GDPR, controlli a campione fino a dicembre: ecco chi rischia sanzioni

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Fino al dicembre del 2018 proseguiranno i controlli per stanare i furbetti che ancora non si sono adeguati alla normativa sulla privacy. Il GDPR – il regolamento europeo per il trattamento dei dati sensibili – ormai è entrato nel vivo, e con la deliberazione del 26 luglio 2018 (doc. web n. 9025338), il Garante della Privacy ha specificato con quali criteri sarà attuata l’attività ispettiva del nucleo speciale della Guardia di Finanza preposto al controllo e all’irrogazione delle sanzioni per la violazione della normativa vigente. (altro…)

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GDPR: Il tanto atteso Decreto sulla privacy è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

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Il tempo per rimandare l’adeguamento alla normativa europea sulla privacy GDPR (General data protection regulation) è ormai scaduto. Con l’inserimento nella Gazzetta Ufficiale infatti tutte le aziende saranno ancor di più tenute ad adeguarsi alla normativa europea, entrata automaticamente in vigore nel 2016 con scadenza nel maggio scorso.

Leggi anche: GDPR: facciamo il punto della situazione

Cosa cambia con l’avvento del GDPR?

Regole ancora più stringenti per tutelare i dati dei cittadini europei, permettendo loro un controllo del trattamento dei propri dati personali e particolari più consapevole. La normativa europea, infatti si basa sul principio di consapevolezza sull’uso e le finalità dei propri dati, favorendo anche la riappropriazione, la portabilità e la cancellazione dagli archivi delle aziende.

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Cosa cambia con il Decreto Ufficiale?

Come detto la nuova normativa sul trattamento dei dati è operativa già dal 2016 con margine temporale di adeguamento fissato al 24 Maggio 2018. L’Italia, dato lo stato di “stallo” politico dovuto alle elezioni passate, è arrivata con ritardo alla redazione del Decreto attuativo (D.lgs 101/2018) che dà il via alla nuova stagione sulla privacy italiana a partire dal 19 settembre 2018.

Il Garante della privacy, tiene a precisare che l’intenzione dell’organo di vigilanza è quello di partire gradualmente nei percorsi di controllo di adeguamento delle aziende che, ricordiamo, possono andare incontro a sanzioni fino al 4% del fatturato globale, in caso di mancanza di adeguamento.

Inoltre, già da tempo, al fine di una migliore e corretta applicazione del nuovo regolamento privacy, sono state emanate delle “linee guida” da parte dell’European Data Protection Board, o Comitato europeo per la protezione dei dati, l’organismo che ha sostituito il Gruppo di lavoro articolo 29.

Ora, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale italiana avvenuta il 4 Settembre 2018 il quadro normativo risulta completo e ogni pretesto per non soddisfare l’adeguamento risulterebbe rischioso.

Link di approfondimento:

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ruole del dirigente 81/08

D.lgs 81/08: il ruolo del Dirigente

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ruole del dirigente 81/08Il T.U. sulla sicurezza sul lavoro, ritaglia in modo chiaro il ruolo del Dirigente, definendo le responsabilità, i compiti e le mansioni. Il dirigente rappresenta all’interno di una azienda il “garante organizzativo” riferito alla sicurezza ed all’igiene del lavoro.
L’ art. 2 c. 1 lett. del D.Lgs. 81/2008 indica come dirigente la “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.

Per ciò che riguarda l’inquadramento contrattuale, la norma legislativa non prevede un livello contrattuale definito. Anche per ciò che riguarda le disponibilità di spesa la norma non indica l’obbligatorietà, nel caso in cui questo aspetto non venga messo a disposizione del dirigente, comportando di conseguenza ruoli organizzativi e di vigilanza da parte dello stesso, suo compito sarà quello di indicare a chi dispone del capitale, quali siano le necessità di investimento atte a provvedere ai fabbisogni di prevenzione e protezione.

La figura del dirigente viene più spesso incontrata in aziende di medie e grandi dimensioni, data la natura di tali imprese infatti la presenza di tale figura può risultare importante rispetto a realtà di ridotte dimensioni, date le caratteristiche e gli obblighi a cui deve attenersi.

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Compiti del Dirigente

Gli obblighi del dirigente sono sovrapponibili nella quasi totalità a quelli del datore di lavoro, ad eccezione di due punti di competenza esclusiva di quest’ultimo che ricordiamo essere:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 17 D.lgs 81/08

A seguito di quanto detto, gli obblighi del Dirigente, che organizza e dirige l’ attività secondo le attribuzioni e competenze ad esso conferite, sono indicate nel comma 1 dell’ Art. 18 del D.lgs 81/08 e consistono:

a) Nel nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;

b) Nel designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

c) Nell’ affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) Nel fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) Nel prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) Nel richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g)  Nell’ inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g bis)  nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) Nell’ adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) Nell’ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) Nell’ adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) Nell’ astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) Nel consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) Nel consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’ articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) Nel elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5 e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) Nel prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) Nel comunicare in via telematica all’INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli  infortuni sul lavoro che  comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) Nel consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;

t) Nell’adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

v) Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;

z) Nell’ aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) Nel comunicare in via  telematica all’INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) Nel vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’ articolo 8, comma 4.

3 – Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a  pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di  norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.

3 – bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

fonte: Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro – www.lavoro.gov.it

 

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sostanze chimiche dannose per i lavoratori -sostanze cancerogene lavoratori

Ue mette nella black list 5 sostanze chimiche dannose per i lavoratori

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l’Unione Europea mette nella black list 5 sostanze chimiche dannose per i lavoratori:  Cinque nuove sostanze chimiche cancerogene finiscono sotto la lente d’ingrandimento della Commissione europea. L’obiettivo, è migliorare la protezione dei lavoratori dagli agenti dannosi per la salute: ecco perché lo scorso mese d’aprile da Bruxelles è partita la nuova stretta verso le sostanze ritenute nocive e per proteggere i lavoratori dell’Unione europea dalle malattie oncologiche e da altre patologie di origine professionale.

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Preposto 81/08: obblighi e sanzioni

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Tra le figure indicate nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs 81/08, la figura del “Preposto” è definita come quella “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Il ruolo del preposto non è necessariamente sempre presente all’interno dell’azienda, al contrario della figura del datore di lavoro, tuttavia nelle realtà più articolate quest’ultimo potrebbe avvalersi del supporto di collaboratori interni nella gestione dell’attività produttiva ed è in questi casi che si può incontrare il Preposto.

Obblighi del Preposto

In ragione del fatto che tale ruolo sovraintende l’attività lavorativa, esercitando un potere di iniziativa, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori dell’attuazione delle direttive conferitegli, dal punto di vista del TU ha degli obblighi, richiamati all’ art. 19 del medesimo decreto.

In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi  di  protezione collettivi  e  dei  dispositivi  di  protezione  individuale messi a loro  disposizione  e,  in  caso  di  persistenza  della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori,  in  caso  di pericolo  grave,  immediato  e  inevitabile,  abbandonino  il  posto  di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare apposito corso di formazione integrativo rispetto alla formazione del lavoratore, con durata di 8 ore e con i contenuti secondo quanto previsto dall’accordo della conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011.

Esempi assimilabili alla figura del preposto che si possono incontrare all’interno di realtà lavorative possono essere capo ufficio, capo cantiere, capo turno etc.

È opportuno sottolineare che, qualora la figura del preposto non sia stata provvista di regolare investitura da parte del datore di lavoro, questa può essere di fatto attribuita da parte degli organi di controllo deputati in sede di ispezione al lavoratore che di fatto sovraintende l’attività lavorativa e/o coordina gli altri dipendenti in assenza del datore di lavoro in azienda (art. 299 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii)

Sanzioni

Per il ruolo ricoperto anche il Preposto è sanzionabile e lo è anche il datore di lavoro che non ha provveduto all’informazione e alla formazione dello stesso. In qust’ultimo caso è previsto l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.340,19 a 5.807,48€.

 

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RLS: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

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In presenza di almeno un lavoratore in azienda, vige l’obbligo di designare la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.), come previsto dal D.Lgs 81/08.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, RLS 81/08

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

All’Art. 2 comma 1 lettera i) del T.U. sulla sicurezza su lavoro, si definisce il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, di seguito RLS, “la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
Storicamente, questa figura compare per la prima volta all’art. 9 della legge 20 Maggio 1970, n.300-Statuto dei Lavoratori, dove si afferma che “I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.”

Tale ruolo, nella forma attuale, viene definito per la prima volta nella legge 626/1994 e poi confermato nel Decreto Legislativo 81/2008, che ha abrogato ed armonizzato tutta la precedente normativa inerente la Sicurezza sul Lavoro.

Sebbene questa figura sia obbligatoria in tutte le aziende, la modalità della sua nomina varia a seconda delle dimensioni dell’impresa, come espresso ai commi dell’art. 47 del D. Lgs. 81/08, di seguito presentati:

  1. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno […]
  2. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, salvo quanto diversamente stabilito in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

In ogni caso il numero minimo di RLS è il seguente:

  1. a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
  2. b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
  3. c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva

 

Attribuzioni e compiti del RLS, come da comma 1 dell’art. 50 D.Lgs 81/08

Salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori (art. 37 del T.U.);
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi (DVR) e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a 32 ore;
h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
l) partecipa alla riunione periodica;
m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro

L’esercizio delle sue funzioni sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale, su sua richiesta deve ricevere copia del DVR e del DUVRI, inoltre è tenuto al rispetto delle disposizioni sulla privacy e sul segreto industriale, relativamente alle informazioni contenute nel DVR e nel DUVRI, o comunque dei processi produttivi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

Ultimo e non meno importante, la sua funzione è incompatibile con la nomina del RSPP o dell’ASPP.

 

 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, di seguito RLST, è una figura che esercita le stesse attività del RLS, che possiamo incontrare qualora non sia stato individuato all’interno dell’aziende un RLS.

La sua elezione è stabilita da accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria e dalle associazioni più importanti datoriali e dei lavoratori.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo, di seguito RLSP, è individuato in quei “contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri” (art. 49 D.Lgs 81/08), come ad esempio:

  • porti con sedi di autorità portuale o marittima;
  • centri intermodali di trasporto;
  • impianti siderurgici;
  • cantieri con almeno 30.000 uomini/giorno;
  • nei contesti produttivi con complesse problematiche legate all’interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.

In questi tipi di contesti, il RSP è individuato tra gli RLS delle aziende operanti nel sito produttivo.

 

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Lavoratore: chi è, obblighi e sanzioni

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Lavoratore: chi è, obblighi e sanzioni

Chi è il lavoratore?

Ancora oggi il ruolo del lavoratore, ai fini dell’applicazione degli obblighi previsti nell’art. 2 del D.Lgs 81/08, non risulta molto chiaro, soprattutto sulle forme contrattuali a cui l’articolo è rivolto.

L’articolo 2 del D.Lgs 81/08 definisce chiaramente cosa si intende per lavoratore al punto 1 lettera a). Per lavoratore quindi si intende” la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Ciò che appare chiaro quindi è che non è la tipologia contrattuale, o la retribuzione, a delimitare l’ottemperanza del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/2008), ma bensì il fatto stesso di operare “nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”. In questo senso la persona che è dipendente, mediante la presenza di un rapporto ordinativo con il datore di lavoro indicante cosa, dove e quando la mansione viene svolta e con quali strumenti, modalità, compiti e responsabilità, rientra pienamente nella definizione di lavoratore, con le relative tutele ordinate dall’Art. 2 del D.Lgs 81/08.

Parallelamente a questi, anche i soci lavoratori di cooperative e società, l’associato in partecipazione, i tirocinanti, l’allievo di istituti di istruzione ed universitari ed i partecipanti a corsi di formazione professionale, come anche i volontari del VV. FF e quelli della protezione civile ed i lavoratori socialmente utili (LSU).

Restano esclusi dall’applicazione del D.Lgs 81/08 le figure addette ai servizi domestici e familiari, quali ad colf, badanti, collaboratori domestici etc).

Quali sono gli obblighi del lavoratore?

Data la definizione (art. 2 del D.Lgs 81/08), l’art. 20 del D.Lgs 81/08 stabilisce gli obblighi a cui il lavoratore deve attenersi. L’evoluzione della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, ha portanto nel tempo, superando la precedente legge 626/94, a richiedere da parte del lavoratore un ruolo più attivo nella tutela della propria ed altrui incolumità, come chiaramente definito nel comma 1 dell’art. 20:

“Ogni lavoratore deve prendersi cura della propri a salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”.

Al comma 2 dell’art. 20 del Testo Unico sulla sicurezza, viene indicato che i lavoratori devono in particolare:

  1. a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  2. b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
  3. c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
  4. d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
  5. e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
  6. f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
  7. g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
  8. h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
  9. i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Sanzioni per i lavoratori

Le sanzioni a carico dei lavoratori, nei casi di non adempimento degli obblighi stabiliti, sono regolati all’art. 59 del Decreto Legislativo 81 del 2008.  Sanzioni che si differenziano per vario genere: ammenda che va da un minimo di 55,84€ fino ad un massimo di 670,09€ (importi calcolati in base all’ultimo aggiornamento: Sanzioni più alte dell’1,9% dal 1° Luglio 2018) ; detenzione fino ad 1 mese a seconda delle violazioni.

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Lavoratore: chi è, obblighi e sanzioni
D.Lgs 81/08

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Portabilità dei dati e GDPR: cosa cambia?

Portabilità dei dati e GDPR: cosa cambia?

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Diritto alla portabilità dei dati e GDPR, di cosa si tratta? La nuova normativa sulla privacy entrata in vigore nella fine del mese di maggio del 2018, il tanto discusso GDPR, all’articolo 20 parla del diritto del cittadino ad avere pieno accesso ai dati, i quali dovranno essere “in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico”. (altro…)

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RSPP: Funzioni, compiti, responsabilità e formazione

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Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ( RSPP )

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ( RSPP)

RSPP: Funzioni, compiti, responsabilità e formazione

RSPP sta per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, è La figura designata dal datore di lavoro a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (art. 2 comma 1 lettera f) del D.lgs 81/08 ss.mm.ii.). Può essere interno ed esterno alla azienda e deve aver seguito un idoneo processo formativo.

Quali sono le funzioni del RSPP

Le funzioni del RSPP sono normate dal Decreto legislativo 81/08 altrimenti conosciuto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Come anticipato il RSPP “coordina il servizio di prevenzione e protezione che non è nient’altro che l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali dei lavoratori” (art. 2 comma 1 lettera l) del D.lgs 81/08 ss.mm.ii.).

Tale figura è sempre obbligatoria qualora ci sia almeno 1 dipendente e la sua designazione rientra tra gli obblighi del datore di lavoro non delegabili come disciplinato dall’art. 17 comma 1 lettera b). La mancata nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione comporta una grave violazione che in caso di accertamento prevede, come provvedimento, la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Alcune volte, a seconda della tipologia dell’azienda, può essere coadiuvato da altri soggetti di addetti al servizio di prevenzione e protezione “ASPP”, i quali devono essere in possesso di caratteristiche tecniche specifiche atte a poter ricoprire l’incarico.

La normativa permette che il ruolo del RSPP possa essere ricoperto dal datore di lavoro stesso, solo in alcuni casi specifici, riportati all’allegato II del medesimo Decreto:

  • Aziende Artigiane o Industriali con un massimo di 30 lavoratori
  • Aziende Agricole o Zootecniche che occupano fino a 30 dipendenti
  • Aziende della Pesca con un limite di 20 lavoratori
  • Altre Aziende fino a 200 lavoratori

In questi casi il datore di lavoro deve frequentare un opportuno corso di formazione di 16, 32 o 48 ore a seconda della categoria di rischio aziendale. Altrimenti è possibile ricorrere alla nomina del RSPP o ad una figura interna, dipendente dell’azienda, o ad una persona esterna purché abbia determinate capacità e requisiti professionali come disciplinato dall’art. 32 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

Compiti del RSPP

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione si occupa dell’individuazione dei fattori di rischio, alla loro valutazione, nonché all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza della organizzazione aziendale.

Elabora, per quanto di competenza, le misure protettive e preventive, oggetto della valutazione dei rischi (art. 28 comma 2), le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali, propone programmi di informazione e formazione dei lavoratori fornendo loro le informazioni (art. 36) e partecipa alle consultazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica.

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), sono tenuti al segreto professionale in merito ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni previste dal TU.

È bene ricordare che, il datore di lavoro che ricorre ad un RSPP esterno non lo esime dalla propria responsabilità in materia.

Logica srls con la sua esperienza trentennale nel settore, offre il servizio di RSPP alle aziende e consulenza in materia di valutazione dei rischi. Per maggiori informazioni potete contattarci al numero: 06.45431710.

 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ( RSPP)

Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 Roma
Tel: 06 45431710
Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu

 

RSPP: Funzioni, compiti, responsabilità e formazione
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
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Come si individua il datore di lavoro - sicurezza sul lavoro

Come si individua il datore di lavoro

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Come si individua il datore di lavoro

Come si individua il datore di lavoro? L’individuazione del Datore di lavoro in riferimento ai compiti di Sicurezza e Salute sul Lavoro è precisamente normata. Esiste una netta distinzione tra datore di lavoro legato ad Aziende pubbliche e private.

Articolo 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Nell’articolo 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 si indicano come “datore di lavoro” due differenti situazioni che distinguendo tra datore di lavoro del settore privato e datore di lavoro nella pubblica amministrazione.

Datore di lavoro nel settore privato

Nel settore privato per datore di lavoro si intende ”il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

Dove per unità produttiva si intende lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale” – Articolo 2, comma 1 lett. t) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Riportiamo, a tal proposito, la Sentenza del 22 ottobre 2004 n. 45068 della Corte di Cassazione che intende specificare quando un soggetto aziendale può assumere vesti di datore di lavoro.

“… l’organismo da lui diretto, pur restando un’emanazione della stessa impresa, abbia una sua fisionomia distinta, presenti un proprio bilancio e possa deliberare, in condizioni di relativa indipendenza, il riparto delle risorse disponibili, operando così le scelte organizzative ritenute più confacenti alle proprie caratteristiche funzionali e produttive”.

 

Datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni

Nelle pubbliche amministrazioni “per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”  

Per pubbliche amministrazione “si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” [Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 – Supplemento Ordinario n. 112 (Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)] all’art.1 comma 2

La coesistenza di due differenti nozio0ni di datore di lavoro non sono intercambiabili o formulate in diversi termini, nell’intento di preservare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nel settore privato la figura del datore di lavoro è una figura giuridica che ha carattere “oggettivo”. Nel settore pubblico tale figura viene individuata “soggettivamente” dall’organo di vertice dell’amministrazione in quanto soggetto fornito di poteri decisionali e di spesa autonomi.

Identificazione del Datore di Lavoro (Come si individua il datore di lavoro?)

Quindi come si individua il datore di lavoro? Il datore di lavoro può essere identificato nei seguenti modi:

  • Nelle Società di Persone, società semplici, gli obblighui di sicurezza è rivolta su tutti i soci, salvo indicazioni di delega verso un singolo socio.
  • Società di Nome Colletivo: il socio risponde penalmente dell’infortunio dell’altro socio.
  • Società in Accomandita Semplice: risulta datore di lavoro il socio accomandatario, al quale è negata la delega di responsabilità all’a ccomandante
  • Società di Capitali: SPA, SRL, Società in Accomandita per Azioni nelle quali la responsabilità in generale grava sul Consiglio di Amministrazione: Presidente, o Consigliere/Amm. Delegato o Amministratore Unico, salvo attribuzione di poteri ad altro soggetto
  • Cooperative: il responsabile della sicurezza e salute sul lavoro è il Presidente legale rappresentasntedella società, con possibilità di dimostrare l’attribuzione a terzi.
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