sorveglianza sanitaria -Decreto Legislativo 81/08, Art. 41

Decreto Legislativo 81/08, Art. 41, “sorveglianza sanitaria” e dipendenze

Decreto Legislativo 81/08, Art. 41, “sorveglianza sanitaria” e dipendenze

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sorveglianza sanitaria e dipendenze Decreto Legislativo 81/08, Art. 41

Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. stabilisce all’articolo 41, Sorveglianza sanitaria, che le visite mediche debbano essere effettuate a cura e spese del datore di lavoro anche al fine di verificare l’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Il datore di lavoro dovra’ comunicare al medico competente, attraverso il mansionario, i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti di cui sopra.

La norma prevede che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal medico competente, di norma con periodicità annuale a seconda del rischio specifico al quale il lavoratore e’ esposto ed alle sue condizioni di salute. Il medico competente puo’ stabilire una diversa periodicita’ in base all’esito della sorveglianza sanitaria e puo’ effettuare gli accertamenti relativi alla verifica dell’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti in presenza di ragionevole dubbio.

 

In riferimento all’alcol dipendenza, l’Allegato I del Provvedimento 16 marzo 2006 indica le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro e per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi. Queste sono:

  • attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per lavori che impiegano gas tossici, per la conduzione di generatori di vapore, attività di fochino, fabbricazione e uso di fuochi artificiali, vendita di fitosanitari, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari, manutenzione degli ascensori
  • dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti
  • sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
  • mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
  • vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
  • attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private;
  • mansioni che comportano l’obbligo della dotazione del porto d’armi, comprese le attività di guardia particolare e giurata;
  • mansioni inerenti le attività di trasporto quali: addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesta la patente B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario; personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa; personale navigante delle acque interne; personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; responsabili dei fari; piloti d’aeromobile; controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; personale certificato dal registro aeronautico italiano; collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; addetti alla guida di’ macchine di movimentazione terra e merci;
  • addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
  • lavoratori addetti ai comparti di edilizia e costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
  • capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
  • tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
  • operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
  • tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
sorveglianza sanitaria -Decreto Legislativo 81/08, Art. 41
sorveglianza sanitaria -Decreto Legislativo 81/08, Art. 41

In merito alle attività soggette ad obbligo di test antidroga sul lavoro si riporta l’elenco stabilito dal Provvedimento 30 ottobre 2007:

  • Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per lavori pericolosi quali impiego di gas tossici, fabbricazione e uso di fuochi di artificio, posizionamento e brillamento mine, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari
  • Mansioni inerenti le attività di trasporto, quali: conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; personale certificato dal registro aeronautico italiano; collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
  • Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

Qualora lo ritenga opportuno, il medico competente ha la facoltà di sottoporre ciascun lavoratore a ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale stato di tossicodipendenza, qualora si rilevino casi di sospetta dipendenza da sostanze psicotrope. Il lavoratore verrà quindi inviato al Servizio delle Tossicodipendenze della ASL competente per territorio. 

Nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti senza un giustificato motivo, questi sarà immediatamente sospeso dall’attività lavorativa e dovrà presentarsi entro 10 giorni per effettuare gli accertamenti. La positività alle droghe comporta la sospensione immediata dall’attività lavorativa;

Nel caso di sospetta dipendenza alcolica, possono essere prescritte analisi del sangue per valutare la funzionalità epatica;

Nel caso di sospetta dipendenza sia alcolica che di sostanze stupefacenti, possono essere richiesti test su capello o test a sorpresa in sede di visita sotto la supervisione diretta del medico competente;

Se per via delle mansioni svolte dal lavoratore risultasse difficile effettuare test a sorpresa, si potrà effettuare un’analisi delle urine con un preavviso di 48 ore;

Il risultato degli accertamenti eseguiti come da protocollo sanitario aziendale, fornirà il giudizio di idoneità finale. In caso di esito positivo e di conseguente non idoneità alla mansione, il lavoratore verrà immediatamente sospeso dalla sua mansione fino a che venga accertata l’assenza di tossicodipendenza.

Si evidenzia che la normativa vigente prevede sanzioni amministrative e penali per il datore di lavoro che omette l’effettuazione dei test per i lavoratori soggetti o che non rimuova dalla mansione chi dovesse risultare positivo agli accertamenti.

Decreto Legislativo 81/08, Art. 41, “sorveglianza sanitaria” e dipendenze
Sorveglianza sanitaria -Decreto Legislativo 81/08, Art. 41 
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aggiornamento green pass e mascherine - COVID-19

COVID-19: aggiornamento green pass e mascherine

COVID-19: aggiornamento green pass e mascherine 

aggiornamento green pass e mascherine - COVID-19

In questa informativa vogliamo parlarvi delle ultime Novità relative all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e del green pass Base e rafforzato.

Dal 1 maggio fino al 15 giungo 2022, le mascherine ffp2 saranno obbligatorie per:

  1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  6. mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  7. mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
  8. spettacoli, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso

Inoltre rimane obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per utenti visitatori e lavoratori di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali.

Viene però raccomandato di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, e comunque ogni datore di lavoro può impartire delle direttive sull’utilizzo della mascherina.

Vediamo ora in quali situazioni verrà richiesto il green pass Base e rafforzato dal 1 maggio 2022:

ATTIVITA’ LAVORATIVA

Accesso al luoghi di lavoro per:

·         personale sanitario

·         operatori d’interesse sanitario

·         personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività nelle strutture e attività sanitarie e sociosanitarie, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni

·         lavoratori impiegati in strutture residenziali e socio-assistenziali

 Consentito con:

    Green pass “rafforzato”

STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

COVID-19: aggiornamento green pass e mascherine 
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Gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per i negozi su strada

Gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per i negozi su strada

Spesso si crede che le aziende con pochi lavoratori non sianoGli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per i negozi su strada soggette a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Il Decreto tuttavia e’ molto chiaro in merito a questo. Li dove ci sia anche un solo lavoratore scattano gli obblighi previsti dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro.

All’atto pratico, in cosa si traduce questo per il datore di lavoro di un’azienda con, supponiamo, un solo lavoratore?

Il datore di lavoro dovrà provvedere a mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie a garantire la sicurezza del lavoratore nonché a tutelare se stesso dai profili di responsabilità civile e penale individuati dal Testo Unico in materia di sicurezza. Si ricorda infatti che il datore di lavoro è il responsabile dell’applicazione della normativa in materia di sicurezza in quanto soggetto avente potere decisionale e di spesa (art. 2 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Organizzare il servizio di prevenzione e protezione.

Il datore di lavoro deve quindi per prima cosa organizzare il servizio di prevenzione e protezione. Per adempiere a tale obbligo può decidere di svolgere egli stesso il ruolo di RSPP previa frequenza di specifici corsi di formazione oppure nominare un RSPP esterno. La seconda soluzione può risultare la più agevole vista la complessità della materia ed i numerosi adempimenti previsti dalla norma. Si consideri anche che la normativa vigente è in continuo aggiornamento anche attraverso l’emanazione di circolari non sempre facili da reperire.

L’unico lavoratore presente all’interno dell’azienda potrà autonominarsi RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza) e dovrà frequentare il relative corso di formazione della durata di 32 ore. Nel caso non volesse rivestire tale incarico, dovrà essere richiesto un RLS territoriale.

Altro adempimento riguarda l’effettuazione della valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento. Tale attività, vista la sua importanza, deve essere effettuata da un professionista avente adeguata esperienza nel settore di riferimento. Dovranno essere valutati tutti i fattori di rischio presenti all’interno dell’azienda e dovranno essere individuate tutte le misure atte a ridurre il rischio. Si procederà quindi alla redazione di una relazione tecnica riservata sulla quale vengono riportate le non conformità rilevate e le misure da adottare al fine di ripristinare le condizioni minime di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Nel caso in cui dalla valutazione del rischio emergesse che il lavoratore è esposto a rischi specifici (ad esempio rischio VDT, rischio chimico, rischio rumore etc.) dovrà essere nominato il Medico Competente. In tal caso, il lavoratore dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica in base al fattore di rischio al quale è esposto.

Dovranno essere predisposte delle procedure di esodo in caso di emergenza, planimetrie indicanti i percorsi di esodo e dovranno essere nominati e formati i lavoratori addetti al primo soccorso ed alla gestione delle emergenze/incendio. Tali incarichi possono essere assunti anche dal Datore di lavoro stesso che dovrà frequentare i relativi corsi di formazione. Sarà necessario installare un adeguato numero di presidi antincendio ed un pacchetto di medicazione. Il Datore di lavoro dovrà provvedere alla manutenzione (attraverso ditta specializzata) dei presidi antincendio e verificare periodicamente il contenuto del pacchetto di medicazione.

Nel caso in cui all’interno dell’azienda operassero ditte esterne, il Datore di Lavoro dovrà rendersi parte attiva nella predisposizione del DUVRI (Documento unico di valutazione del rischio interferenze) e nell’effettuare il coordinamento così come previsto dalla normative vigente.

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere custodita con cura all’interno dell’azienda e consegnata agli organi di vigilanza in caso di verifica. La stessa dovrà essere aggiornata come previsto dal Testo Unico o in occasione di modifiche rilevanti al processo produttivo.

Nel caso in cui l’attività fosse aperta al pubblico, si dovrà porre particolare attenzione agli spazi interessati da tale presenza al fine di evitare che soggetti esterni possano essere oggetto di infortuni (inciampo, contatto con parti meccaniche in movimento, scivolamento, etc.). Occorrerà quindi verificare con attenzione la segnaletica di sicurezza, l’illuminazione di emergenza nonché vietare l’accesso alle aree con particolari fattori di rischio (locali tecnici, macchinari vari, etc.).

A monte di quanto detto fin qui, dovrà essere garantita la conformità degli impianti e delle strutture.

Si riassumono di seguito gli obblighi previsti dal Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro per i negozi su strada:

  • Nomina del RSPP
  • Verifica degli ambienti di lavoro al fine di individuare rischi per il lavoratore e per i soggetti esterni.
  • Redazione del DVR
  • Nomina del Medico Competente se previsto a seguito della valutazione del rischio
  • Nomina degli addetti al primo soccorso e addetti antincendio e relativa formazione
  • Nomina del RLS e relativa formazione
  • Redazione delle procedure di emergenza e delle planimetrie di esodo
  • Installazione di un adeguato numero di presidi antincendio e di un pacchetto di medicazione
  • Installazione della segnaletica di sicurezza e segregazione delle aree a rischio specifico
  • Predisposizione del DUVRI se necessario

Si ricorda inoltre di porre attenzione alla presenza di locali seminterrati ed interrati destinati ad esempio a magazzino. Questi locali potrebbero infatti essere soggetti alla presenza di Radon. Nel caso in cui tali locali fossero presenti, sarà necessario provvedere ad effettuare dei campionamenti attraverso dosimetri al fine di escludere o comunque quantificare il gas Radon eventualmente presente.

Gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per i negozi su strada. 
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Medico competente Roma Logica Servizi

Medico competente: definizione e mansioni

Testo Unico sulla Sicurezza Medico competente Roma :La figura del medico competente risulta indispensabile nei processi lavorativi aziendali, per questo occorre conoscerne i compiti e le mansioni e le specifiche qualifiche professionali.

Meglio conosciuto, in passato, come medico di fabbrica o come medico del lavoro, il medico competente è la figura professionale da sempre presente nelle realtà industriali e lavorative italiane, sebbene ad oggi rivesta mansioni e incarichi più stringenti che in passato. È stato, infatti, il Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) a disciplinare chiaramente questa figura e a definirne i principali obblighi e le specifiche mansioni.

L’art. 38 del Testo Unico sulla Sicurezza definisce i requisiti professionali obbligatori per svolgere l’attività di medico competente:

  1. a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  2. b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  3. c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
  4. d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
  5. d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

Come tutte le figure professionali che forniscono consulenza, il medico competente ha l’obbligo di tenersi costantemente aggiornato sia sulla professione medica, sia sulle novità relative alla giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, per questo deve acquisire un numero minimo di medico competente roma crediti formativi ECM previsti dai programmi di aggiornamento triennale. Più nello specifico, i medici che intendono continuare a esercitare l’attività di medico competente, dopo essersi iscritti allo specifico elenco nazionale dei medici competenti, tenuto e aggiornato dal Ministero della Salute, devono maturare nell’arco dei tre anni (durata del programma di aggiornamento), un numero pari a 150 crediti, di cui almeno il 70% (105) in “Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Lo scenario Italiano

Nel nostro Paese l’obbligo della sorveglianza sanitaria, vige per quelle aziende che, dato il loro particolare settore merceologico e il proprio ambito produttivo possono esporre i propri lavoratori a rilevanti tipologie medico competente romadi rischio, tra cui il rischio biologico, chimico o da esposizione a videoterminale etc etc; tale tipologia di rischio è soggetta a controlli medici specifici.

Per queste aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori presenti, il datore di Lavoro designa un medico, che abbia una specializzazione in medicina del lavoro, per l’elaborazione e l’attuazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria che deve essere condiviso con il Servizio di Prevenzione e Protezione e deve essere definito sulle specifiche mansioni dei lavoratori interessati.

Anche se l’art. 35 del D. Lgs. 81/08 stabilisce una periodicità minima di una volta l’anno per i controlli in azienda, da parte del medico competente, quest’ultimo oltre a stabilire il contenuto della sorveglianza, può, in virtù della esperienza professionale e dei rischi specifici, effettuare controlli con una periodicità più stringente.

Anche la visita medica gode di un regime specifico, dal momento che va eseguita, oltre che in base alle periodicità definita dal Medico, ogni qualvolta il lavoratore ne faccia richiesta, se ritenuta dal medico correlata all’esposizione specifica lavorativa; va inoltre eseguita ad ogni cambio di mansione che esponga il lavoratore a rischi differenti, alla cessazione del rapporto di lavoro e in fase preassuntiva. Dall’esito della sorveglianza sanitaria deriva un giudizio di idoneità o inidoneità (anche con limitazioni o prescrizioni), per una o più mansioni specifiche e questo giudizio, indipendentemente dalle cause che ne hanno generato la diagnosi, è l’unico dato personale sanitario che viene trasmesso all’azienda.

Nell’attuale contesto economico, aziendale e giuslavoristico, il medico competente è, nella quasi totalità dei casi, un consulente che affianca anche il lavoratore e fornisce un supporto di carattere psicologico e sociale. Si tratta di una figura in costante evoluzione, le cui competenze e le cui mansioni si sviluppano di pari passo con il mondo del lavoro. Il medico competente deve affrontare sempre nuove sfide professionali, come ben dimostra l’affacciarsi di nuovi rischi nelle realtà lavorative italiane, quali ad esempio lo stress lavoro correlato e le nuove modalità di approccio al lavoro, all’interno di situazioni e contesti in cui l’integrazione del lavoratore svolge un ruolo fondamentale per il benessere stesso dell’individuo.

Mansioni del Medico Competente

Lungi dall’essere il professionista che si occupa solo ed esclusivamente della valutazione fisico-sanitaria del lavoratore, oggi quella del medico competente è una delle figure essenziali attorno alla quale ruota tutto il delicato Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. Affinché tale servizio risulti efficace e sia effettivamente attuato, il medico competente lavora in stretta collaborazione con il datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio stesso (RSPP) e collabora alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Per questo – e sempre in ossequio al Testo Unico sulla Sicurezza (art. 2 del D. Lgs. 81/08) – il medico competente collabora Testo Unico sulla Sicurezza alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, per tutelare lo stato di salute e la sicurezza dei lavoratori.

Più nello specifico, il medico competente, coordinandosi con il datore di lavoro e con l’RSPP, si occupa della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e redige a tal fine il documento di valutazione dei rischi (DVR).

Tra le sue mansioni vanno incluse anche l’attuazione di programmi di promozione della salute e la sorveglianza sanitaria, un compito di sua esclusiva competenza, considerato necessario come misura di tutela della salute dei lavoratori. All’atto pratico la sorveglianza sanitaria in azienda viene garantita dal medico competente attraverso visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e attraverso visite mediche periodiche che hanno lo scopo di controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica.

Al medico competente spetta anche l’obbligo, in sede di riunione, di riferire al datore di lavoro e al responsabile del servizio di protezione e prevenzione aziendale i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle medico competente romasituazioni di rischio negli ambienti di lavoro. La valutazione di eventuali situazioni di rischio avviene visitando, almeno una volta l’anno, i luoghi di lavoro, per valutare l’assenza di rischi ambientali. Il medico competente deve, infine, redigere e custodire, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, premurandosi di mantenere il segreto professionale su di esse.

Logica Srls offre il servizio di Medico Competente per tutte le aziende operanti nel territorio di Roma e Provincia fornendo il corretto servizio di Medicina del Lavoro  mettendo a disposizione le proprie strutture, offrendo e garantendo tutti gli spazi e i servizi necessari e, allo stesso tempo, può svolgere l’attività di sorveglianza sanitaria anche presso tutte le sedi delle aziende clienti che i affidano ai nostri servizi. (Medico competente Roma )

Per maggiori informazioni contattaci al numero: Tel: 06.20765709   (int.224)

Sede Operativa – Servizi TecniciVia Vizzini, 65 – 00132 Roma,

Medico competente Roma
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TU Sicurezza sul lavoro

TU Sicurezza sul lavoro – integrazione del D.lgs. 81/08

A seguito dell’ultimo aggiornamento stilato dall’INL – Ispettorato Nazionale del Lavoro –  avvenuto nel luglio 2018, nel quale si va ad aggiornare la precedente pubblicata nel maggio del 2018, mettiamo a disposizione la versione scaricabile e stampabile per fornire agli addetti ai lavori un documento indispensabile ed aggiornato.

In questa versione aggiornata troviamo alcune importanti, ed attese, novità, tra le quali:

 

download testo unico 81/08

Scarica la versione aggiornata del TU sulla Sicurezza sul Lavoro

 

 

 

 

valutazione tecnico-professionale imprese

Valutazione tecnico-professionale delle imprese, cosa c’è da sapere?

Idoneità tecnico professionale: Avere le carte in regola per un’azienda significa essere esenti da sanzioni pecuniarie che possono costar caro alle casse dell’impresa. Soprattutto nei subappalti, capita spesso che ci si può affidare a ditte che trasgrediscono le regole che concernono ad esempio la sicurezza sul lavoro, oppure che non hanno in regola i propri dipendenti. Ecco perché tutte le aziende, grandi o piccole, dovrebbero affidarsi a delle figure professionali in grado di valutare le pericolosità nelle joint venture d’impresa. A tutti i livelli. (altro…)

Riunione periodica per la sicurezza sul lavoro

Convocazione riunione periodica

Sulla base di quanto detto all’art. 35 del D.lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, per le aziende con più di 15 dipendenti, vige l’obbligo di svolgere una volta l’anno una riunione riguardante i temi relativi la sicurezza.

Tale riunione periodica deve essere convocata dal datore di lavoro e ad essa devono essere presenti:

  • Il datore di lavoro o, in sua assenza, un rappresentante;
  • L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi);
  • Il medico competente, laddove previsto dalla valutazione dei rischi;
  • L’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

Gli argomenti da sottoporre all’attenzione dei partecipanti durante la riunione periodica, sono:

  1. Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
  2. L’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
  3. Le caratteristiche, i criteri e l’efficacia dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), qualora previsti;
  4. I programmi di formazione e informazione ai fini della sicurezza dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori.

Scopo della riunione e anche quello di presentare ulteriori codici di comportamento, o provvedimenti rivolti alla maggior sicurezza durante lo svolgimento del servizio, al fine di prevenire i rischi di infortunio o comunque comportamenti rivolti al miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione.

Altro evento per il quale è necessario indire una riunione per la sicurezza sul lavoro è in occasione di importanti variazioni di esposizione a rischi, come ad esempio può accadere in una azienda operante nel settore delle pulizie qualora apra i propri servizi al settore industriale o chimico.

Verbale di riunione periodica sulla sicurezza

Al termine della riunione è obbligatoria la redazione del verbale, in cui devono essere inseriti tutti i temi presentati e messo a disposizione dei partecipanti, per consultazioni future.

Riunione periodica sicurezza meno di 15 dipendenti

Nelle aziende con un numero inferiore a 15 dipendenti, in ultimo, tale adempimento è di tipo facoltativo e deve essere sollecitata dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La Logica srls opera da oltre 20 anni nel campo della Sicurezza del Lavoro, fornendo tutti i servizi legati alla sicurezza sui posti di lavoro. La Logica é Centro Accreditato per la formazione e tutti i corsi sono CERTIFICATI anche direttamente nelle sedi Aziendali. Grazie alla collaborazione di professionisti, Enti di formazione , la Logica srls rappresenta un partner ideale per Assistere la tua azienda ed i tuoi Lavoratori.

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Formazione obbligatoria  addetti antincendio  addetti di primo soccorso

Formazione obbligatoria per gli addetti antincendio e di primo soccorso

Formazione obbligatoria  per addetti antincendio e addetti di primo soccorso: Ci sono ruoli ben definiti quando in azienda si parla di primo soccorso. Dal datore di lavoro ai dipendenti, infatti, l’articolo 45 del D.Lgs 81/2008 sancisce che è il datore di lavoro, sulla base dell’attività e delle dimensioni aziendali e sentito il parere del medico competente laddove sia stato nominato, l’incaricato a prendere “i necessari provvedimenti relativi al primo soccorso, all’assistenza medica e all’ emergenza”. Ma quali sono le mansioni dei dipendenti? E soprattutto quali devono essere i requisiti minimi del personale addetto al primo soccorso? (altro…)

ruole del dirigente 81/08

D.lgs 81/08: il ruolo del Dirigente

ruole del dirigente 81/08Il T.U. sulla sicurezza sul lavoro, ritaglia in modo chiaro il ruolo del Dirigente, definendo le responsabilità, i compiti e le mansioni. Il dirigente rappresenta all’interno di una azienda il “garante organizzativo” riferito alla sicurezza ed all’igiene del lavoro.
L’ art. 2 c. 1 lett. del D.Lgs. 81/2008 indica come dirigente la “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa”.

Per ciò che riguarda l’inquadramento contrattuale, la norma legislativa non prevede un livello contrattuale definito. Anche per ciò che riguarda le disponibilità di spesa la norma non indica l’obbligatorietà, nel caso in cui questo aspetto non venga messo a disposizione del dirigente, comportando di conseguenza ruoli organizzativi e di vigilanza da parte dello stesso, suo compito sarà quello di indicare a chi dispone del capitale, quali siano le necessità di investimento atte a provvedere ai fabbisogni di prevenzione e protezione.

La figura del dirigente viene più spesso incontrata in aziende di medie e grandi dimensioni, data la natura di tali imprese infatti la presenza di tale figura può risultare importante rispetto a realtà di ridotte dimensioni, date le caratteristiche e gli obblighi a cui deve attenersi.

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Compiti del Dirigente

Gli obblighi del dirigente sono sovrapponibili nella quasi totalità a quelli del datore di lavoro, ad eccezione di due punti di competenza esclusiva di quest’ultimo che ricordiamo essere:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 17 D.lgs 81/08

A seguito di quanto detto, gli obblighi del Dirigente, che organizza e dirige l’ attività secondo le attribuzioni e competenze ad esso conferite, sono indicate nel comma 1 dell’ Art. 18 del D.lgs 81/08 e consistono:

a) Nel nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;

b) Nel designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

c) Nell’ affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) Nel fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) Nel prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) Nel richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g)  Nell’ inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g bis)  nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) Nell’ adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) Nell’ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) Nell’ adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) Nell’ astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) Nel consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) Nel consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’ articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) Nel elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5 e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) Nel prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) Nel comunicare in via telematica all’INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli  infortuni sul lavoro che  comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) Nel consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;

t) Nell’adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

v) Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;

z) Nell’ aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) Nel comunicare in via  telematica all’INAIL, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) Nel vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’ articolo 8, comma 4.

3 – Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a  pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di  norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.

3 – bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24e 25, ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

fonte: Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro – www.lavoro.gov.it

 

La Logica srls opera da oltre 20 anni nel campo della Sicurezza del Lavoro, fornendo tutti i servizi legati alla sicurezza sui posti di lavoro. La Logica é Centro Accreditato per la formazione e tutti i corsi sono CERTIFICATI anche direttamente nelle sedi Aziendali. Grazie alla collaborazione di professionisti, Enti di formazione , la Logica srls rappresenta un partner ideale per Assistere la tua azienda ed i tuoi Lavoratori.

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Preposto 81/08: obblighi e sanzioni

Tra le figure indicate nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, D.Lgs 81/08, la figura del “Preposto” è definita come quella “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

Il ruolo del preposto non è necessariamente sempre presente all’interno dell’azienda, al contrario della figura del datore di lavoro, tuttavia nelle realtà più articolate quest’ultimo potrebbe avvalersi del supporto di collaboratori interni nella gestione dell’attività produttiva ed è in questi casi che si può incontrare il Preposto.

Obblighi del Preposto

In ragione del fatto che tale ruolo sovraintende l’attività lavorativa, esercitando un potere di iniziativa, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori dell’attuazione delle direttive conferitegli, dal punto di vista del TU ha degli obblighi, richiamati all’ art. 19 del medesimo decreto.

In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi  di  protezione collettivi  e  dei  dispositivi  di  protezione  individuale messi a loro  disposizione  e,  in  caso  di  persistenza  della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori,  in  caso  di pericolo  grave,  immediato  e  inevitabile,  abbandonino  il  posto  di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare apposito corso di formazione integrativo rispetto alla formazione del lavoratore, con durata di 8 ore e con i contenuti secondo quanto previsto dall’accordo della conferenza Stato-Regioni del 21/12/2011.

Esempi assimilabili alla figura del preposto che si possono incontrare all’interno di realtà lavorative possono essere capo ufficio, capo cantiere, capo turno etc.

È opportuno sottolineare che, qualora la figura del preposto non sia stata provvista di regolare investitura da parte del datore di lavoro, questa può essere di fatto attribuita da parte degli organi di controllo deputati in sede di ispezione al lavoratore che di fatto sovraintende l’attività lavorativa e/o coordina gli altri dipendenti in assenza del datore di lavoro in azienda (art. 299 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii)

Sanzioni

Per il ruolo ricoperto anche il Preposto è sanzionabile e lo è anche il datore di lavoro che non ha provveduto all’informazione e alla formazione dello stesso. In qust’ultimo caso è previsto l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.340,19 a 5.807,48€.

 

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