sorveglianza sanitaria -Decreto Legislativo 81/08, Art. 41

Decreto Legislativo 81/08, Art. 41, “sorveglianza sanitaria” e dipendenze

Decreto Legislativo 81/08, Art. 41, “sorveglianza sanitaria” e dipendenze

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sorveglianza sanitaria e dipendenze Decreto Legislativo 81/08, Art. 41

Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. stabilisce all’articolo 41, Sorveglianza sanitaria, che le visite mediche debbano essere effettuate a cura e spese del datore di lavoro anche al fine di verificare l’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Il datore di lavoro dovra’ comunicare al medico competente, attraverso il mansionario, i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti di cui sopra.

La norma prevede che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal medico competente, di norma con periodicità annuale a seconda del rischio specifico al quale il lavoratore e’ esposto ed alle sue condizioni di salute. Il medico competente puo’ stabilire una diversa periodicita’ in base all’esito della sorveglianza sanitaria e puo’ effettuare gli accertamenti relativi alla verifica dell’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti in presenza di ragionevole dubbio.

 

In riferimento all’alcol dipendenza, l’Allegato I del Provvedimento 16 marzo 2006 indica le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro e per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi. Queste sono:

  • attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per lavori che impiegano gas tossici, per la conduzione di generatori di vapore, attività di fochino, fabbricazione e uso di fuochi artificiali, vendita di fitosanitari, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari, manutenzione degli ascensori
  • dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti
  • sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
  • mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
  • vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
  • attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private;
  • mansioni che comportano l’obbligo della dotazione del porto d’armi, comprese le attività di guardia particolare e giurata;
  • mansioni inerenti le attività di trasporto quali: addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesta la patente B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario; personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa; personale navigante delle acque interne; personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; responsabili dei fari; piloti d’aeromobile; controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; personale certificato dal registro aeronautico italiano; collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; addetti alla guida di’ macchine di movimentazione terra e merci;
  • addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
  • lavoratori addetti ai comparti di edilizia e costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
  • capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
  • tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
  • operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
  • tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
sorveglianza sanitaria -Decreto Legislativo 81/08, Art. 41
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In merito alle attività soggette ad obbligo di test antidroga sul lavoro si riporta l’elenco stabilito dal Provvedimento 30 ottobre 2007:

  • Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per lavori pericolosi quali impiego di gas tossici, fabbricazione e uso di fuochi di artificio, posizionamento e brillamento mine, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari
  • Mansioni inerenti le attività di trasporto, quali: conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; personale certificato dal registro aeronautico italiano; collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
  • Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

Qualora lo ritenga opportuno, il medico competente ha la facoltà di sottoporre ciascun lavoratore a ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale stato di tossicodipendenza, qualora si rilevino casi di sospetta dipendenza da sostanze psicotrope. Il lavoratore verrà quindi inviato al Servizio delle Tossicodipendenze della ASL competente per territorio. 

Nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti senza un giustificato motivo, questi sarà immediatamente sospeso dall’attività lavorativa e dovrà presentarsi entro 10 giorni per effettuare gli accertamenti. La positività alle droghe comporta la sospensione immediata dall’attività lavorativa;

Nel caso di sospetta dipendenza alcolica, possono essere prescritte analisi del sangue per valutare la funzionalità epatica;

Nel caso di sospetta dipendenza sia alcolica che di sostanze stupefacenti, possono essere richiesti test su capello o test a sorpresa in sede di visita sotto la supervisione diretta del medico competente;

Se per via delle mansioni svolte dal lavoratore risultasse difficile effettuare test a sorpresa, si potrà effettuare un’analisi delle urine con un preavviso di 48 ore;

Il risultato degli accertamenti eseguiti come da protocollo sanitario aziendale, fornirà il giudizio di idoneità finale. In caso di esito positivo e di conseguente non idoneità alla mansione, il lavoratore verrà immediatamente sospeso dalla sua mansione fino a che venga accertata l’assenza di tossicodipendenza.

Si evidenzia che la normativa vigente prevede sanzioni amministrative e penali per il datore di lavoro che omette l’effettuazione dei test per i lavoratori soggetti o che non rimuova dalla mansione chi dovesse risultare positivo agli accertamenti.

Decreto Legislativo 81/08, Art. 41, “sorveglianza sanitaria” e dipendenze
Sorveglianza sanitaria -Decreto Legislativo 81/08, Art. 41 
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Dati sensibili dei pazienti: come tutelarli con la tecnologia

gdpr privacy pazientiLa sicurezza dei dati sensibili dei pazienti è uno dei punti cardine su cui ogni normativa riguardante la privacy ha sempre puntato la lente di ingrandimento, con l’avvento della nuova normativa europea, GDPR, questo aspetto ha assunto ancor più importanza.

Con l’art. 32 del GDPR si dispone che:

Tenendo conto dello stato dell’arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre:

  1. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
  2. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
  3. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
  4. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Nello specifico, la valutazione dell’adeguato livello di sicurezza si pone nei confronti dei rischi presentati dal trattamento derivanti dalla distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o dall’accesso, accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o trattati.

Altro punto importante è che “Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento fanno sì che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri” punto 4 dell’Articolo 32 EU GDPR.

Leggi anche: Chi è il Responsabile del trattamento dei dati?

Quali sono le misure tecnologiche da adottare?

Ogni studio medico ha ormai da tempo adottato strumenti tecnologici in grado di raccogliere, registrare, organizzare, strutturare, conservare, consultare, elaborare, selezionare, raffrontare, utilizzare, interconnettere, bloccare, comunicare, diffondere, cancellare e distruggere i dati, all’interno di un database.

Alla luce di questa raccolta e diffusione di dati, la GDPR è intervenuta sottolineando ciò che già sarebbe dovuta essere una procedura “standard” di ogni struttura sanitaria, provvedendo a:

  • Controllare gli accessi ai terminali mediante User e password individuali;
  • Memorizzare le credenziali di accesso in maniera tale da non essere visibili a terzi;
  • Provvedere a disconnettere la connessione in assenza dalla postazione;
  • Cambiare password regolarmente, al massimo ogni 3 mesi;
  • Installazione di Antivirus e Firewall, originali e costantemente aggiornati;
  • Adottare soluzioni di crittografia (scrittura in codice) e pseudonimizzazione per gli archivi elettronici;
  • Svolgere backup periodicamente;
  • Ripetere ogni misura su tutti i terminali mobili.

Approfondimenti su GDPR e Strutture Mediche:

Logica servizi al fianco delle strutture sanitarie

Il nostro servizio di tutela e prevenzione dei rischi, dovuti all’archiviazione ed all’utilizzo dei dati sanitari, è in grado di assicurare la più idonea aderenza alle indicazioni introdotte dall’attuale normativa Europea sul trattamento dei dati personali. Le strutture mediche che si sono affidate a noi, come il Centro Medico Arcidiacono ed il suo servizio di Medicina a Domicilio, hanno messo in sicurezza i propri dati usufruendo dei nostri tecnici specializzati, fornendo loro tutti gli strumenti e le informazioni utili per essere pienamente a norma nei confronti della normativa GDPR, provvedendo inoltre a fornire costantemente supporto e assistenza.

Logica Servizi offre servizi integrati atti a fornirti una consulenza privacy aggiornata al nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei Dati (GDPR), puoi richiedere online un preventivo compilando il form sulla pagina dedicata al GDPR o, in alternativa, contattandoci ai nostri recapiti.

GDPR e Medici di Famiglia: cosa cambia?

GDPR e Medici di Famiglia: cosa cambia? Con l’entrata in vigore del GDPR molte questioni riguardanti i trattamento dei dati personali e sanitari da parte del Medico di Famiglia restano da chiarire: qual è l’informativa per l’acquisizione del consenso? I medici di famiglia sono obbligati a nominare il DPO?

In questo articolo cerchiamo brevemente di rispondere a queste domande ed evidenziare i nodi irrisolti dalla nuova normativa sulla protezione dei dati.

GDPR e sanità (GDPR e Medici di Famiglia)

La sanità è uno dei settori maggiormente coinvolti nel processo di responsabilizzazione al trattamento dei dati personali. Il settore sanitario per sua natura tratta dati sensibili degli individui, ancor di più il Medico di Famiglia che stabilisce relazioni con i pazienti, concentrate sul passaggio di informazioni e dati direttamente fornita dall’assistito.

Dato per assodato l’obbligo da parte di ogni medico di rispettare il “segreto professionale” la questione privacy è più delicata quando rivolta all’uso, ormai consolidato, dei sistemi informatici e le sue molteplici applicazioni, in grado di archiviare, gestire, manutenere, corrispondere dati personali e sanitari, con grande efficacia.

Il medico di famiglia, il primo collettore della raccolta di dati sensibili, accumulati nel tempo sulla base di relazioni quasi sempre ultradecennali, quindi cosa cambia con il GDPR e Medici di Famiglia.

Il GDPR da parte sua prevede l’obbligo di procedere ad una valutazione di impatto sulla sicurezza dei dati nella propria attività e di tenere un registro delle operazioni di trattamento, che deve essere disponibile per eventuali supervisioni da parte del Garante, ma anche per avere un quadro aggiornato delle misure adottate.

Leggi anche: La tutela della privacy dei pazienti, cosa prevede il GDPR?

Informativa e acquisizione del consenso

Il GDPR concentra maggiormente l’attenzione sull’informativa e sull’acquisizione del consenso al trattamento dei dati.

L’informativa deve specificare la base giuridica del trattamento, qual è il suo interesse legittimo, i soggetti che condividono queste informazioni e le modalità con cui i dati vengono gestiti, conservati e per quanto tempo è previsto che questo debba avvenire. L’informativa deve essere concisa, trasparente, intellegibile per l’interessato e facilmente accessibile; può essere fornita per iscritto o in formato elettronico.

Alla luce della mancata pubblicazione del decreto attuativo del Regolamento e la conseguente mancata abrogazione del Codice in materia di protezione dei dati personali del 30 giugno 2003, subentrano le prime difficoltà interpretative.  Non è prescritto infatti che il consenso debba necessariamente essere documentato per iscritto, anche se è precisato che deve essere “esplicito” e “inequivocabile”. In quest’ultimo viene infatti prevista una modalità semplificata per acquisire il consenso da parte del medico di medicina generale e pediatra di libera scelta, attraverso la sua registrazione con una biffatura su un campo elettronico della cartella sanitaria del paziente.

Un approccio “realistico” alla questione, è stata offerta sulla base del nuovo GDPR, prendendo in considerazione il fatto che il paziente nel momento in cui si riferisce al medico è scontato che debba condividere con lo stesso dati sensibili e il consenso al loro trattamento apparterrebbe implicitamente alla particolare tipologia della relazione.

Resta però in sospeso però se anche per il MMG può essere esteso lo stesso principio, alla luce del fatto però che lo stesso medico, nella sua attività, è tenuto all’invio di tanti dati sensibili ad altri soggetti: come accade per l’invio di ricette dematerializzate, su server remoti.

Criticità ( GDPR e Medici di Famiglia)

Il Medico di Famiglia alla luce di quanto detto dovrebbe quindi fidarsi (come fin ora è stato) che tutti i sistemi di cui è dotato per il trasferimento dei dati (i software di cartella ambulatoriale, i vari portali online dei diversi istituti di tutela e così via), agiscano secondo norma, collocando queste informazioni “cristallizzate” nel loro formato elettronico dal processo di autenticazione (spesso debole in quanto basato sull’utilizzo di una semplice user e password) del medico, sugli effettivi repository di destinazione.

In altri termini, il medico dovrebbe quindi richiedere il consenso (che sinora non ha avuto) al paziente per inviare i suoi dati in percorsi che non conosce e di cui non è in grado di garantire completamente la liceità; inconsapevole, inoltre, di come dovrebbe comportarsi con i paziente che non desiderano non autorizza l’invio di una propria ricetta/diagnosi a Sogei del MEF.

Medicina generale e DPO

Altro aspetto con nodi non ancora sciolti è quello relativo alla designazione del DPO (Data Protection Officier), la figura professionale designata a svolgere un ruolo di referente della protezione dei dati. Diverso dal ruole del Responsabile del trattamento dei dati.

I MMG (quelli che operano in forme aggregative che oramai rappresentano la grande maggioranza della professione) sono tenuti a dotarsi di questa figura?

Il dubbio nasce dal concetto, non del tutto chiaro e aleatorio, basato sul concetto del trattamento di dati in “larga scala”, quale requisito d’obbligatorietà o meno di disposizione del DPO.

Le questioni non risolte dal GDPR

Il pensionamento del medico rende inevitabile la cessione ad altro medico del database ambulatoriale, pieno di dati clinico-assistenziali che, quando privi di una policy definita, difficilmente potranno essere riutilizzati.

Non esistendo procedure per gestire il database del medico che lascia l’attività, la perdita, per l’assistito, di dati che riguardano le storie sanitarie di una vita è definitiva.

Le soluzioni estemporanee che vengono “normalmente” adottate, anche se sono efficaci per gestire “al meglio” una situazione non altrimenti normata, sono applicate in deroga palese a qualsiasi regola e principio.

Sono tutti aspetti appartenenti alla specificità della professione, che non vengono affrontati nel GDPR e che lo stesso GDPR, pertanto, non risolve. Dovranno essere presi in considerazione attraverso riflessioni dapprima condotte nello stesso ambito professionale, in modo tale da produrre, proprio su questi temi, un codice di condotta. D’altronde è il Garante che individua nel codice di condotta, previsto tra l’altro dal nuovo Regolamento, uno strumento attraverso cui tutti i soggetti che fanno parte di un unico contesto di trattamento, come il settore sanitario, possono definire dal basso delle regole per far sì che tutto ciò che viene fatto sia conforme alle previsioni del Regolamento. Le autorità di protezione dei dati hanno il ruolo di incoraggiarne l’adozione, valutare le proposte che provengono dalle associazioni coinvolte e, qualora giudicate congrue con la cornice regolatoria del GDPR, approvarle e promuoverle. (GDPR e Medici di Famiglia)

GDPR e Medici di Famiglia
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La tutela della privacy dei pazienti, cosa prevede il GDPR?

Tutela della privacy: Le diverse categorie di pazienti delle strutture sanitarie “meritano una maggiore protezione” per ciò che riguarda il trattamento dei dati sensibili e nel rispetto della loro tutela della privacy. A stabilirlo è la normativa europea sulla protezione della privacy – l’ormai nota GDPR – che ribadisce che “i dati personali di questi soggetti meritano una maggiore protezione” e dovrebbero essere trattati “soltanto per finalità connesse alla salute”. (altro…)