GDPR e Medici di Famiglia: cosa cambia?

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GDPR e Medici di Famiglia: cosa cambia? Con l’entrata in vigore del GDPR molte questioni riguardanti i trattamento dei dati personali e sanitari da parte del Medico di Famiglia restano da chiarire: qual è l’informativa per l’acquisizione del consenso? I medici di famiglia sono obbligati a nominare il DPO?

In questo articolo cerchiamo brevemente di rispondere a queste domande ed evidenziare i nodi irrisolti dalla nuova normativa sulla protezione dei dati.

GDPR e sanità (GDPR e Medici di Famiglia)

La sanità è uno dei settori maggiormente coinvolti nel processo di responsabilizzazione al trattamento dei dati personali. Il settore sanitario per sua natura tratta dati sensibili degli individui, ancor di più il Medico di Famiglia che stabilisce relazioni con i pazienti, concentrate sul passaggio di informazioni e dati direttamente fornita dall’assistito.

Dato per assodato l’obbligo da parte di ogni medico di rispettare il “segreto professionale” la questione privacy è più delicata quando rivolta all’uso, ormai consolidato, dei sistemi informatici e le sue molteplici applicazioni, in grado di archiviare, gestire, manutenere, corrispondere dati personali e sanitari, con grande efficacia.

Il medico di famiglia, il primo collettore della raccolta di dati sensibili, accumulati nel tempo sulla base di relazioni quasi sempre ultradecennali, quindi cosa cambia con il GDPR e Medici di Famiglia.

Il GDPR da parte sua prevede l’obbligo di procedere ad una valutazione di impatto sulla sicurezza dei dati nella propria attività e di tenere un registro delle operazioni di trattamento, che deve essere disponibile per eventuali supervisioni da parte del Garante, ma anche per avere un quadro aggiornato delle misure adottate.

Leggi anche: La tutela della privacy dei pazienti, cosa prevede il GDPR?

Informativa e acquisizione del consenso

Il GDPR concentra maggiormente l’attenzione sull’informativa e sull’acquisizione del consenso al trattamento dei dati.

L’informativa deve specificare la base giuridica del trattamento, qual è il suo interesse legittimo, i soggetti che condividono queste informazioni e le modalità con cui i dati vengono gestiti, conservati e per quanto tempo è previsto che questo debba avvenire. L’informativa deve essere concisa, trasparente, intellegibile per l’interessato e facilmente accessibile; può essere fornita per iscritto o in formato elettronico.

Alla luce della mancata pubblicazione del decreto attuativo del Regolamento e la conseguente mancata abrogazione del Codice in materia di protezione dei dati personali del 30 giugno 2003, subentrano le prime difficoltà interpretative.  Non è prescritto infatti che il consenso debba necessariamente essere documentato per iscritto, anche se è precisato che deve essere “esplicito” e “inequivocabile”. In quest’ultimo viene infatti prevista una modalità semplificata per acquisire il consenso da parte del medico di medicina generale e pediatra di libera scelta, attraverso la sua registrazione con una biffatura su un campo elettronico della cartella sanitaria del paziente.

Un approccio “realistico” alla questione, è stata offerta sulla base del nuovo GDPR, prendendo in considerazione il fatto che il paziente nel momento in cui si riferisce al medico è scontato che debba condividere con lo stesso dati sensibili e il consenso al loro trattamento apparterrebbe implicitamente alla particolare tipologia della relazione.

Resta però in sospeso però se anche per il MMG può essere esteso lo stesso principio, alla luce del fatto però che lo stesso medico, nella sua attività, è tenuto all’invio di tanti dati sensibili ad altri soggetti: come accade per l’invio di ricette dematerializzate, su server remoti.

Criticità ( GDPR e Medici di Famiglia)

Il Medico di Famiglia alla luce di quanto detto dovrebbe quindi fidarsi (come fin ora è stato) che tutti i sistemi di cui è dotato per il trasferimento dei dati (i software di cartella ambulatoriale, i vari portali online dei diversi istituti di tutela e così via), agiscano secondo norma, collocando queste informazioni “cristallizzate” nel loro formato elettronico dal processo di autenticazione (spesso debole in quanto basato sull’utilizzo di una semplice user e password) del medico, sugli effettivi repository di destinazione.

In altri termini, il medico dovrebbe quindi richiedere il consenso (che sinora non ha avuto) al paziente per inviare i suoi dati in percorsi che non conosce e di cui non è in grado di garantire completamente la liceità; inconsapevole, inoltre, di come dovrebbe comportarsi con i paziente che non desiderano non autorizza l’invio di una propria ricetta/diagnosi a Sogei del MEF.

Medicina generale e DPO

Altro aspetto con nodi non ancora sciolti è quello relativo alla designazione del DPO (Data Protection Officier), la figura professionale designata a svolgere un ruolo di referente della protezione dei dati. Diverso dal ruole del Responsabile del trattamento dei dati.

I MMG (quelli che operano in forme aggregative che oramai rappresentano la grande maggioranza della professione) sono tenuti a dotarsi di questa figura?

Il dubbio nasce dal concetto, non del tutto chiaro e aleatorio, basato sul concetto del trattamento di dati in “larga scala”, quale requisito d’obbligatorietà o meno di disposizione del DPO.

Le questioni non risolte dal GDPR

Il pensionamento del medico rende inevitabile la cessione ad altro medico del database ambulatoriale, pieno di dati clinico-assistenziali che, quando privi di una policy definita, difficilmente potranno essere riutilizzati.

Non esistendo procedure per gestire il database del medico che lascia l’attività, la perdita, per l’assistito, di dati che riguardano le storie sanitarie di una vita è definitiva.

Le soluzioni estemporanee che vengono “normalmente” adottate, anche se sono efficaci per gestire “al meglio” una situazione non altrimenti normata, sono applicate in deroga palese a qualsiasi regola e principio.

Sono tutti aspetti appartenenti alla specificità della professione, che non vengono affrontati nel GDPR e che lo stesso GDPR, pertanto, non risolve. Dovranno essere presi in considerazione attraverso riflessioni dapprima condotte nello stesso ambito professionale, in modo tale da produrre, proprio su questi temi, un codice di condotta. D’altronde è il Garante che individua nel codice di condotta, previsto tra l’altro dal nuovo Regolamento, uno strumento attraverso cui tutti i soggetti che fanno parte di un unico contesto di trattamento, come il settore sanitario, possono definire dal basso delle regole per far sì che tutto ciò che viene fatto sia conforme alle previsioni del Regolamento. Le autorità di protezione dei dati hanno il ruolo di incoraggiarne l’adozione, valutare le proposte che provengono dalle associazioni coinvolte e, qualora giudicate congrue con la cornice regolatoria del GDPR, approvarle e promuoverle. (GDPR e Medici di Famiglia)

GDPR e Medici di Famiglia
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gdpr privacy pazienti

La tutela della privacy dei pazienti, cosa prevede il GDPR?

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Tutela della privacy: Le diverse categorie di pazienti delle strutture sanitarie “meritano una maggiore protezione” per ciò che riguarda il trattamento dei dati sensibili e nel rispetto della loro tutela della privacy. A stabilirlo è la normativa europea sulla protezione della privacy – l’ormai nota GDPR – che ribadisce che “i dati personali di questi soggetti meritano una maggiore protezione” e dovrebbero essere trattati “soltanto per finalità connesse alla salute”. (altro…)

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Stabilimenti balneari. Quali sono gli obblighi da rispettare?

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Anche per gli stabilimenti balneari sono previste delle regole da rispettare in ambito della sicurezza sul lavoro. Ogni struttura balneare, con almeno un dipendente, deve attenersi alle normative dettate in questo ambito.

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro fa riferimento proprio a questo tipo di strutture, facendole rientrare in quella categoria di attività che si contraddistingue per il maggior flusso di presenze in un determinato periodo. Da qui l’esigenza di procedere alla valutazione dei rischi per la sicurezza negli stabilimenti balneari e l’organizzazione del lavoro secondo un preciso protocollo.

Indicazioni da seguire per creare un ambiente di lavoro sicuro

Le Prassi elaborate per gli stabilimenti balneari, in linea con le normative sulle sicurezza sul lavoro, sono:

  1. Formazione del personale
  2. Indicazioni chiare, misure sulla prevenzione dei rischi e protezione. Tenendo presente l’eterogeneità linguistica e culturale dei frequentatori.
  3. Il rispetto dell’impatto ambientale

Questi tre fattori sono da considerarsi le linee guida da seguire in ottemperanza della Prassi UNI PdR 1:2012, nata appunto per agevolare il lavoro di stesura del DVR idoneo agli stabilimenti balneari.

Nella stesura del DVR gli altri fattori da tenere in considerazione, per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei clienti dello stabilimento, sono anche:

  • Stabilità della struttura in generale: analisi e valutazione dei rischi degli ambienti
  • Analisi e valutazioni rischi degli impianti idraulici, elettrici, antincendio e allarme
  • Sicurezze delle zone: giardini, aiuole, parchi etc
  • Condizione degli strumenti: ombrelloni, sdraio etc
  • Sicurezza della viabilità: uscite d’emergenza e zone di evacuazione

Metti a norma il tuo stabilimento balneare, richiedi un preventivo per un DVR. Contattaci

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esami del sangue obbligatori per dipendenti

Analisi del sangue, sono obbligatorie sul luogo di lavoro?

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Esami del sangue obbligatori per dipendenti: La medicina del lavoro, oltre ad essere fondamentale per assicurare il benessere psicofisico dei dipendenti di una azienda, è anche un obbligo di legge. Non è mai scontato ricordarlo, specie quando parliamo di quegli esami che all’apparenza potrebbero sembrare banali ma che invece – soprattutto col passare del tempo – potrebbero rivelare la presenza di gravi rischi per la salute dei dipendenti. (altro…)

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Le grandi società di Internet ancora non si adeguano alla Gdpr

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Società di Internet e GDPR: Le major ancora non si adeguano

Le grandi società ancora non si sono adeguate in maniera sufficiente alla GDPR. A rivelarlo, a poco più di un mese di distanza dall’approvazione della normativa europea sulla privacy, è uno studio della Beuc (associazione europea per la tutela dei consumatori). (altro…)

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Incidenti sul lavoro aumentano le morti bianche

Incidenti sul lavoro, aumentano le morti bianche: ecco i dati dell’Inail

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Un dato in controtendenza dopo anni di bilanci positivi: in Italia lo spettro delle morti bianche torna ad incutere terrore. Le vittime di incidenti sul lavoro infatti risultano in aumento nei primi cinque mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A rivelarlo è l’Inail alla presentazione annuale dei dati sugli indicenti e sulla sicurezza negli ambienti di lavoro:  la relazione evidenzia che le vittime sono state 617 nel 2017, facendo registrate un nuovo minimo storico dal 1951, con un calo del 2,8% (rispetto ai 670 del 2016). In tutto sono stati denunciati 641.000 infortuni, che hanno provocato circa 11 milioni di giornate di inabilità con costo a carico dell’Inail: in media 85 giorni per infortuni che hanno provocato menomazione e circa 21 giorni in assenza di menomazione.

I dati del 2017

Si muore di più in strada, durante le ore di lavoro oppure nel tragitto per andare dall’ufficio alla fabbrica, con 450 incidenti in occasione di lavoro e 167 in itinere. Mentre quelli con mezzo di trasporto sono 193 e 257 senza. Circa 58.000 sono state invece le denunce di malattie professionali nel 2017: circa 2.200 in meno rispetto al 2016 ma in aumento del 25% rispetto al 2012. Il 65% delle denunce riguarda patologie del sistema osteomuscolare.

A fine anno erano in essere 726.000 rendite per inabilità permanente e ai superstiti (-2,56% sul 2016). Per i morti in occasione di lavoro ma senza mezzo di trasporto si è registrato un calo del 16,5% sul 2016 e del 27,8% sul 2015. “Questi dati – ha spiegato il presidente dell’Inail, Massimo De Felice  – sono importanti perché intervenire sulle fonti di rischio esterno è diverso da farlo su quelle di rischio interno. I meccanismo di sicurezza non sono un costo e non devono essere considerati dai lavoratori evitabili sulla base dell’esperienza”. Per l’industria e i servizi gli infortuni mortali sono stati 532 (152 dei quali in itinere) mentre nell’agricoltura sono stati 74 (8 in itinere) e 11 per conto dello Stato (7 in itinere). La grande maggioranza dei morti accertati sul lavoro erano italiani (514) mentre 33 provenivano da altri paesi dell’Unione e 70 erano extracomunitari. Quasi la metà degli infortuni mortali accertati (287, il 46,5%) ha riguardato persone con più di 50 anni. Tra questi 55 morti hanno riguardato persone con più di 65 anni.

Gli ultimi mesi del 2018

A fronte del calo registrato nel 2017, i dati dell’anno in corso sono poco incoraggianti. Le morti bianche in Italia sembrano aumentare, se si rapportano i dati dello scorso anno a quelli dei primi mesi del 2018. Le denunce di infortunio con esito mortale riferite al periodo gennaio-marzo 2018 sono 212, l’11,58% in più rispetto al periodo gennaio-marzo 2017. L’aumento riguarda principalmente la componente maschile, per la quale si rilevano 20 denunce in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre per la componente femminile i casi mortali passano da 30 a 32 (+2).

Il totale dei primi cinque mesi del 2018 segnalati dall’Inail non lascia dormire sogni tranquilli: 389 sono state infatti le denunce di infortunio mortale, con un aumento del 3,7% rispetto allo stesso periodo del 2017 (14 casi in più).

RICHIEDI UNA CONSULENZA

Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via degli Ontani 34, 00172 Roma
Tel:  06.20765709   (int.224)

Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu

Incidenti sul lavoro aumentano le morti bianche

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Sicurezza sul lavoro: Sanzioni più alte dell’1.9% dal 1° Luglio

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018 rivaluta dell’1,9% le ammende per i trasgressori in riferimento alle materie di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal d.lgs. n. 81/2000 nonché da atti aventi forza di legge.

Dal 1° Luglio 2018 infatti sono previste sanzioni più care per chi viola le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in accordo con quanto stabilito nel decreto 81/2000 ss. mm.ii., modificato dal d.l. n. 76/2013 che prevede, l’aumento quinquennale delle sanzioni.

La legge n. 99/2013 al  comma 4-bis dell’art. 306 del T.U. sulla sicurezza stabilisce che:

“le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della direzione generale per l’attività ispettiva del ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore”.

Sicurezza sul lavoro: dal 1° luglio sanzioni più severe per i trasgressori

Con nota del Ministero del Lavoro dello scorso 19 aprile, si è individuato nell’Ispettorato nazionale del lavoro l’organismo addetto a tali rivalutazioni, dando il via quindi al provvedimento che dal 1° luglio di quest’anno prevede la rivalutazione pari all’1,9%.

Proponendo un esempio pratico, il datore di lavoro che dal 1 Luglio 2018 non svolgerà la valutazione dei rischi o che ometterà la nomina del RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) sarà soggetto ad una ammenda pecuniaria del valore riferito alla forbice che va 2.792,06 a 7.147,67.  Le violazioni effettuate prima del 1 Luglio 2018  non sono coinvolte nella rivalutazione automatica, prevista come detto in precedenza ogni 5 anni, in quanto l’ammenda farà riferimento  alla data in cui si è riscontrata la violazione.

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Sanzioni sicurezza sul lavoro
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VIA e VAS: differenza e applicazioni

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VIA e VAS Cominciamo innanzitutto con identificare i significati che VIA e VAS stanno ad indicare. Con l’acronimo VIA si intende la Valutazione dell’Impatto Ambientale, con VAS si intende la Valutazione Ambientale Strategica. Entrambe le diciture hanno il comune intento di proteggere l’ambiente dallo sviluppo umano, conformemente le leggi imposte in merito. Il fine comune prefissato da VIA e VAS quindi è quello di garantire che lo sviluppo dell’uomo e delle sue attività sull’ambiente siano predisposte in maniera tale da non intaccare e sconvolgere pesantemente l’ambiente in cui l’opera andrà a sorgere. Rendere compatibile le attività dell’uomo con l’ambiente viene regolamentata quindi da procedure amministrative tecniche-scientifiche quali VIA e VAS.

Quali sono le differenze di applicazione del VIA e del VAS?

La differenza tra i due procedimenti riguarda prettamente la fase in cui viene svolta e l’oggetto a cui si rivolge.

VIA – La Valutazione dell’Impatto Ambientale

La VIA si attua nei casi di progettazione delle singole opere. Tale procedura, sancita dal D.Lgs 152 del 2006 (Testo Unico Ambientale), viene attuata in fase di progettazione, in quanto proprio in questo momento l’individuazione in maniera scientifica i rischi ambientali potenziali e le possibili alterazioni ambientali, prevedendo quindi, da parte del consulente tecnico specializzato in valutazione dell’impatto ambientale sia esso Ingegnere, Architetto, Geologo etc, l’obbligo della stesura dello studio dell’impatto ambientale.

VAS – Valutazione Ambientale Strategica

La VAS è prevista in presenza di una progettazione e programmazione territoriale, valutando quindi gli effetti nello sviluppo di piani e programmi territoriali. Scopo di essa è analizzare nell’insieme un territorio esaminando più progetti e pianificazioni d’insieme coordinate e correlate tra loro, fornendo quindi un più ampio spettro di valutazione, mediante l’utilizzo di più parametri per un quadro più complesso del territorio e gli effetti potenziali di più progetti nel loro insieme. Come la VIA anche la VAS è regolamentata dal Decreto Legislativo 152 del 2006, che stabilisce la redazione dei Rapporti Ambientali da parte del tecnico consulente specializzato in valutazione ambientale strategica (VAS). In conclusione Tale pacchetto normativo e l’analisi sull’interazione del cantiere con il contesto ambientale, presentato nel nostro precedente articolo che potete leggere qui, ha come scopo quello di garantire che lo sviluppo delle attività umane siano compatibili con l’ambiente in rispetto delle norme sulla sicurezza sul cantiere.

Differenza tra VIA e VAS Logica Servizi Informa 

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Caratteristiche intrinseche all’area di cantiere

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Lo studio delle caratteristiche intrinseche all’area cantieristica va naturalmente sviluppata tenendo conto dell’intero contesto ambientale e quindi delle caratteristiche geotecniche, geomorfologiche e idrogeologiche del terreno, sia in fase di progettazione dell’opera ma anche per una corretta organizzazione del cantiere e la conseguente prevenzione di infortuni in corso d’opera. Come già detto nel nostro precedente articolo sull’impatto dei cantieri con il contesto ambientale.

I fattori, che maggiormente possono influenzare la stabilità delle terre sul quale si sviluppa il cantiere, sono:

  • perdite di tubazioni oppure dispersioni acque di lavorazione;
  • scoline e drenaggi inefficaci;
  • pioggia e conseguenti rischio di allagamento;
  • manutenzione scadente dei drenaggi;
  • abbattimento della falda per il mantenimento all’asciutto degli scavi;
  • vibrazioni, per:
    • transito dei mezzi pesanti;
    • o utilizzo di macchine operatrici fisse e mobili.

LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE

Fonte INAIL: LA PROGETTAZIONE DELLA SICUREZZA NEL CANTIERE Edizione 2015

Per le fonti di pericolo individuate nel sito dove il cantiere sorge, si dovrà quindi prevedere ad progettare ed adottare soluzioni necessarie per la difesa geologica, provvedendo per esempio:

  • al consolidamento dei terreni;
  • o armando le pareti,

per la difesa idrica, con:

  • canali di scolo delle acque di irruzione del cantiere,
  • o comunque di tutte quelle procedure idonee alla risoluzione delle problematiche.

Anche la presenza di pericolo di caduta di masse di terreno, valanghe, frane, penetrazione di masse (es. automezzi nel cantiere) e/o la caduta di materiali dall’alto deve essere presente in fase di analisi della situazione al contorno.

Anche nei casi in cui la presenza dei rischi risulti attigua alle postazioni di lavoro, è indispensabile procedere con soluzioni che riducano al minimo i rischi.

 

Per una consulenza o per maggiori informazioni per una progettazione cantieristica conforme, potete contattarci ai nostri recapiti.

 

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