizioni inerenti alla nomina di questa figura nel D.Lgs 81/08 (Art. 31 e 32). Inoltre la nomina dell’RSPP è un obbligo del datore di lavoro stabilito dal comma 1 lettera […] b) dell’Art. 17 del D.Lgs 81/08.

[…] b)“la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.”

RSPP - Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

FORMAZIONE DELL’RSPP

Per essere nominato un RSSP deve prima di tutto possedere i seguenti requisiti:
• Un titolo di studio non inferiore al diploma;
• comprovata esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSSP (in assenza del titolo di studio) ;
• attestato di frequenza di corsi di formazione e aggiornamenti specifici sulla figura dell’RSPP Modulo A (formazione generica), Modulo B e Modulo C (formazione specifica);

Si può essere esonerati dal Modulo A se si è in possesso di determinati titoli di laurea.

NOMINA DELL’RSPP

La nomina avviene tramite un atto scritto firmato dal datore di lavoro e per accettazione dall’RSPP nominato e va conservato insieme al documento di valutazione dei rischi anche esso obbligatorio per legge.

All’interno di una azienda va nominato un solo RSPP ma se la realtà e le attività lo richiedono può essere aiutato da degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP).

COMPITI DELL’RSPP

• Collaborare insieme a Datore di Lavoro,RLS e Medico Competente alla Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
• Individuare i fattori di rischio, procedere alla valutazione dei rischi e individuare misure di prevenzione e protezione inerenti a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
• Proporre programmi di formazione e informazione;
• Prendere parte alle riunioni periodiche previste dall’Art. 35 del D.Lgs 81/08
• Procedere con l ‘informazione dei lavoratori come previsto dall’Art. 36 del D.Lgs 81/08

Inoltre a supporto dell’ importanza che riveste la figura dell’RSPP , ricordiamo che in caso di inadempimenti o mancanze da parte del datore di lavoro e dell’RSPP riguardo l’individuazione e la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda, cosi come la mancanza della nomina dell’RSPP si può intercorrere in
sanzioni amministrative e/o penali ( dipendentemente ovviamente dalla gravità della mancanza e se questa ha provocato un incidente/infortunio sul luogo di lavoro) come descritto nel Capo IV – Disposizioni Penali , Art. 55 – Sanzioni
per il datore di lavoro e il dirigente riportato nel D.Lgs 81/08.

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