aggiornamento green pass e mascherine - COVID-19

COVID-19: aggiornamento green pass e mascherine

COVID-19: aggiornamento green pass e mascherine 

aggiornamento green pass e mascherine - COVID-19

In questa informativa vogliamo parlarvi delle ultime Novità relative all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e del green pass Base e rafforzato.

Dal 1 maggio fino al 15 giungo 2022, le mascherine ffp2 saranno obbligatorie per:

  1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  6. mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  7. mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
  8. spettacoli, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso

Inoltre rimane obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per utenti visitatori e lavoratori di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali.

Viene però raccomandato di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, e comunque ogni datore di lavoro può impartire delle direttive sull’utilizzo della mascherina.

Vediamo ora in quali situazioni verrà richiesto il green pass Base e rafforzato dal 1 maggio 2022:

ATTIVITA’ LAVORATIVA

Accesso al luoghi di lavoro per:

·         personale sanitario

·         operatori d’interesse sanitario

·         personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività nelle strutture e attività sanitarie e sociosanitarie, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni

·         lavoratori impiegati in strutture residenziali e socio-assistenziali

 Consentito con:

    Green pass “rafforzato”

STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

COVID-19: aggiornamento green pass e mascherine 
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Idoneità tecnico professionale: imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile - Logica Servizi Informa

Idoneità tecnico professionale: imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile

Idoneità tecnico professionale: imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile

La logica voleva affrontare in questo articolo un argomento che interessa imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile.

La documentazione che lavoratori autonomi e imprese dovranno presentare alla committenza è stabilita dettagliatamente nell’allegato XVII:

ALLEGATO XVII

IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

  1. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.

  2. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

  3. a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

  1. b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo 

  1. c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali

  2. d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

  3. e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario

  4. f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza

  5. g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo

  6. h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo

  7. i) documento unico di regolarità contributiva

  8. l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo

  9. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

  10. a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’apparato

  1. b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali (vedi allegato)

  2. c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

  3. d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo

  4. e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

  5. In caso di sub‐appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2

Oltre alla valutazione dell’idoneità tecnico professionale, la committenza dovrà sempre autorizzare l’appaltatore a dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, come stabilito dall’articolo 1656 del codice civile.

Va sempre precisato, come ci ribadisce l’articolo 26 comma 5 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che gli oneri della sicurezza vanno riportati nei contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione.

Parliamo ora dei lavoratori autonomi prendendo in considerazione le novità del DL n.146/2021, stabilisce per i committenti l’obbligo della comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro, l’avvio delle attività da parte dei lavoratori autonomi occasionali, tramite l’utilizzo dell’unico canale telematico messo a disposizione dal ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dal 1° maggio 2022 (raggiungibile tramite il seguente link: https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/CO-lavoratori-autonomi-occasionali-dal-28-marzo-2022-sara-online-la-nuova-applicazione.aspx ), pertanto non saranno ritenute valide, e quindi sanzionabili, le comunicazione effettuate a mezzo di e-mail direttamente alle sedi degli ispettorati territoriali del lavoro.

In caso di mancato adempimento di quest’obbligo la sanzione amministrativa prevista va da 500 euro a 2500 euro.

      Vista quindi la complessità della materia, la logica è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento riguardo all’argomento       .

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COVID-19 Il contenimento nei cantieri edili

COVID-19: Il contenimento nei cantieri edili

COVID-19 Il contenimento nei cantieri edili

​COVID-19: Il contenimento nei cantieri edili

Con la pubblicazione del D.P.C.M. 17 Maggio 2020 siamo entrati in quella che può essere considerata la fase della convivenza col virus.

Molte sono le differenze rispetto al precedente D.P.C.M. 26 Aprile 2020 il quale, ad oggi, sembra solo un lontano ricordo.

Nel precedente articolo abbiamo affrontato le novità apportate dal Protocollo condiviso del 14 Marzo 2020 (aggiornato dal Protocollo condiviso del 24 Aprile 2020) il quale, in estrema sintesi, rappresenta un valido vademecum generale in materia di contenimento del virus SARS-CoV-2 all’interno dei luoghi di lavoro non sanitari.

Lo stesso giorno di Aprile, il 24/04/2020, sono state emanate delle linee guida più specifiche in materia di cantieri edili; il suddetto documento prende il nome di “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili” (prima versione datata 19 Marzo 2020).

Chi scrive tiene a sottolineare come, nel presente articolo, sia stato volutamente lasciato lo stesso layout del precedente per garantire un miglior confronto delle misure previste dal Protocollo generale e quelle previste dal Protocollo per i cantieri edili.

Il Protocollo anti-contagio SARS-CoV-2 nei cantieri edili

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili” sottolinea come il COVID-19 rappresenti un rischio biologico generico e quindi, un rischio a cui è esposta tutta la popolazione.

In ambito lavorativo ovviamente, per quanto non venga esplicitamente riportato, si parla della cosiddetta “assunzione del rischio”: in parole povere “quanto rischio sono disposto ad accettare per lavorare?”.
La popolazione che, al momento, è rinchiusa dentro casa e rispetta scrupolosamente la quarantena (o almeno dovrebbe) è sicuramente esposta ad un rischio minore rispetto a chi tutte le mattine si alza per andare a lavoro: il tragitto sui mezzi pubblici, il lavorare insieme ad altre persone sono solo alcune delle esposizioni a cui le persone obbligate a casa non sono suscettibili.

Non per questo però, gli edili devono essere mandati in trincea senza le dovute misure di tutela: il fine ultimo di questo protocollo condiviso, è proprio quello di garantire a questa categoria di lavorare in sicurezza con precauzioni che, se rispettate diligentemente, abbattono notevolmente l’esposizione al virus SARS-CoV-2.

Ovviamente, il Protocollo anti-contagio deve essere applicato rispettando l’evoluzione normativa che le condizioni di emergenza sanitaria stanno richiedendo.

Il Protocollo per i cantieri edili è composto da una Premessa e da 9 punti specifici, così sintetizzabili.

Premessa

  • Smart working: tutte le attività che possono essere svolte da casa, si svolgono presso il proprio domicilio (il protocollo si riferisce a quelle attività di supporto al cantiere come la segreteria ed, in parte, gli uffici tecnici);
  • Incentivare ferie e congedi retribuiti;
  • Sospendere le lavorazioni non indispensabili che non compromettono le opere già realizzate;
  • Utilizzo di D.P.I. nel caso non sia rispettabile la distanza interpersonale di 1 metro;
  • Il C.S.E. integra il P.S.C. con le misure di contenimento anti-contagio apportate;
  • Il committente ha sempre l’obbligo di vigilare che, all’interno del proprio cantiere, le misure di contenimento apportate vengano effettivamente rispettate;
  • Sanificare periodicamente i luoghi di lavoro;
  • Limitare gli spostamenti a quelli essenziali all’interno ed all’esterno del cantiere.

I già citati 9 punti del Protocollo vertono su:

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, attraverso apposita cartellonistica informa, tutti i lavoratori e chiunque a vario titolo si appresta nel cantiere, delle disposizioni anti-contagio, ovvero:

  • Divieto di lasciare il proprio domicilio in condizioni di febbre > 37,5° e/o altri sintomi influenzali;
  • Divieto di accesso al cantiere nelle condizioni di cui al punto precedente e/o avendo avuto contatti con persone positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti;
  • Mantenere la distanza interpersonale di 1 metro e comunicare eventuali sintomi simil-influenzali.

INGRESSO IN CANTIERE

Le persone (termine volutamente generico per identificare sia i lavoratori che il personale esterno) devono essere sottoposte al controllo della temperatura corporea per poter effettuare l’accesso ai locali del cantiere.       
Nel caso un soggetto presenti febbre >37,5° l’accesso al cantiere è negato, verrà isolato in una stanza priva di personale, fornito di mascherine chirurgiche o facciali filtranti senza valvola FFP2/FFP3 e contatterà il proprio medico curante e/o l’Autorità Sanitaria.     

Curiosità:

La temperatura corporea di un soggetto viene considerata a tutti gli effetti un “trattamento di dati personali” per cui dovranno essere applicate anche le disposizioni del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo della privacy), ovvero l’informativa del trattamento dei dati che, in alcuni casi, può essere fornita anche oralmente.
In merito alla registrazione, cartacea o digitale, della temperatura corporea il Garante della Privacy si è espresso chiaramente e, a tal proposito, ha previsto:

  • Nel caso in cui un lavoratore abbia una temperatura corporea >37,5°, il suo dato deve essere registrato, anche al fine di documentare il diniego ai locali del cantiere;
  • Nel caso in cui una persona esterna (cliente, fornitore, manutentore, ecc.) abbia una temperatura corporea >37,5° l’accesso ai locali del cantiere è vietato ma non si deve registrare il dato.

Ove possibile, scaglionare l’ingresso e l’uscita delle persone, al fine di non creare assembramenti.

E’ fortemente raccomandato prevedere un percorso di entrata ed un percorso di uscita per ottemperare a quanto sopra affermato.

Per i fornitori invece, devono essere ottimizzati i percorsi e le modalità di ingresso al fine di diminuire il contatto con i propri lavoratori e gli accessi in cantiere.    
Quanto appena detto deve essere integrato in appendice nel P.S.C.

Se possibile, l’autista deve restare all’interno del proprio mezzo di trasporto; in caso contrario (es. carico e scarico merci) deve essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro.   
L’utilizzo di D.P.I. (mascherine chirurgiche o facciali filtranti senza valvola FFP2/FFP3) non è espressamente scritto all’interno del Protocollo ma resta fortemente raccomandato.

I servizi igienici dei lavoratori non possono essere utilizzati dai fornitori/trasportatori; per quest’ultimi devono essere installati dei servizi igienici dedicati e garantire un’adeguata pulizia giornaliera.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia previsto un servizio di trasporto organizzato per raggiungere il cantiere sede delle lavorazioni, deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori lungo tutto il tragitto.

Deve essere valutata, per evitare affollamenti in luoghi chiusi (es. furgoni e/o bus), la possibilità che ogni lavoratore possa raggiungere il cantiere con il proprio mezzo riconoscendo, ovviamente, aumenti temporanei di indennità specifiche.

Assicurare la pulizia delle maniglie delle portiere, dei finestrini, del volante, del cambio e di tutte le superfici maggiormente a contatto con il lavoratore mediante idonei detergenti.

Mantenere una corretta aerazione naturale all’interno dei mezzi di trasporto.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE

Qui occorre fare una premessa doverosa: chi scrive sente spesso sovrapporre ed utilizzare come sinonimi i termini “pulizia” e “sanificazione”.

Quando parliamo di pulizia ci riferiamo all’insieme di operazioni necessarie per rimuovere il cosiddetto “sporco grossolano” (polvere, grasso, olio, liquidi in genere, ecc.). 
E’ una fase preliminare alla sanificazione, attuata tramite rimozione manuale o meccanica con l’ausilio di acqua e/o detergenti. 

Per sanificazione invece intendiamo l’insieme delle operazioni atte a rimuovere anche i microrganismi patogeni dalle superfici del nostro luogo di lavoro che normalmente non vengono eliminati tramite la semplice pulizia.        
Gli standard di igiene, ovviamente, variano dal tipo di attività che si effettua.

Il Protocollo prevede una pulizia giornaliera ed una sanificazione periodica degli ambienti di lavoro comprese cabine dei mezzi di lavoro, aree comuni, tastiere dei distributori di bevande.

La periodicità della sanificazione si rimanda al datore di lavoro il quale la stabilisce in base all’utilizzo ed alle caratteristiche dei locali e/o dei mezzi di lavoro, previa consultazione dell’RSPP, del Medico competente e dell’RLS.

Nel caso di mense e spogliatoi la sanificazione prevista è almeno giornaliera.

L’azienda è obbligata a distribuire idonei mezzi detergenti per le mani, per la pulizia delle superfici ed a garantire una continua ventilazione dei locali del cantiere mentre i lavoratori sono tenuti, oltre al rispetto della distanza interpersonale, all’utilizzo dei D.P.I. e ad un frequente lavaggio delle mani.

La Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute identifica chiaramente le misure di igiene e pulizia tanto per gli ambienti sanitari, quanto per gli ambienti non sanitari.

D.P.I. – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’utilizzo dei D.P.I. in cantiere è obbligatorio in tutti quei casi in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro.   
Nei casi di cui al punto precedente è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica o facciali filtranti oltre che, per esempio, di tute da lavoro, cuffie, occhiali, guanti.

Il P.S.C. deve essere aggiornato ed integrato con i D.P.I. previsti, inclusa la relativa stima dei costi.

Il datore di lavoro deve favorire la distribuzione di D.P.I. usa e getta quali tute di protezione monouso.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente e consiste nell’attestare l’idoneità o meno del lavoratore che, mai come ora, rappresenta un’ulteriore forma di prevenzione in quanto lo stesso può individuare casi sospetti di SARS-CoV-2 e prevedere tutte le misure del caso.

Nell’ambito della sorveglianza sanitaria rimangono imprescindibili le visite mediche relative alle assunzioni/inizio attività lavorativa, su richiesta del lavoratore, in occasione di cambio mansione, alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti, al rientro da malattia superiore a 60 gg continuativi mentre, per quanto riguarda le visite periodiche, varie ASL territoriali hanno concesso proroghe alla naturale scadenza delle stesse.

La sorveglianza sanitaria effettuata dai medici competenti può continuare a svolgersi purché vengano adottate tutte le misure per il contenimento del contagio da COVID-19 previste dal Protocollo condiviso del 24/04/2020, dall’Ordinanza n. Z00003 del 06/03/2020 del Presidente della Regione Lazio e dalla Nota Regionale prot. 0223253 del 13/03/2020.

L’attività del medico competente pertanto, potrà essere espletata presso idonei ambulatori che garantiscano modalità di abbattimento di esposizione al rischio di contagio come, ad esempio, evitare l’affollamento nelle sale di attesa, garantire il ricambio d’aria nel locale in cui avvengono le visite mediche, garantire la sanificazione degli ambienti e della strumentazione così come indicato dalle Circolari del Ministero della Salute per i professionisti medici.

Relativamente alla misure di protezione, a seconda del paziente e della tipologia d’esame, il medico competente dovrà indossare i seguenti D.P.I.: guanti, occhiali a maschera di protezione, facciale filtrante, camice impermeabile a maniche lunghe, cuffia chirurgica e visiera.  
Resta fortemente raccomandato l’invito di far indossare una mascherina chirurgica al paziente, al fine di non diffondere droplets (goccioline) nell’aria.

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Tecnico della Prevenzione
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Con sedi dislocate sul territorio romano, Logica Servizi si occupa di tutti i servizi che riguardano la sicurezza e la protezione sui luoghi di lavoro.     
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Per fare ciò dispone di un team che opera nel campo della consulenza, dell’assistenza e della formazione, dotato della tecnica e dell’esperienza ricercate per offrire risposte immediate e risolutive.

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COVID-19: Il contenimento nei cantieri edili
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Mascherine chirurgiche e Facciali filtranti -principale

Mascherine chirurgiche e Facciali filtranti: facciamo chiarezza

Da quando è esplosa l’epidemia (oggi pandemia) del virus SARS-CoV-2, impropriamente chiamato “coronavirus”, nel nostro Paese è cominciata la corsa al reperimento delle mascherine. In questo articolo chi scrive vuole portare alla luce le differenze tra le mascherine chirurgiche ed i facciali filtranti, evidenziandone pro e contro.

Piccola premessa:

i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) sono tutte quelle attrezzature indossate e mantenute dal lavoratore al fine di proteggerlo da un determinato rischio specifico. Bene, come vedremo più avanti, i facciali filtranti rientrano in questa definizione mentre le mascherine chirurgiche no. 

Mascherine chirurgiche e Facciali filtranti

Le mascherine chirurgiche

Le mascherine chirurgiche infatti, rientrano nella categoria dei D.M. (Dispositivi Medici) e vengono realizzate conformemente alla UNI EN 14683:2019. Il loro obiettivo è quello di limitare la dispersione di goccioline di saliva e/o altri fluidi biologici prodotti da chi le utilizza come, ad esempio, un chirurgo durante un’operazione. Il fine quindi non è quello di proteggere il portatore (per quanto abbia comunque un minimo potere filtrante) ma quello di proteggere il paziente che, con ferite aperte, può essere maggiormente suscettibile ad infezioni. Altro aspetto importante è la non totale aderenza della mascherina chirurgica al viso di chi la indossa, lasciando così importanti “spazi” in cui potrebbero penetrare microrganismi patogeni.

Sinteticamente queste sono le caratteristiche dei vari facciali filtranti

Facciale Filtrante FFP1

Vengono utilizzati in ambienti di lavoro in cui non sono previsti aerosol e/o polveri tossici. Vengono filtrate almeno l’80% delle particelle aerodisperse fino a dimensioni di 0,6 μm. Possono essere utilizzati finché non viene superato il T.L.V. (valore limite di soglia, ovvero le concentrazioni ambientali di sostanze chimiche aerodisperse al di sotto delle quali, secondo la letteratura scientifica, la maggior parte delle persone non manifestano effetti negativi per la salute) di 4 volte. Utilizzate principalmente nell’edilizia e nell’industria alimentare

Facciale Filtrante FFP1
Facciale Filtrante FFP2

Facciale Filtrante FFP2

Vengono utilizzati in ambienti di lavoro in cui sono previsti agenti chimici pericolosi. Vengono filtrate almeno il 94% delle particelle aerodisperse fino a dimensioni di 0,6 μm. Possono essere utilizzati finché non viene superato il T.L.V. di 10 volte. Utilizzate principalmente nelle lavorazioni che prevedono produzione di aerosol, nebbie e fumi.

Facciale Filtrante FFP3

Vengono utilizzati in ambienti di lavoro in cui sono previsti agenti chimici pericolosi tossici e cancerogeni. Vengono filtrate almeno il 99% delle particelle aerodisperse fino a dimensioni di 0,6 μm. Possono essere utilizzati finché non viene superato il T.L.V. di 30 volte. Utilizzate principalmente nelle lavorazioni che prevedono la presenza di agenti in grado di provocare patologie gravi come tumori.

Facciale Filtrante FFP3

Ma attenzione, l’utilizzo di queste maschere filtranti non è così ovvio e banale come molti potrebbero pensare: la non aderenza al volto dell’operatore, l’utilizzo per più turni lavorativi (la maggior parte di questi dispositivi sono monouso), il contaminarsi per via di una incapacità di svestizione della mascherina, sono solo alcuni degli errori più frequenti durante l’utilizzo di questo D.P.I. Non per niente, il T.U.S. (Testo Unico della Sicurezza), D. Lgs. 81/08, prevede per questi dispositivi uno specifico addestramento del lavoratore. Relativamente alle misure di prevenzione e protezione da SARS-CoV- 2, all’interno dei luoghi di lavoro, il già citato D. Lgs. 81/08, predilige l’applicazione delle misure di protezione collettiva e, successivamente, le misure di protezione individuale. Identificata, nelle ultime norme prodotte in condizioni di emergenza sanitaria, la distanza minima di sicurezza di 1 metro (la cosiddetta distanza sociale), ne consegue che l’obbligo dell’utilizzo del DPI avviene solo nel momento in cui tale distanza non possa essere rispettata e/o garantita. Un’ultima precisazione in quanto, chi scrive, ha sentito svariate volte gravi inesattezze.

Che cosa è quel pezzo di plastica posto sul fronte dei facciali filtranti?

Solitamente, data anche la forma, si tende a pensare che quel supporto sia un filtro ma nulla di più sbagliato! Stiamo parlando della valvola di espirazione, la quale non è sempre presente su detti dispositivi. La sua finalità è quella di favorire l’atto espiratorio dell’operatore per un miglior comfort e per non creare umidità all’interno della conchiglia. Si evidenzia però che, se da un lato questa valvola favorisce l’espirazione del portatore, dall’altro lato si sottolinea come questa valvola, in fasi di emissione, non ha alcun filtro che possa bloccare eventuali virus e/o batteri patogeni ovvero, se tale facciale filtrante viene utilizzato da un paziente infetto, ciò che esce dalla valvola risulterà a sua volta contaminato.

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Mascherine chirurgiche e Facciali filtranti: facciamo chiarezza
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post protocollo condiviso corona virus covid 19

Protocollo condiviso

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

14 marzo 2020

Oggi, sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione     delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Premessa

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro. Unitamente alla possibilità per l’azienda diricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività. In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.


PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19


L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazionioperative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:
• sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
• siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
• assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
• siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
• per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
• si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
• per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

1-INFORMAZIONE


• L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi
• In particolare, le informazioni riguardano o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti


2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA


• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2
• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

1- La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
2- Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

• Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
• Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
• le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive.


4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA


• l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro
ventilazione
• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
• l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
• l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.

Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria
c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.


7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)


• l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
• occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
• occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
• Si può procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi
• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
• utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
• nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
• dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

• Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
• non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali
• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
• Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

• nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede, immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
• l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
• Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

• È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

14 marzo 2020

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

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Assistenza tecnica apparecchiature elettromedicali

Assistenza tecnica apparecchiature elettromedicali

Assistenza tecnica apparecchiature elettromedicali

LOGICA SERVIZI  nell’ambito di un’assistenza tecnica apparecchiature elettromedicali può offrire ai propri clienti i seguenti servizi:

  • Censimento del parco tecnologico biomedicale, in virtù delle problematiche indotte (tipologie, costruttori, manutentori, normative di sicurezza, compatibilità con gli ambienti medici), mette a disposizione una classificazione univoca delle attrezzature elettromedicali per poter affrontare in maniera corretta la gestione economica (costi, ammortamenti) e tecnica (manutenzioni, verifiche).
  • Consulenza alla Prova di Accettazione degli apparecchi elettromedicali con controlli tecnico-amministrativi preliminari all’installazione e all’utilizzazione degli apparecchi stessi.
    verifica dei requisiti minimi di sicurezza imposti dalla Direttiva CEE 93/4, della conformità alle normative vigenti, della rispondenza tra l’ordine d’acquisto e la consegna del fornitore, dell’integrità dell’apparecchiatura in seguito al trasporto e/o altre operazioni.
  • Servizio di Manutenzione Preventiva con lo scopo di ridurre le probabilità che insorgano guasti alle apparecchiature durante il normale funzionamento assicurando una maggiore Assistenza tecnica apparecchiature elettromedicalicontinuità di servizio e un minore decadimento delle prestazioni dell’apparecchiatura nel tempo. L’ottenimento di tali risultati avviene tramite la verifica periodica della corrispondenza dei parametri di funzionalità e calibrazione con quanto indicato dalle ditte costruttrici, la sostituzione dei materiali sottoposti a normale usura, l’addestramento del personale utilizzatore al corretto impiego delle apparecchiature, l’esecuzione di attività di manutenzione specifiche per ogni classe di apparecchio.
  • Verifiche Periodiche di Sicurezza consistenti nell’insieme di interventi periodici prescritti al fine di garantire l’efficienza e la sicurezza delle apparecchiature elettromedicali. Tali controlli periodici hanno carattere puramente preventivo e consistono nell’esecuzione di esami visivi e strumentali che, precedentemente programmati, garantiscano i requisiti minimi di sicurezza elettrica e meccanica delle apparecchiature elettromedicali.
  • Controllo funzionale sui dispositivi installati con accertamento delle prestazioni rispetto alle specifiche dichiarate dal produttore mediante la misura e la verifica dei parametri caratteristici dell’apparecchiatura, al fine di accertarne la relativa efficienza. La loro esecuzione si rende necessaria per mantenere la miglior resa diagnostica e terapeutica delle apparecchiature e contenere quindi il rischio dovuto ad errori di impostazione o di valutazione.
    Servizio Trasferimento Apparecchiature in sicurezza; professionalità e conoscenze adeguate nel trasporto di impianti e apparecchiature elettromedicali di tutti i tipi, progettando, gestendo ed effettuando disinstallazioni, smontaggi, trasporti, rimontaggi, installazioni con messa in opera dei relativi allacci di alimentazione, collaudi, verifiche di sicurezza elettrica e verifiche funzionali.
  • Verifiche di sicurezza impianti elettrici con esecuzione di misure e controlli in base alle modalità indicate negli articoli riportati nelle norme CEI 64-8/7 sezione 710 (locali ad uso medico) e nella predisposizione di specifici registri di controllo. La norma CEI 64-8/7 V2 prescrive che gli impianti elettrici devono essere controllati regolarmente e periodicamente.
    Per ciascun impianto saranno verificate le unità funzionali previste dalla norma, le unità mancanti o non funzionanti nell’impianto, i valori dei parametri misurati, i valori che non rientrano nei limiti normativi.

Assistenza tecnica apparecchiature elettromedicali
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obblighi dei datori di lavoro in materia di appalti

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO IN MATERIA DI APPALTI

Oggi parliamo di obblighi dei datori di lavoro in materia di appalti e per fornire alle aziende un supporto e un chiarimento riguardo a questi obblighi dei datori di lavoro in materia di appaltiobblighi, riprendiamo la presentazione della guida prodotta dall’ Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario (EBINTER), dal titolo “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”, una guida che fa riferimento non solo al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche al contenuto di diversi accordi/intese (Confindustria, settore artigiano, pubblica amministrazione, commercio, …).

Obblighi dei datori di lavoro in materia di appalti

Il documento, riguardo al tema degli appalti, si sofferma su vari obblighi correlati al D.Lgs. 81/2008:

  • verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
  • elaborare un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali;
  • valutare che il valore economico dell’offerta sia adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza;
  • munire il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento.

Ad esempio si indica che, secondo l’articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) del Testo Unico, il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, deve verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g) del D. Lgs. 81/2008, decreto ancora mancante e il cui scopo sarebbe quello di individuare settori e criteri per la qualificazione delle imprese.

Fino alla data di entrata in vigore di questo decreto la verifica è comunque eseguita attraverso le seguenti modalità:

  • acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  • acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale

Inoltre il datore di lavoro “fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.

E si sottolinea che “i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

  1. devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto
  2. devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva
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Tel:  06.20765709   (int.224)

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Gestione della sicurezza in Risonanza Magnetica

SICUREZZA NEI “SITI RISONANZA MAGNETICA”

Dalle indicazioni operative per la gestione della sicurezza e della qualità in Risonanza Magnetica, si apprende che sin dalla fase di installazione di un’apparecchiatura RM sono previsti gli interventi dei responsabili della sicurezza, secondo quanto previsto nel punto 4.10, Allegati 3 e 6 del D.M. 02/08/1991*. Si tratta del Medico responsabile dell’attività dell’impianto (MR) e dell’Esperto responsabile della sicurezza (ER).Gestione della sicurezza in Risonanza Magnetica

Il MR e l’ER del sito RM, oltre ad assicurare l’espletamento delle attribuzioni e dei compiti di legge, devono garantire un tempestivo intervento in tutti i casi in cui le esigenze di sicurezza dei pazienti, dei lavoratori, dei volontari sanitari, degli accompagnatori e dei visitatori lo richiedano.

L’incarico di MR è ordinariamente affidato al medico specialista in radiodiagnostica mentre quello di ER è di solito affidato a uno specialista in fisica medica, i quali devono operare in sinergia tra loro.

Il medico radiologo incaricato del ruolo di MR deve tenere conto delle competenze, delle sensibilità professionali e anche delle necessità operative dei medici responsabili della struttura diagnostica, degli altri utilizzatori dell’apparecchiatura, compresi i Medici specialisti non di area radiologica (cardiologi, neurologi, ecc.).

L’ER deve tenere conto delle ulteriori competenze tecniche e professionali rese disponibili nella struttura, con particolare riferimento all’ingegnere clinico e/o biomedico, il quale può sia in fase progettuale che in fase di esercizio collaborare con lo stesso, per contribuire ad una più efficace gestione in sicurezza degli impianti tecnologici RM.

Anche il Tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM), viene direttamente coinvolto nella messa in atto delle strategie di prevenzione e protezione di sicurezza individuate dal MR e dall’ER.

Il MR è la figura preposta per tutti gli aspetti medici legati all’espletamento in sicurezza dell’esame diagnostico. I compiti specifici del MR, indicati nel punto 4.10, Allegati 3 e 6 del D.M. 02/08/1991, sono:

  • stesura, conoscenza e rispetto delle norme interne di sicurezza e della esecuzione dei controlli di qualità per gli aspetti di specifica competenza;
  • stesura dei protocolli per la corretta esecuzione degli esami;
  • stesura dei protocolli per il pronto intervento sul paziente nei casi di emergenza e relativa formazione del personale;
  • segnalazione degli incidenti di tipo medico al Datore di lavoro.

Radiazioni ionizzantiL’ER del sito RM è la figura preposta per tutti gli aspetti legati alle problematiche di prevenzione e protezione correlate al funzionamento dell’apparecchiatura e degli impianti ad essa asserviti. Anche le attribuzioni dell’esperto sono indicate dal punto 4.10, Allegati 3 e 6 del D.M. 02/08/1991, e sono:

  • validazione del progetto esecutivo e in particolare della planimetria del sito RM;
  • controllo dei diversi collaudi effettuati dalla ditta incaricata dell’installazione delle apparecchiature e loro validazione;
  • verifica della corretta esecuzione del progetto ad installazione avvenuta;
  • valutazione dei possibili incidenti all’interno del sito RM;
  • stesura delle regole da seguire nei casi di emergenza nel sito;
  • verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell’impianto;
  • stesura e garanzia del rispetto delle norme interne di sicurezza e dell’esecuzione dei controlli di qualità per gli aspetti di competenza;
  • sorveglianza fisica dell’ambiente;
  • segnalazione al DL degli incidenti di tipo tecnico.

A queste figure, oltre alla collaborazione con il Rspp e il Mc aziendali si richiede, a proposito della obbligatoria verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell’impianto, il controllo periodico dei seguenti fattori, dispositivi e sistemi:

  • dispositivi di controllo e sicurezza a RF;
  • gabbia di Faraday;
  • nel caso di magnete superconduttore: sistema di rilevazione O2, canalizzazione dei gas prodotti dai liquidi criogenici di ventilazione ed espulsione rapida dei gas;
  • distribuzione delle curve isomagnetiche in relazione alla definizione delle aree ad accesso controllato.

* Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica.

Gestione della sicurezza in Risonanza Magnetica
Gestione della qualità in Risonanza Magnetica
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trattamenti assoggettabili a DPIA

Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali, ha comunicato l’elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d’impatto (trattamenti assoggettabili a DPIA).

Cos’è la DPIA

È una procedura prevista dall’ articolo 35 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che mira a descrivere un trattamento di dati per valutarne la necessità e la proporzionalità nonché i relativi rischi, allo scopo di approntare misure idonee ad affrontarli. Una DPIA può riguardare un singolo trattamento oppure più trattamenti che presentano analogie in termini di natura, ambito, contesto, finalità e rischi.

L’allegato I al Provvedimento n. 467 dell’11 ottobre 2018 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2018) riporta l’elenco dei trattamenti assoggettabili a DPIA, di seguito presentati:

  1. Trattamenti valutativi o di scoring su larga scala, nonché trattamenti che comportano la profilazione degli interessati nonché lo svolgimento di attività predittive effettuate anche on-line o attraverso app, relativi ad “aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l’affidabilità o il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti dell’interessato”.
  2. Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere (ad es. screening dei clienti di una banca attraverso l’utilizzo di dati registrati in una centrale rischi).
  3. Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app, nonché il trattamento di identificativi univoci in grado di identificare gli utenti di servizi della società dell’informazione inclusi servizi web, tv interattiva, ecc. rispetto alle abitudini d’uso e ai dati di visione per periodi prolungati. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc.
  4. Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale (v. WP 248, rev. 01): si fa riferimento, fra gli altri, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti).
  5. Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti (si veda quanto stabilito dal WP 248, rev. 01, in relazione ai criteri nn. 3, 7 e 8).
  6. Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo)
  7. Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT; sistemi di intelligenza artificiale; utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso lo scanning vocale e testuale; monitoraggi effettuati da dispositivi wearable; tracciamenti di prossimità come ad es. il wi-fi tracking) ogniqualvolta ricorra anche almeno un altro dei criteri individuati nel WP 248, rev. 01.
  8. Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche.
  9. Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment ).
  10. Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse.
  11. Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento.
  12. Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento.

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Logica Servizi offre servizi integrati atti a fornirti una consulenza privacy aggiornata al nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei Dati (GDPR), sui trattamenti assoggettabili a DPIA, puoi richiedere online un preventivo compilando il form sulla pagina dedicata al GDPR o, in alternativa, contattandoci ai nostri recapiti.

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Regolamento UE 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679 è quello che nel gergo comune siamomstati abituati a conoscere come GDPR, ovvero il regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati.

Un regolamento a cui la maggior parte delle aziende e dei professionisti, pubblicato in Italia in Gazzetta Ufficiale il 19 settembre 2019  con il D.lgs 101/2018.

Mettiamo a vostra disposizione il REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI, al fine di averlo sempre con voi.