Decreto Legislativo 81/08, Art. 41, “sorveglianza sanitaria” e dipendenze
Decreto Legislativo 81/08, Art. 41, “sorveglianza sanitaria” e dipendenze

sorveglianza sanitaria e dipendenze Decreto Legislativo 81/08, Art. 41
Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. stabilisce all’articolo 41, Sorveglianza sanitaria, che le visite mediche debbano essere effettuate a cura e spese del datore di lavoro anche al fine di verificare l’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Il datore di lavoro dovra’ comunicare al medico competente, attraverso il mansionario, i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti di cui sopra.
La norma prevede che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal medico competente, di norma con periodicità annuale a seconda del rischio specifico al quale il lavoratore e’ esposto ed alle sue condizioni di salute. Il medico competente puo’ stabilire una diversa periodicita’ in base all’esito della sorveglianza sanitaria e puo’ effettuare gli accertamenti relativi alla verifica dell’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti in presenza di ragionevole dubbio.
In riferimento all’alcol dipendenza, l’Allegato I del Provvedimento 16 marzo 2006 indica le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro e per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi. Queste sono:
- attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per lavori che impiegano gas tossici, per la conduzione di generatori di vapore, attività di fochino, fabbricazione e uso di fuochi artificiali, vendita di fitosanitari, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari, manutenzione degli ascensori
- dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti
- sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
- mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
- vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
- attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private;
- mansioni che comportano l’obbligo della dotazione del porto d’armi, comprese le attività di guardia particolare e giurata;
- mansioni inerenti le attività di trasporto quali: addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesta la patente B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario; personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa; personale navigante delle acque interne; personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; responsabili dei fari; piloti d’aeromobile; controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; personale certificato dal registro aeronautico italiano; collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; addetti alla guida di’ macchine di movimentazione terra e merci;
- addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
- lavoratori addetti ai comparti di edilizia e costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
- capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
- tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
- operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
- tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
In merito alle attività soggette ad obbligo di test antidroga sul lavoro si riporta l’elenco stabilito dal Provvedimento 30 ottobre 2007:
- Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per lavori pericolosi quali impiego di gas tossici, fabbricazione e uso di fuochi di artificio, posizionamento e brillamento mine, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari
- Mansioni inerenti le attività di trasporto, quali: conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; personale certificato dal registro aeronautico italiano; collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
- Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.
Qualora lo ritenga opportuno, il medico competente ha la facoltà di sottoporre ciascun lavoratore a ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale stato di tossicodipendenza, qualora si rilevino casi di sospetta dipendenza da sostanze psicotrope. Il lavoratore verrà quindi inviato al Servizio delle Tossicodipendenze della ASL competente per territorio.
Nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti senza un giustificato motivo, questi sarà immediatamente sospeso dall’attività lavorativa e dovrà presentarsi entro 10 giorni per effettuare gli accertamenti. La positività alle droghe comporta la sospensione immediata dall’attività lavorativa;
Nel caso di sospetta dipendenza alcolica, possono essere prescritte analisi del sangue per valutare la funzionalità epatica;
Nel caso di sospetta dipendenza sia alcolica che di sostanze stupefacenti, possono essere richiesti test su capello o test a sorpresa in sede di visita sotto la supervisione diretta del medico competente;
Se per via delle mansioni svolte dal lavoratore risultasse difficile effettuare test a sorpresa, si potrà effettuare un’analisi delle urine con un preavviso di 48 ore;
Il risultato degli accertamenti eseguiti come da protocollo sanitario aziendale, fornirà il giudizio di idoneità finale. In caso di esito positivo e di conseguente non idoneità alla mansione, il lavoratore verrà immediatamente sospeso dalla sua mansione fino a che venga accertata l’assenza di tossicodipendenza.
Si evidenzia che la normativa vigente prevede sanzioni amministrative e penali per il datore di lavoro che omette l’effettuazione dei test per i lavoratori soggetti o che non rimuova dalla mansione chi dovesse risultare positivo agli accertamenti.



soggette a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Il Decreto tuttavia e’ molto chiaro in merito a questo. Li dove ci sia anche un solo lavoratore scattano gli obblighi previsti dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro.
Medico competente Roma :La figura del medico competente risulta indispensabile nei processi lavorativi aziendali, per questo occorre conoscerne i compiti e le mansioni e le specifiche qualifiche professionali.
crediti formativi ECM previsti dai programmi di aggiornamento triennale. Più nello specifico, i medici che intendono continuare a esercitare l’attività di medico competente, dopo essersi iscritti allo specifico elenco nazionale dei medici competenti, tenuto e aggiornato dal Ministero della Salute, devono maturare nell’arco dei tre anni (durata del programma di aggiornamento), un numero pari a 150 crediti, di cui almeno il 70% (105) in “Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
di rischio, tra cui il rischio biologico, chimico o da esposizione a videoterminale etc etc; tale tipologia di rischio è soggetta a controlli medici specifici.
alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, per tutelare lo stato di salute e la sicurezza dei lavoratori.
situazioni di rischio negli ambienti di lavoro. La valutazione di eventuali situazioni di rischio avviene visitando, almeno una volta l’anno, i luoghi di lavoro, per valutare l’assenza di rischi ambientali. Il medico competente deve, infine, redigere e custodire, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, premurandosi di mantenere il segreto professionale su di esse.
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