La responsabilità del datore di lavoro in occasione di infortunio

La responsabilità del datore di lavoro in occasione di infortunio ed il rischio elettivo

La responsabilità del datore di lavoro in occasione di infortunio ed il rischio elettivo

La responsabilità del datore di lavoro in occasione di infortunio

Fanno ormai parte della giurisprudenza le sentenze della corte di cassazione che ribadiscono alcuni principi fondamentali in materia di infortuni sul lavoro aventi per oggetto la responsabilità penale del datore di lavoro.

Piu’ volte la corte di cassazione ha ribadito che “il datore di lavoro, e’ il destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, ed è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro”.

Interviene, in tal caso, quello che viene chiamato rischio elettivo, che si verifica quando la condotta abnorme del lavoratore sia tale da recidere il nesso causale tra l’obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro e l’infortunio intervenuto.

In linea generale, il datore di lavoro è sempre responsabile quando omette di adottare le misure protettive necessarie, comprese quelle relative al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore. Solamente in presenza del rischio elettivo la responsabilità del datore di lavoro viene esclusa. Rimane a carico del datore di lavoro dimostrare il comportamento abnorme da parte del lavoratore.

Il datore di lavoro rimane responsabile anche nel caso in cui non vigili affinché le misure adottate siano rispettate da parte del dipendente. Infine, l’obbligo di tutela delle condizioni di lavoro (ex art. 2087 c.c.: secondo cui …l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.) non è adempiuto se le misure di prevenzione non sono idonee ad eliminare nella misura massima possibile anche i rischi derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore.

Quanto espresso, deve far riflettere il datore di lavoro circa i suoi obblighi e le sue responsabilità che non si esauriscono nel solo adempimento alla normativa vigente.

Parlando di responsabilità del datore di lavoro non si può non citare il Codice penale all’articolo 40, ultimo comma, il quale recita: “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Tale articolo equipara la posizione di chi commette attivamente un reato a quella di colui che commette il medesimo reato, non attraverso un’azione, bensì un’omissione. Tale articolo trova applicazione più generale rispetto a tutte le figure aziendali.

La responsabilità del datore di lavoro in occasione di infortunio 
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aggiornamento green pass e mascherine - COVID-19

COVID-19: aggiornamento green pass e mascherine

COVID-19: aggiornamento green pass e mascherine 

aggiornamento green pass e mascherine - COVID-19

In questa informativa vogliamo parlarvi delle ultime Novità relative all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e del green pass Base e rafforzato.

Dal 1 maggio fino al 15 giungo 2022, le mascherine ffp2 saranno obbligatorie per:

  1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  6. mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  7. mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
  8. spettacoli, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso

Inoltre rimane obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per utenti visitatori e lavoratori di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali.

Viene però raccomandato di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, e comunque ogni datore di lavoro può impartire delle direttive sull’utilizzo della mascherina.

Vediamo ora in quali situazioni verrà richiesto il green pass Base e rafforzato dal 1 maggio 2022:

ATTIVITA’ LAVORATIVA

Accesso al luoghi di lavoro per:

·         personale sanitario

·         operatori d’interesse sanitario

·         personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività nelle strutture e attività sanitarie e sociosanitarie, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni

·         lavoratori impiegati in strutture residenziali e socio-assistenziali

 Consentito con:

    Green pass “rafforzato”

STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

COVID-19: aggiornamento green pass e mascherine 
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cessazione dello stato di emergenza COVID-19

COVID-19: cessazione dello stato di emergenza adesso cosa succede?

La logica è lieta di informarvi riguardo alle nuove disposizioni del DL n.24 entrato in vigore il 25 marzo 2022, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

cessazione dello stato di emergenza COVID-19

I punti principali trattati dal provvedimento sono relativi a:

  • Green pass base e rafforzato

  • Obbligo di mascherina ffp2

  • Fine della differenziazione delle zone in base al colore

  • Protocolli e linee guida

 

 

Obbligo mascherine FFp2

 

Fino al 30 aprile 2022è previsto l’obbligo di indossare Dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFp2:

  • Su mezzi di trasporto

  • Su funivie cabinovie e seggiovie

  • Accesso a spettacoli aperti al pubblico

Nei luoghi di lavoro sarà sufficiente utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie

 

Green pass Base e Rafforzato

Dal primo aprile cambierà l’uso del green pass vediamo in tabella in quali luoghi sarà necessario.

Il Green pass base permetterà l’accesso a:

Il Green pass rafforzato permetterà l’accesso a:

·         Mense

·         Servizi di ristorazione

·         Concorsi pubblici

·         Corsi di formazione pubblici e privati

·         Principali mezzi di trasporto

·         Convegni e congressi

·         Piscine, centri natatori, palestre, ecc

·         Centri culturali, centri sociali e ricreativi

·         Spettacoli aperti al pubblico

·         Attività di sale da gioco, scommesse, bingo, ecc

·         Feste religiose e civili al chiuso

Isolamento e auto- sorveglianza
Dal 1 aprile 2022 le persone sottoposte a isolamento non potranno uscire dalla propria abitazione fino all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.
Coloro che invece sono venuti a contatto con soggetti positivi dovranno osservare un regime di auto sorveglianza, indossando dispositivi di protezione FFp2, al chiuso o in presenza di assembramenti per dieci giorni dal contatto con soggetto positivo e effettuando un tampone al quinto giorno dal contatto.
 

La logica è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento riguardo all’argomento.

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Le cause e la percezione dello stress lavoro-correlato

Di seguito, i dati emersi dall’indagine e dal sondaggio svolto dall’ Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (OSHA) in materia di STRESS LAVORO-CORRELATO.

Cos’è lo stress?

Lo stress è LA REAZIONE DELLA NOSTRA MENTE E DEL NOSTRO CORPO A UNA SITUAZIONE DESTABILIZZANTE

Può causare sovraaticamento, ansia, depressione e sintomi come ipertensione, insonnia, problemi di stomaco e mal di schiena.

Le cause DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO

  • ECCESSIVO CARICO DI LAVORO
    e/o tempo insufficiente per  le mansioni
  • RICHIESTE CONTRASTANTI
    e assenza di chiarezza sui ruoli
  • DISCREPANZA TRA LE ESIGENZE
    del lavoro e le competenze richieste
  • MANCANZA DI COINVOLGIMENTO
    nel processo decisionale
  • …

I LAVORATORI attribuiscono lo stress a:

  • 59% comportamenti inaccettabili quali molestie e violenza
  • 66% eccessivo carico di lavoro
  • 72% riorganizzazione del lavoro o precarietà
  • 50% dice che lo stress non è ben gestito sul proprio posto di lavoro

COME VIENE gestito LO STRESS DALLE AZIENDE E DAI DIRIGENTI EUROPEI?

  • 79% si preoccupa
  • meno del 30% dispone di procedure
  • 40%-50% (luoghi di lavoro di grandi dimensioni) applica misure
  • 20%-30% (luoghi di lavoro di minori dimensioni) applica misure

INFOGRAFICA OSHA – Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro

Fonte: osha.europa.eu

Medicina del lavoro esami di laboratorio

Esami di laboratorio nella Medicina del Lavoro

Medicina del lavoro esami di laboratorio

Gli esami di laboratorio, in ambito di Medicina del Lavoro, rientrano nel protocollo sanitario stilato dal Medico Competente, al fine di formulare il giudizio di idoneità alla mansione o, al contrario, prescrivere particolari limitazioni.

Mediante gli esami, il Medico del Lavoro può avere un quadro sufficiente per analizzare e rilevare scompensi dell’organismo, eventuali patologie, o l’assunzione di sostanze dannose. Inoltre, avendo a disposizione questi dati, esso potrà valutare nel tempo lo stato di salute del lavoratore, in riferimento alla tipologia di mansione svolta e quindi al luogo di lavoro ed alla eventuale esposizione ad agenti potenzialmente dannosi.

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Come si individua il datore di lavoro - sicurezza sul lavoro

Come si individua il datore di lavoro

Come si individua il datore di lavoro

Come si individua il datore di lavoro? L’individuazione del Datore di lavoro in riferimento ai compiti di Sicurezza e Salute sul Lavoro è precisamente normata. Esiste una netta distinzione tra datore di lavoro legato ad Aziende pubbliche e private.

Articolo 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81

Nell’articolo 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 si indicano come “datore di lavoro” due differenti situazioni che distinguendo tra datore di lavoro del settore privato e datore di lavoro nella pubblica amministrazione.

Datore di lavoro nel settore privato

Nel settore privato per datore di lavoro si intende ”il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

Dove per unità produttiva si intende lo “stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale” – Articolo 2, comma 1 lett. t) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Riportiamo, a tal proposito, la Sentenza del 22 ottobre 2004 n. 45068 della Corte di Cassazione che intende specificare quando un soggetto aziendale può assumere vesti di datore di lavoro.

“… l’organismo da lui diretto, pur restando un’emanazione della stessa impresa, abbia una sua fisionomia distinta, presenti un proprio bilancio e possa deliberare, in condizioni di relativa indipendenza, il riparto delle risorse disponibili, operando così le scelte organizzative ritenute più confacenti alle proprie caratteristiche funzionali e produttive”.

 

Datore di lavoro nelle pubbliche amministrazioni

Nelle pubbliche amministrazioni “per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”  

Per pubbliche amministrazione “si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” [Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001 – Supplemento Ordinario n. 112 (Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001)] all’art.1 comma 2

La coesistenza di due differenti nozio0ni di datore di lavoro non sono intercambiabili o formulate in diversi termini, nell’intento di preservare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nel settore privato la figura del datore di lavoro è una figura giuridica che ha carattere “oggettivo”. Nel settore pubblico tale figura viene individuata “soggettivamente” dall’organo di vertice dell’amministrazione in quanto soggetto fornito di poteri decisionali e di spesa autonomi.

Identificazione del Datore di Lavoro (Come si individua il datore di lavoro?)

Quindi come si individua il datore di lavoro? Il datore di lavoro può essere identificato nei seguenti modi:

  • Nelle Società di Persone, società semplici, gli obblighui di sicurezza è rivolta su tutti i soci, salvo indicazioni di delega verso un singolo socio.
  • Società di Nome Colletivo: il socio risponde penalmente dell’infortunio dell’altro socio.
  • Società in Accomandita Semplice: risulta datore di lavoro il socio accomandatario, al quale è negata la delega di responsabilità all’a ccomandante
  • Società di Capitali: SPA, SRL, Società in Accomandita per Azioni nelle quali la responsabilità in generale grava sul Consiglio di Amministrazione: Presidente, o Consigliere/Amm. Delegato o Amministratore Unico, salvo attribuzione di poteri ad altro soggetto
  • Cooperative: il responsabile della sicurezza e salute sul lavoro è il Presidente legale rappresentasntedella società, con possibilità di dimostrare l’attribuzione a terzi.
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Tel:  06.20765709   (int.224)

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