sorveglianza sanitaria -Decreto Legislativo 81/08, Art. 41

Decreto Legislativo 81/08, Art. 41, “sorveglianza sanitaria” e dipendenze

Decreto Legislativo 81/08, Art. 41, “sorveglianza sanitaria” e dipendenze

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sorveglianza sanitaria e dipendenze Decreto Legislativo 81/08, Art. 41

Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. stabilisce all’articolo 41, Sorveglianza sanitaria, che le visite mediche debbano essere effettuate a cura e spese del datore di lavoro anche al fine di verificare l’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Il datore di lavoro dovra’ comunicare al medico competente, attraverso il mansionario, i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti di cui sopra.

La norma prevede che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal medico competente, di norma con periodicità annuale a seconda del rischio specifico al quale il lavoratore e’ esposto ed alle sue condizioni di salute. Il medico competente puo’ stabilire una diversa periodicita’ in base all’esito della sorveglianza sanitaria e puo’ effettuare gli accertamenti relativi alla verifica dell’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti in presenza di ragionevole dubbio.

 

In riferimento all’alcol dipendenza, l’Allegato I del Provvedimento 16 marzo 2006 indica le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro e per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi. Queste sono:

  • attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per lavori che impiegano gas tossici, per la conduzione di generatori di vapore, attività di fochino, fabbricazione e uso di fuochi artificiali, vendita di fitosanitari, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari, manutenzione degli ascensori
  • dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti
  • sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
  • mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
  • vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
  • attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private;
  • mansioni che comportano l’obbligo della dotazione del porto d’armi, comprese le attività di guardia particolare e giurata;
  • mansioni inerenti le attività di trasporto quali: addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesta la patente B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario; personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa; personale navigante delle acque interne; personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; responsabili dei fari; piloti d’aeromobile; controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; personale certificato dal registro aeronautico italiano; collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; addetti alla guida di’ macchine di movimentazione terra e merci;
  • addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
  • lavoratori addetti ai comparti di edilizia e costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
  • capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
  • tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
  • operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
  • tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
sorveglianza sanitaria -Decreto Legislativo 81/08, Art. 41
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In merito alle attività soggette ad obbligo di test antidroga sul lavoro si riporta l’elenco stabilito dal Provvedimento 30 ottobre 2007:

  • Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per lavori pericolosi quali impiego di gas tossici, fabbricazione e uso di fuochi di artificio, posizionamento e brillamento mine, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari
  • Mansioni inerenti le attività di trasporto, quali: conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; personale certificato dal registro aeronautico italiano; collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
  • Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

Qualora lo ritenga opportuno, il medico competente ha la facoltà di sottoporre ciascun lavoratore a ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale stato di tossicodipendenza, qualora si rilevino casi di sospetta dipendenza da sostanze psicotrope. Il lavoratore verrà quindi inviato al Servizio delle Tossicodipendenze della ASL competente per territorio. 

Nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti senza un giustificato motivo, questi sarà immediatamente sospeso dall’attività lavorativa e dovrà presentarsi entro 10 giorni per effettuare gli accertamenti. La positività alle droghe comporta la sospensione immediata dall’attività lavorativa;

Nel caso di sospetta dipendenza alcolica, possono essere prescritte analisi del sangue per valutare la funzionalità epatica;

Nel caso di sospetta dipendenza sia alcolica che di sostanze stupefacenti, possono essere richiesti test su capello o test a sorpresa in sede di visita sotto la supervisione diretta del medico competente;

Se per via delle mansioni svolte dal lavoratore risultasse difficile effettuare test a sorpresa, si potrà effettuare un’analisi delle urine con un preavviso di 48 ore;

Il risultato degli accertamenti eseguiti come da protocollo sanitario aziendale, fornirà il giudizio di idoneità finale. In caso di esito positivo e di conseguente non idoneità alla mansione, il lavoratore verrà immediatamente sospeso dalla sua mansione fino a che venga accertata l’assenza di tossicodipendenza.

Si evidenzia che la normativa vigente prevede sanzioni amministrative e penali per il datore di lavoro che omette l’effettuazione dei test per i lavoratori soggetti o che non rimuova dalla mansione chi dovesse risultare positivo agli accertamenti.

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Idoneità tecnico professionale: imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile - Logica Servizi Informa

Idoneità tecnico professionale: imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile

Idoneità tecnico professionale: imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile

La logica voleva affrontare in questo articolo un argomento che interessa imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile.

La documentazione che lavoratori autonomi e imprese dovranno presentare alla committenza è stabilita dettagliatamente nell’allegato XVII:

ALLEGATO XVII

IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

  1. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.

  2. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

  3. a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

  1. b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo 

  1. c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali

  2. d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

  3. e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario

  4. f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza

  5. g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo

  6. h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo

  7. i) documento unico di regolarità contributiva

  8. l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo

  9. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

  10. a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’apparato

  1. b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali (vedi allegato)

  2. c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

  3. d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo

  4. e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

  5. In caso di sub‐appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2

Oltre alla valutazione dell’idoneità tecnico professionale, la committenza dovrà sempre autorizzare l’appaltatore a dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, come stabilito dall’articolo 1656 del codice civile.

Va sempre precisato, come ci ribadisce l’articolo 26 comma 5 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che gli oneri della sicurezza vanno riportati nei contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione.

Parliamo ora dei lavoratori autonomi prendendo in considerazione le novità del DL n.146/2021, stabilisce per i committenti l’obbligo della comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro, l’avvio delle attività da parte dei lavoratori autonomi occasionali, tramite l’utilizzo dell’unico canale telematico messo a disposizione dal ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dal 1° maggio 2022 (raggiungibile tramite il seguente link: https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/CO-lavoratori-autonomi-occasionali-dal-28-marzo-2022-sara-online-la-nuova-applicazione.aspx ), pertanto non saranno ritenute valide, e quindi sanzionabili, le comunicazione effettuate a mezzo di e-mail direttamente alle sedi degli ispettorati territoriali del lavoro.

In caso di mancato adempimento di quest’obbligo la sanzione amministrativa prevista va da 500 euro a 2500 euro.

      Vista quindi la complessità della materia, la logica è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento riguardo all’argomento       .

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Gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per i negozi su strada

Gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per i negozi su strada

Spesso si crede che le aziende con pochi lavoratori non sianoGli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per i negozi su strada soggette a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Il Decreto tuttavia e’ molto chiaro in merito a questo. Li dove ci sia anche un solo lavoratore scattano gli obblighi previsti dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro.

All’atto pratico, in cosa si traduce questo per il datore di lavoro di un’azienda con, supponiamo, un solo lavoratore?

Il datore di lavoro dovrà provvedere a mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie a garantire la sicurezza del lavoratore nonché a tutelare se stesso dai profili di responsabilità civile e penale individuati dal Testo Unico in materia di sicurezza. Si ricorda infatti che il datore di lavoro è il responsabile dell’applicazione della normativa in materia di sicurezza in quanto soggetto avente potere decisionale e di spesa (art. 2 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Organizzare il servizio di prevenzione e protezione.

Il datore di lavoro deve quindi per prima cosa organizzare il servizio di prevenzione e protezione. Per adempiere a tale obbligo può decidere di svolgere egli stesso il ruolo di RSPP previa frequenza di specifici corsi di formazione oppure nominare un RSPP esterno. La seconda soluzione può risultare la più agevole vista la complessità della materia ed i numerosi adempimenti previsti dalla norma. Si consideri anche che la normativa vigente è in continuo aggiornamento anche attraverso l’emanazione di circolari non sempre facili da reperire.

L’unico lavoratore presente all’interno dell’azienda potrà autonominarsi RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza) e dovrà frequentare il relative corso di formazione della durata di 32 ore. Nel caso non volesse rivestire tale incarico, dovrà essere richiesto un RLS territoriale.

Altro adempimento riguarda l’effettuazione della valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento. Tale attività, vista la sua importanza, deve essere effettuata da un professionista avente adeguata esperienza nel settore di riferimento. Dovranno essere valutati tutti i fattori di rischio presenti all’interno dell’azienda e dovranno essere individuate tutte le misure atte a ridurre il rischio. Si procederà quindi alla redazione di una relazione tecnica riservata sulla quale vengono riportate le non conformità rilevate e le misure da adottare al fine di ripristinare le condizioni minime di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Nel caso in cui dalla valutazione del rischio emergesse che il lavoratore è esposto a rischi specifici (ad esempio rischio VDT, rischio chimico, rischio rumore etc.) dovrà essere nominato il Medico Competente. In tal caso, il lavoratore dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica in base al fattore di rischio al quale è esposto.

Dovranno essere predisposte delle procedure di esodo in caso di emergenza, planimetrie indicanti i percorsi di esodo e dovranno essere nominati e formati i lavoratori addetti al primo soccorso ed alla gestione delle emergenze/incendio. Tali incarichi possono essere assunti anche dal Datore di lavoro stesso che dovrà frequentare i relativi corsi di formazione. Sarà necessario installare un adeguato numero di presidi antincendio ed un pacchetto di medicazione. Il Datore di lavoro dovrà provvedere alla manutenzione (attraverso ditta specializzata) dei presidi antincendio e verificare periodicamente il contenuto del pacchetto di medicazione.

Nel caso in cui all’interno dell’azienda operassero ditte esterne, il Datore di Lavoro dovrà rendersi parte attiva nella predisposizione del DUVRI (Documento unico di valutazione del rischio interferenze) e nell’effettuare il coordinamento così come previsto dalla normative vigente.

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere custodita con cura all’interno dell’azienda e consegnata agli organi di vigilanza in caso di verifica. La stessa dovrà essere aggiornata come previsto dal Testo Unico o in occasione di modifiche rilevanti al processo produttivo.

Nel caso in cui l’attività fosse aperta al pubblico, si dovrà porre particolare attenzione agli spazi interessati da tale presenza al fine di evitare che soggetti esterni possano essere oggetto di infortuni (inciampo, contatto con parti meccaniche in movimento, scivolamento, etc.). Occorrerà quindi verificare con attenzione la segnaletica di sicurezza, l’illuminazione di emergenza nonché vietare l’accesso alle aree con particolari fattori di rischio (locali tecnici, macchinari vari, etc.).

A monte di quanto detto fin qui, dovrà essere garantita la conformità degli impianti e delle strutture.

Si riassumono di seguito gli obblighi previsti dal Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro per i negozi su strada:

  • Nomina del RSPP
  • Verifica degli ambienti di lavoro al fine di individuare rischi per il lavoratore e per i soggetti esterni.
  • Redazione del DVR
  • Nomina del Medico Competente se previsto a seguito della valutazione del rischio
  • Nomina degli addetti al primo soccorso e addetti antincendio e relativa formazione
  • Nomina del RLS e relativa formazione
  • Redazione delle procedure di emergenza e delle planimetrie di esodo
  • Installazione di un adeguato numero di presidi antincendio e di un pacchetto di medicazione
  • Installazione della segnaletica di sicurezza e segregazione delle aree a rischio specifico
  • Predisposizione del DUVRI se necessario

Si ricorda inoltre di porre attenzione alla presenza di locali seminterrati ed interrati destinati ad esempio a magazzino. Questi locali potrebbero infatti essere soggetti alla presenza di Radon. Nel caso in cui tali locali fossero presenti, sarà necessario provvedere ad effettuare dei campionamenti attraverso dosimetri al fine di escludere o comunque quantificare il gas Radon eventualmente presente.

Gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per i negozi su strada. 
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sorveglianza sanitaria lavoratori roma

Sorveglianza sanitaria: cosa prevede il T.U. per la Sicurezza sul lavoro

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Un’importante strumento per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori è la sorveglianza sanitaria obbligatoria, inserita nel Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08). Già con la precedente normativa italiana in materia di igiene del lavoro, si inseriva l’obbligo dell’azienda al controllo sanitario dei lavoratori esposti ai rischi in base alle proprie mansioni. Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08, il cambio di passo è principalmente rivolto alla maggiore regolamentazione degli obblighi del medico competente (anche detto medico del lavoro) e del suo rapporto con il datore di lavoro, rivolgendo maggiore attenzione, inoltre, alle situazioni non chiare riguardante l’obbligo, per esempio, le visite preassuntive.

Sorveglianza sanitaria: quando e per chi è obbligatoria

La sorveglianza sanitaria è resa obbligatoria per i soggetti aziendali definiti lavoratori, come definizione data nel D.Lgs 81/08. Sua prerogativa è quella di valutare le condizioni psicofisiche del lavoratore, controllandone altresì l’andamento nel tempo.

L’obbligo di nomina del Medico competente è responsabilità del Datore di lavoro. Compito del Medico competente, o del lavoro, è quello di svolgere valutazioni valide alla prescrizione di indagini ed esami al lavoratore in grado di accertare il suo stato di salute.

I soggetti investiti dall’obbligo si sorveglianza sanitaria sono:

  • Lavoratori con qualsiasi tipo di contratto che li lega all’azienda, compresi i lavoratori interinali;
  • I soci lavoratori;
  • Gli associati in partecipazione;
  • I soggetti in attività di tirocini formativi e di orientamento.

Come opera il Medico competente

Il Medico competente opera in base ai risultati emersi nel DVR (Documento di valutazione dei rischi) unitamente ai sopralluoghi effettuati nell’ambiente lavorativo. Scopo di tale operazione è quella di recepire le tipologie di mansioni svolte, le attività che appartengono alle mansioni ed i rischi connessi alle mansioni. Terminata la fase di indagine, il medico competente ha l’obbligo di redigere il protocollo sanitario, indicante gli esami adeguati da far compiere al lavoratore.

Compiti del Medico competente

I compiti del medico competente, in sede di sorveglianza sanitaria, sono quelli di svolgere le visite mediche ritenute necessarie ed effettuare colloqui col lavoratore. Successivamente, sarà compito del medico del lavoro quello di compilare la cartella clinica con tutti i dati raccolti e trasmetterli annualmente all’INAIL.

L’insieme delle visite mediche, che compongono il programma di sorveglianza sanitaria, sono:

  1. Visita medica Preventiva: visita necessaria per valutare la compatibilità del lavoro con il lavoratore e l’idoneità alla mansione da svolgere.
  2. Visita medica periodica: momento necessario per controllare, di norma una volta l’anno, lo stato di salute psicofisico del lavoratore e confermare, o meno, l’idoneità alla mansione
  3. Visita medica richiesta dal lavoratore: a facoltà del medico competente qualora si ritenga aderente ai rischi professionali ed alle condizioni di salute
  4. Visita medica per cambio mansioni, con verifica dell’idoneità alla stessa.
  5. Visita medica per cessazione del rapporto lavorativo, laddove prevista dalla normativa
  6. Visita medica precedente la ripresa del lavoro: visita medica necessaria dopo i 60 giorni continuativi di assenza dovuti a malattia o infortunio.

Svolti gli accertamenti, si dovrà procedere con la realizzazione di una cartella sanitaria e di rischio, regolarmente aggiornata con i dati riguardanti le condizioni psicofisiche del lavoratore, i risultati degli accertamenti, i possibili livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione, giudizio di idoneità alla mansione.

Per quanto riguarda gli esiti del controllo sanitario, il medico esprime, informandone per iscritto datore di lavoro e lavoratore, i seguenti giudizi relativi alla mansione:

  • Idoneità;
  • Idoneità parziale, temporanea (con indicazione dei tempi) o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • Inidoneità temporanea;
  • Inidoneità permanente.

Quando è resa obbligatoria la sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria è resa obbligatoria, seguendo quanto stabilito dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro, nei casi in cui il lavoratore sia in presenza di mansioni che presentano:

  • Rischio chimico;
  • Rischio vibrazione;
  • Rischio rumore;
  • Rischio agenti cancerogeni;
  • Rischi da agenti biologici;
  • Movimentazione manuale di carichi;
  • Agenti fisici pericolosi;
  • Videoterminalisti con mansioni superiori alle 20 ore settimanali;
  • Lavoro notturno;
  • Attività in alta quota;
  • Lavoro in ambienti confinati;
  • Lavori su impianti ad alta tensione.

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Secondo il D. Lgs 81/08, il mancato adempimento a tali obblighi comporta sanzioni che prevedono multe o arresto.

Logica Srls offre il servizio di Medico Competente per tutte le aziende operanti nel territorio di Roma e Provincia fornendo il corretto servizio di Medicina del Lavoro  mettendo a disposizione le proprie strutture sanitarie, offrendo e garantendo tutti gli spazi e i servizi necessari e, allo stesso tempo, può svolgere l’attività di sorveglianza sanitaria anche presso tutte le sedi delle aziende clienti che si affidano ai nostri servizi. Per maggiori informazioni contattaci al numero: 06.45431710.

Regolamento europeo sui dispositivi di protezione individuale dpi

Regolamento europeo DPI e datori di lavoro, maggiori garanzie per l’azienda

Lo aspettavano tutti da tempo, poiché nel settore occorreva una normativa che regolarizzasse la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Con il regolamento per l’avvicinamento delle legislazioni europee in materia di dispositivi di protezione individuale (DPI), pubblicata il 31 marzo 2016 sulla Gazzetta Ufficiale della UE (GUUE), il Parlamento Europeo ha delineato il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale che abroga la Direttiva 89/686/CEE  del 21 dicembre 1989. (altro…)

obblighi normativi sulla sicurezza sul lavoro

Cosa accade se non si investe in sicurezza sul lavoro?

Cosa accade se il datore di lavoro non ottempera agli obblighi normativi sulla sicurezza sul lavoro prescritti dal Testo Unico 81/08?

Al di là dei danni naturali e fisici che possono colpire dipendenti e proprietari dell’azienda, esiste il rischio di veder quantificato il tutto in una grande beffa economica – con sanzioni e ammende – che può mettere in ginocchio una impresa su cui sono stati investiti tempo, soldi e sogni di gloria. (altro…)

dvr documento valutazione rischi

DVR , tutto quello che il datore di lavoro deve sapere

DVR, Documento di Valutazione dei Rischi

DVR , tutto quello che il datore di lavoro deve sapere

DVR, Documento di Valutazione dei Rischi:  Quanti rischi sono presenti in una azienda? E dove si annidano? Ogni struttura in cui viene svolta l’attività di impresa deve possedere un DVR, ovvero una mappatura su cui vengono censite e valutate tutte le incognite potenzialmente pericolose per i dipendenti e per la struttura stessa, che rappresenta un passaggio obbligatorio per il datore di lavoro e non delegabile a figure terze.

(altro…)

Riunione periodica per la sicurezza sul lavoro

Convocazione riunione periodica

Sulla base di quanto detto all’art. 35 del D.lgs. 81/08 sulla sicurezza sul lavoro, per le aziende con più di 15 dipendenti, vige l’obbligo di svolgere una volta l’anno una riunione riguardante i temi relativi la sicurezza.

Tale riunione periodica deve essere convocata dal datore di lavoro e ad essa devono essere presenti:

  • Il datore di lavoro o, in sua assenza, un rappresentante;
  • L’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi);
  • Il medico competente, laddove previsto dalla valutazione dei rischi;
  • L’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

Gli argomenti da sottoporre all’attenzione dei partecipanti durante la riunione periodica, sono:

  1. Il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
  2. L’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
  3. Le caratteristiche, i criteri e l’efficacia dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), qualora previsti;
  4. I programmi di formazione e informazione ai fini della sicurezza dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori.

Scopo della riunione e anche quello di presentare ulteriori codici di comportamento, o provvedimenti rivolti alla maggior sicurezza durante lo svolgimento del servizio, al fine di prevenire i rischi di infortunio o comunque comportamenti rivolti al miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione.

Altro evento per il quale è necessario indire una riunione per la sicurezza sul lavoro è in occasione di importanti variazioni di esposizione a rischi, come ad esempio può accadere in una azienda operante nel settore delle pulizie qualora apra i propri servizi al settore industriale o chimico.

Verbale di riunione periodica sulla sicurezza

Al termine della riunione è obbligatoria la redazione del verbale, in cui devono essere inseriti tutti i temi presentati e messo a disposizione dei partecipanti, per consultazioni future.

Riunione periodica sicurezza meno di 15 dipendenti

Nelle aziende con un numero inferiore a 15 dipendenti, in ultimo, tale adempimento è di tipo facoltativo e deve essere sollecitata dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La Logica srls opera da oltre 20 anni nel campo della Sicurezza del Lavoro, fornendo tutti i servizi legati alla sicurezza sui posti di lavoro. La Logica é Centro Accreditato per la formazione e tutti i corsi sono CERTIFICATI anche direttamente nelle sedi Aziendali. Grazie alla collaborazione di professionisti, Enti di formazione , la Logica srls rappresenta un partner ideale per Assistere la tua azienda ed i tuoi Lavoratori.

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normativa sicurezza sul lavoro

Evoluzione normativa sicurezza sul lavoro

Come e quando nasce la sicurezza sul lavoro

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Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in italia 

Normativa sicurezza sul lavoro: la Sicurezza sul lavoro rappresenta uno dei pilastri fondamentali sul quale una società può fondare il proprio progresso nel rispetto dei diritti umani, promossi dall’ONU con la stesura della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, siglata a Parigi il 10 dicembre 1948.

Il processo che porta alla situazione attuale di rispetto delle procedure inerenti la Sicurezza sui posti del lavoro ha conosciuto diversi importanti step, segnati da articoli legislativi e armonizzazioni.

STORIA contemporanea della Sicurezza sul Lavoro

Sorvolando per ragioni di brevità sugli albori della materia, che vede in Bernardino Ramazzini il precursore della materia (primo medico del lavoro nel 1700), l’innovazione legislativa più importante, in Italia, è rappresentata dalla legge 626 del 1994 (626/94) in attuazione di direttive europee. Successiva ad altre leggi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come quella del 1930 (Art. 437; cod. penale) e quella del 1942 (Art. 2087; cod. civile) e le successive specifiche in materia quali:

  • P.R.27 aprile 1955, n. 547;
  • P.R.7 gennaio 1956 n. 164; (relativo alle costruzioni)
  • P.R.19 marzo 1956, n. 303;

la legge 626/94 specifica nel dettaglio il concetto, introducendo la formazione e l’informazione sui rischi con l’obbligo della valutazione del rischio (risk assessment) da parte del datore di lavoro.

Altri aspetti fondamentali introdotti dalla legge 626/94 sono stati l’introduzione di nuove figure all’interno dei luoghi di lavoro, tra i quali:

  • Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), eletto dai lavoratori stessi e consultato preventivamente nei processi di valutazione dei rischi
  • Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), soggetto di prevenzione con compiti di consulenza in posizione di neutralità

Merito della 626 è stato quindi quello di cambiare il punto di vista sulla Sicurezza sul Lavoro, con essa si attiva la partecipazione del lavoratore nel processo di controllo e verifica, per esso e per gli altri, dell’attuazione delle norme inerenti la sicurezza sui posti di lavoro.

Esso infatti ha l’obbligo di adempiere alle regole della normativa e segnalare le eventuali inadempienze da parte degli altri lavoratori, o del datore di lavoro, partendo dalle norme Costituzionali degli Art 1, 2, 32, 35 e 41 della Costituzione italiana.

La normativa attuale sulla Sicurezza sul Lavoro

TESTO UNICO sulla Sicurezza sul lavoro (TUSL), D.lgs. 81 del 2008 e ss. mm. ii.

Con l’entrata in vigore del testo unico con D.lgs. 81 nel 2008, si è abrogato ed armonizzato tutto il quadro normativo precedente sulla sicurezza sul lavoro SUPERANDO QUINDI DI FATTO IL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 ed i DPR 547/55, 164/56, 303/56, e tutti gli altri d.lgs. che nel tempo si sono succeduti, portando un adeguamento all’evoluzione tecnica e sistematica dell’organizzazione del lavoro.

Tale decreto è il testo di riferimento in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

In particolare il TUSL vuole tutelare:

  • la persona sotto ogni aspetto: salute, sicurezza, dignità, provenienza geografica e di genere;
  • il lavoro, in qualunque forma svolto e in tutti i settori, siano essi pubblici o privati, cui siano adibiti lavoratori dipendenti o ad essi equiparati.
  • si riconosce il principio dell’effettività della tutela: diritto di tutti coloro che operano negli ambienti di lavoro, qualunque sia il rapporto o contratto di lavoro.

Ciò implica altresì un’effettività di doveri e l’esercizio di fatto dei poteri direttivi, esercizio che stabilisce che le posizioni di garanzia relative ai soggetti (D.Lgs. 81/08 art. 2, c. 1 lett. b), d), e) gravano su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a Datore di Lavoro (DL), Dirigenti e Preposti (D. Lgs. 81/2008 art. 299).

In Conclusione

Con la stesura delle norme atte a disciplinare il mondo del lavoro sotto l’aspetto della sicurezza, si vuole sempre più contrastare l’insorgere di problematiche legate alla salute del lavoratore e ai rischi sulla propria vita e quella dei propri colleghi, collaboratori o sottoposti.

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