SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - covid 19

Sicurezza negli Ambienti di Lavoro in piena pandemia da SARS-CoV-2 (Coronavirus)

Tra un lockdown e l’altro, la sicurezza negli ambienti di lavoro durante la pandemia è diventato un argomento molto delicato e al centro dell’attenzione di tutti noi.

Un tema che scotta come la fronte di chi non ha il Covid, ma la rabbia comprensibile di dover fermare le proprie attività per cause di forza maggiore.

Chi invece prosegue anche in zona rossa deve sapere che in questi frangenti le misure di sicurezza sono ancora più urgenti. Lo sono sempre, con e senza virus, ma in questa circostanza lo sono ancora di più.

Ecco perché è cruciale conoscere bene le norme che bisogna rispettare per proseguire nelle proprie attività lavorative, senza rischiare le conseguenze dei contagi e delle sanzioni previste in caso di non conformità.

In questo articolo, scritto da professionisti della sicurezza negli ambienti di lavoro, puoi prendere visione di tutte quelle misure preventive che ogni datore di lavoro deve osservare per legge.

Gli obblighi del datore di lavoroSICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - covid 19

Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi SARS-CoV-2 presenti in azienda, nonché l’obbligo e il dovere di mettere in sicurezza gli ambienti frequentati da dipendenti e persone che usufruiscono dei servizi.

Questo prescrive l’art. 2087 del Codice Civile e l’art. 28 del D. Lgs. 81/08.

E ancora, nella Circolare n. 22 del 20/05/2020 l’INAIL riconosce il contagio da coronavirus come infortunio sul lavoro, attribuendo, quindi, al datore di lavoro le responsabilità di osservare tutte le norme di sicurezza, procedure, segnaletica e dispositivi di protezione, ecc.

Sicurezza negli ambienti di lavoro: come difendersi da una pandemia che ha stravolto la nostra economia.

La pandemia da SARS-CoV-2 – che ci ha stravolto la vita in ogni suo aspetto quotidiano, esistenziale ed emotivo – ha portato anche una pesante depressione dell’economia nazionale.

Le chiusure parziali e/o totali, previste dai vari provvedimenti presi come misura emergenziale per fermare il contagio, mettono continuamente a dura prova piccoli e grandi imprenditori.

A subire il colpo più duro sono tutte quelle attività professionali e produttive non ritenute primarie per i cittadini, costrette quindi a sospendere il lavoro, piombando nel silenzio fino ai prossimi risvolti.

Come sappiamo, invece, le aziende che producono beni e servizi ritenuti di prima necessità, possono proseguire nelle loro attività, nonostante la quarantena.

Malgrado ciò – e anche durante le riaperture che prevedono la prosecuzione del lavoro per tutti  – ci sono delle precauzioni da rispettare: D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi), procedure per i lavoratori, cartellonistica e tutti gli allegati richiesti dalle normative vigenti in materia di SARS-CoV-2, evidenziati nel Protocollo Anti-Contagio.

Logica Servizi – grazie al suo pool di esperti – può effettuare la valutazione del rischio biologico da SARS-CoV-2 in tutti i settori lavorativi.

D.V.R. – Documento di Valutazione del Rischio

 Il virus SARS-CoV-2 è entrato a pieno titolo nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo, e come oggetto di valutazione del rischio nei luoghi di lavoro.

Quindi, non basta solo osservare le misure preventive prescritte per legge. I datori di lavoro sono chiamati ad aggiornare il Documento di Valutazione del Rischio, alla luce della situazione sanitaria attuale dopo un’accurata analisi dei rischi in azienda.

Il documento di valutazione del rischio è un documento imprescindibile per la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro, attraverso il quale il datore di lavoro assolve all’obbligo di prendere tutte le misure preventive per tutelare i dipendenti e le persone che, per qualsiasi ragione, frequentino gli ambienti di lavoro.

Provvedere al DVR – realizzato nel modo corretto – è in primis una garanzia (sul piano legale e produttivo) per il datore di lavoro che, altrimenti, può subire le conseguenze di eventuali incidenti sul luogo di lavoro.

Il DVR si aggiorna entro 30 giorni dal manifestarsi di situazioni precise: cambiamenti nell’organizzazione aziendale, infortuni, esiti emersi in seguito a risultati evidenziati dalla sorveglianza sanitaria o da indagini tecniche dei rischi.

È obbligo del datore di lavoro considerare tutte le possibili cause di rischio o danno per i dipendenti, non da ultimo il rischio biologico da virus SARS-CoV-2.

L’aggiornamento del D.V.R. è implicitamente connesso con il Protocollo Anti-Contagio per la tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro.

 Protocollo Sicurezza Covid 19 Aziende e Cantieri

Il Protocollo Anti-Contagio è stato realizzato per garantire ai dipendenti di lavorare in tutta sicurezza, e ai datori di lavoro per orientarsi al meglio lungo un percorso minato e sconosciuto.

Il Protocollo contiene una premessa e 13 punti che dettano le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Per lo stesso fine, il 24/04/2020 è stato realizzato il Protocollo anti-contagio SARS-CoV-2 nei cantieri edili, “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili”.

In sostanza, i punti salienti per quanto riguarda la sicurezza negli ambienti di lavoro aziendali, in questo caso, riguardano l’informazione, l’ingresso in azienda, la pulizia e la sanificazione degli ambienti, la sorveglianza sanitaria, l’uso corretto delle mascherine. 

Obbligo di informazione: Cartellonistica e Disposizioni Anti-Contagio

Le misure anti-contagio prevedono che nei locali aziendali siano presenti depliant informativi e apposita cartellonistica per informare dipendenti, e persone che vi transitano, delle disposizioni emanate dalle Autorità in materia di contrasto e contenimento del virus: 

  • divieto di lasciare la propria abitazione con febbre > 37,5° e/o altri sintomi influenzali
  • divieto di accesso nei locali aziendali se ci sono stati contatti con persone positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti
  • obbligo di mantenere la distanza interpersonale di 1 metro e di comunicare eventuali sintomi simil-influenzali.

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Il controllo della temperatura prima di accedere in azienda

Per garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro è altresì obbligatorio sottoporre tutti – sia i lavoratori sia i visitatori – al controllo della della temperatura corporea.

Non si accede in azienda nel caso in cui si registrasse una temperatura superiore ai 37,5°. E in caso di febbre, la persona dovrà sostare in una stanza isolata con mascherina chirurgica e non filtrante FFP1/FFP2/FFP3.

Se richiesto, l’azienda dovrà collaborare con l’autorità sanitaria per la ricostruzione di eventuali “contatti stretti” da parte della persona contagiata.

Sanificazione degli ambienti di lavoro

Il Protocollo prevede la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti di lavoro, compresi gli strumenti di lavoro (come schermi touch, mouse e tastiere ecc.).

Ma da non confondere pulizia con sanificazione.In questo articolo, scritto da professionisti della sicurezza negli ambienti di lavoro,

La pulizia si effettua attraverso acqua e/o detergenti per eliminare lo sporco superficiale, mentre la sanificazione riguarda tutte quelle operazioni che rimuovono anche i microrganismi patogeni, normalmente non rimosse con la semplice pulizia.       

Obbligo dell’azienda distribuire detergenti per le mani e garantire la costante ventilazione dei locali.

I dipendenti devono sempre rispettare la distanza interpersonale, utilizzare dei D.P.I. preposti e adeguati al tipo di attività (Dispositivi di Protezione Individuale), e lavare le mani frequentemente.

Sorveglianza sanitaria per la sicurezza negli ambienti di lavoro

Il medico competente si occupa della sorveglianza sanitaria in azienda, di verificare l’idoneità del lavoratore e la possibile presenza di casi sospetti di SARS-CoV-2.

La sorveglianza avviene per mezzo di visite mediche relative alle assunzioni/inizio attività lavorativa, in occasione di cambio mansione, alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti, al rientro da malattia superiore a 60 giorni continuativi.

Sono tante altre le misure previste dal Protocollo di Sicurezza Anti-Contagio cui bisogna aderire e che conviene approfondire per la propria tutela.

A questo proposito, Logica Servizi può supportarti con servizi specifici per le aziende che comprendono il D.V.R., le procedure per i lavoratori, cartellonistica e tutti gli allegati richiesti dalle normative vigenti in materia di SARS-CoV-2.

 

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Sicurezza negli Ambienti di Lavoro in piena pandemia da SARS-CoV-2 (Coronavirus)

COVID-19 Il contenimento nei cantieri edili

COVID-19: Il contenimento nei cantieri edili

COVID-19 Il contenimento nei cantieri edili

​COVID-19: Il contenimento nei cantieri edili

Con la pubblicazione del D.P.C.M. 17 Maggio 2020 siamo entrati in quella che può essere considerata la fase della convivenza col virus.

Molte sono le differenze rispetto al precedente D.P.C.M. 26 Aprile 2020 il quale, ad oggi, sembra solo un lontano ricordo.

Nel precedente articolo abbiamo affrontato le novità apportate dal Protocollo condiviso del 14 Marzo 2020 (aggiornato dal Protocollo condiviso del 24 Aprile 2020) il quale, in estrema sintesi, rappresenta un valido vademecum generale in materia di contenimento del virus SARS-CoV-2 all’interno dei luoghi di lavoro non sanitari.

Lo stesso giorno di Aprile, il 24/04/2020, sono state emanate delle linee guida più specifiche in materia di cantieri edili; il suddetto documento prende il nome di “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili” (prima versione datata 19 Marzo 2020).

Chi scrive tiene a sottolineare come, nel presente articolo, sia stato volutamente lasciato lo stesso layout del precedente per garantire un miglior confronto delle misure previste dal Protocollo generale e quelle previste dal Protocollo per i cantieri edili.

Il Protocollo anti-contagio SARS-CoV-2 nei cantieri edili

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili” sottolinea come il COVID-19 rappresenti un rischio biologico generico e quindi, un rischio a cui è esposta tutta la popolazione.

In ambito lavorativo ovviamente, per quanto non venga esplicitamente riportato, si parla della cosiddetta “assunzione del rischio”: in parole povere “quanto rischio sono disposto ad accettare per lavorare?”.
La popolazione che, al momento, è rinchiusa dentro casa e rispetta scrupolosamente la quarantena (o almeno dovrebbe) è sicuramente esposta ad un rischio minore rispetto a chi tutte le mattine si alza per andare a lavoro: il tragitto sui mezzi pubblici, il lavorare insieme ad altre persone sono solo alcune delle esposizioni a cui le persone obbligate a casa non sono suscettibili.

Non per questo però, gli edili devono essere mandati in trincea senza le dovute misure di tutela: il fine ultimo di questo protocollo condiviso, è proprio quello di garantire a questa categoria di lavorare in sicurezza con precauzioni che, se rispettate diligentemente, abbattono notevolmente l’esposizione al virus SARS-CoV-2.

Ovviamente, il Protocollo anti-contagio deve essere applicato rispettando l’evoluzione normativa che le condizioni di emergenza sanitaria stanno richiedendo.

Il Protocollo per i cantieri edili è composto da una Premessa e da 9 punti specifici, così sintetizzabili.

Premessa

  • Smart working: tutte le attività che possono essere svolte da casa, si svolgono presso il proprio domicilio (il protocollo si riferisce a quelle attività di supporto al cantiere come la segreteria ed, in parte, gli uffici tecnici);
  • Incentivare ferie e congedi retribuiti;
  • Sospendere le lavorazioni non indispensabili che non compromettono le opere già realizzate;
  • Utilizzo di D.P.I. nel caso non sia rispettabile la distanza interpersonale di 1 metro;
  • Il C.S.E. integra il P.S.C. con le misure di contenimento anti-contagio apportate;
  • Il committente ha sempre l’obbligo di vigilare che, all’interno del proprio cantiere, le misure di contenimento apportate vengano effettivamente rispettate;
  • Sanificare periodicamente i luoghi di lavoro;
  • Limitare gli spostamenti a quelli essenziali all’interno ed all’esterno del cantiere.

I già citati 9 punti del Protocollo vertono su:

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, attraverso apposita cartellonistica informa, tutti i lavoratori e chiunque a vario titolo si appresta nel cantiere, delle disposizioni anti-contagio, ovvero:

  • Divieto di lasciare il proprio domicilio in condizioni di febbre > 37,5° e/o altri sintomi influenzali;
  • Divieto di accesso al cantiere nelle condizioni di cui al punto precedente e/o avendo avuto contatti con persone positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti;
  • Mantenere la distanza interpersonale di 1 metro e comunicare eventuali sintomi simil-influenzali.

INGRESSO IN CANTIERE

Le persone (termine volutamente generico per identificare sia i lavoratori che il personale esterno) devono essere sottoposte al controllo della temperatura corporea per poter effettuare l’accesso ai locali del cantiere.       
Nel caso un soggetto presenti febbre >37,5° l’accesso al cantiere è negato, verrà isolato in una stanza priva di personale, fornito di mascherine chirurgiche o facciali filtranti senza valvola FFP2/FFP3 e contatterà il proprio medico curante e/o l’Autorità Sanitaria.     

Curiosità:

La temperatura corporea di un soggetto viene considerata a tutti gli effetti un “trattamento di dati personali” per cui dovranno essere applicate anche le disposizioni del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo della privacy), ovvero l’informativa del trattamento dei dati che, in alcuni casi, può essere fornita anche oralmente.
In merito alla registrazione, cartacea o digitale, della temperatura corporea il Garante della Privacy si è espresso chiaramente e, a tal proposito, ha previsto:

  • Nel caso in cui un lavoratore abbia una temperatura corporea >37,5°, il suo dato deve essere registrato, anche al fine di documentare il diniego ai locali del cantiere;
  • Nel caso in cui una persona esterna (cliente, fornitore, manutentore, ecc.) abbia una temperatura corporea >37,5° l’accesso ai locali del cantiere è vietato ma non si deve registrare il dato.

Ove possibile, scaglionare l’ingresso e l’uscita delle persone, al fine di non creare assembramenti.

E’ fortemente raccomandato prevedere un percorso di entrata ed un percorso di uscita per ottemperare a quanto sopra affermato.

Per i fornitori invece, devono essere ottimizzati i percorsi e le modalità di ingresso al fine di diminuire il contatto con i propri lavoratori e gli accessi in cantiere.    
Quanto appena detto deve essere integrato in appendice nel P.S.C.

Se possibile, l’autista deve restare all’interno del proprio mezzo di trasporto; in caso contrario (es. carico e scarico merci) deve essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro.   
L’utilizzo di D.P.I. (mascherine chirurgiche o facciali filtranti senza valvola FFP2/FFP3) non è espressamente scritto all’interno del Protocollo ma resta fortemente raccomandato.

I servizi igienici dei lavoratori non possono essere utilizzati dai fornitori/trasportatori; per quest’ultimi devono essere installati dei servizi igienici dedicati e garantire un’adeguata pulizia giornaliera.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia previsto un servizio di trasporto organizzato per raggiungere il cantiere sede delle lavorazioni, deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori lungo tutto il tragitto.

Deve essere valutata, per evitare affollamenti in luoghi chiusi (es. furgoni e/o bus), la possibilità che ogni lavoratore possa raggiungere il cantiere con il proprio mezzo riconoscendo, ovviamente, aumenti temporanei di indennità specifiche.

Assicurare la pulizia delle maniglie delle portiere, dei finestrini, del volante, del cambio e di tutte le superfici maggiormente a contatto con il lavoratore mediante idonei detergenti.

Mantenere una corretta aerazione naturale all’interno dei mezzi di trasporto.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE

Qui occorre fare una premessa doverosa: chi scrive sente spesso sovrapporre ed utilizzare come sinonimi i termini “pulizia” e “sanificazione”.

Quando parliamo di pulizia ci riferiamo all’insieme di operazioni necessarie per rimuovere il cosiddetto “sporco grossolano” (polvere, grasso, olio, liquidi in genere, ecc.). 
E’ una fase preliminare alla sanificazione, attuata tramite rimozione manuale o meccanica con l’ausilio di acqua e/o detergenti. 

Per sanificazione invece intendiamo l’insieme delle operazioni atte a rimuovere anche i microrganismi patogeni dalle superfici del nostro luogo di lavoro che normalmente non vengono eliminati tramite la semplice pulizia.        
Gli standard di igiene, ovviamente, variano dal tipo di attività che si effettua.

Il Protocollo prevede una pulizia giornaliera ed una sanificazione periodica degli ambienti di lavoro comprese cabine dei mezzi di lavoro, aree comuni, tastiere dei distributori di bevande.

La periodicità della sanificazione si rimanda al datore di lavoro il quale la stabilisce in base all’utilizzo ed alle caratteristiche dei locali e/o dei mezzi di lavoro, previa consultazione dell’RSPP, del Medico competente e dell’RLS.

Nel caso di mense e spogliatoi la sanificazione prevista è almeno giornaliera.

L’azienda è obbligata a distribuire idonei mezzi detergenti per le mani, per la pulizia delle superfici ed a garantire una continua ventilazione dei locali del cantiere mentre i lavoratori sono tenuti, oltre al rispetto della distanza interpersonale, all’utilizzo dei D.P.I. e ad un frequente lavaggio delle mani.

La Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute identifica chiaramente le misure di igiene e pulizia tanto per gli ambienti sanitari, quanto per gli ambienti non sanitari.

D.P.I. – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’utilizzo dei D.P.I. in cantiere è obbligatorio in tutti quei casi in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro.   
Nei casi di cui al punto precedente è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica o facciali filtranti oltre che, per esempio, di tute da lavoro, cuffie, occhiali, guanti.

Il P.S.C. deve essere aggiornato ed integrato con i D.P.I. previsti, inclusa la relativa stima dei costi.

Il datore di lavoro deve favorire la distribuzione di D.P.I. usa e getta quali tute di protezione monouso.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente e consiste nell’attestare l’idoneità o meno del lavoratore che, mai come ora, rappresenta un’ulteriore forma di prevenzione in quanto lo stesso può individuare casi sospetti di SARS-CoV-2 e prevedere tutte le misure del caso.

Nell’ambito della sorveglianza sanitaria rimangono imprescindibili le visite mediche relative alle assunzioni/inizio attività lavorativa, su richiesta del lavoratore, in occasione di cambio mansione, alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti, al rientro da malattia superiore a 60 gg continuativi mentre, per quanto riguarda le visite periodiche, varie ASL territoriali hanno concesso proroghe alla naturale scadenza delle stesse.

La sorveglianza sanitaria effettuata dai medici competenti può continuare a svolgersi purché vengano adottate tutte le misure per il contenimento del contagio da COVID-19 previste dal Protocollo condiviso del 24/04/2020, dall’Ordinanza n. Z00003 del 06/03/2020 del Presidente della Regione Lazio e dalla Nota Regionale prot. 0223253 del 13/03/2020.

L’attività del medico competente pertanto, potrà essere espletata presso idonei ambulatori che garantiscano modalità di abbattimento di esposizione al rischio di contagio come, ad esempio, evitare l’affollamento nelle sale di attesa, garantire il ricambio d’aria nel locale in cui avvengono le visite mediche, garantire la sanificazione degli ambienti e della strumentazione così come indicato dalle Circolari del Ministero della Salute per i professionisti medici.

Relativamente alla misure di protezione, a seconda del paziente e della tipologia d’esame, il medico competente dovrà indossare i seguenti D.P.I.: guanti, occhiali a maschera di protezione, facciale filtrante, camice impermeabile a maniche lunghe, cuffia chirurgica e visiera.  
Resta fortemente raccomandato l’invito di far indossare una mascherina chirurgica al paziente, al fine di non diffondere droplets (goccioline) nell’aria.

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Con sedi dislocate sul territorio romano, Logica Servizi si occupa di tutti i servizi che riguardano la sicurezza e la protezione sui luoghi di lavoro.     
La società aiuta le aziende di qualsiasi settore ad adeguarsi alle normative vigenti in materia di tutela dei lavoratori, progettando soluzioni efficaci ed economiche che puntino alla massima soddisfazione del cliente.  
Per fare ciò dispone di un team che opera nel campo della consulenza, dell’assistenza e della formazione, dotato della tecnica e dell’esperienza ricercate per offrire risposte immediate e risolutive.

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