Idoneità tecnico professionale: imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile - Logica Servizi Informa

Idoneità tecnico professionale: imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile

Idoneità tecnico professionale: imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile

La logica voleva affrontare in questo articolo un argomento che interessa imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile.

La documentazione che lavoratori autonomi e imprese dovranno presentare alla committenza è stabilita dettagliatamente nell’allegato XVII:

ALLEGATO XVII

IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

  1. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.

  2. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

  3. a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

  1. b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo 

  1. c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali

  2. d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

  3. e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario

  4. f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza

  5. g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo

  6. h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo

  7. i) documento unico di regolarità contributiva

  8. l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo

  9. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

  10. a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’apparato

  1. b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali (vedi allegato)

  2. c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

  3. d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo

  4. e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

  5. In caso di sub‐appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2

Oltre alla valutazione dell’idoneità tecnico professionale, la committenza dovrà sempre autorizzare l’appaltatore a dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, come stabilito dall’articolo 1656 del codice civile.

Va sempre precisato, come ci ribadisce l’articolo 26 comma 5 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che gli oneri della sicurezza vanno riportati nei contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione.

Parliamo ora dei lavoratori autonomi prendendo in considerazione le novità del DL n.146/2021, stabilisce per i committenti l’obbligo della comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro, l’avvio delle attività da parte dei lavoratori autonomi occasionali, tramite l’utilizzo dell’unico canale telematico messo a disposizione dal ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dal 1° maggio 2022 (raggiungibile tramite il seguente link: https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/CO-lavoratori-autonomi-occasionali-dal-28-marzo-2022-sara-online-la-nuova-applicazione.aspx ), pertanto non saranno ritenute valide, e quindi sanzionabili, le comunicazione effettuate a mezzo di e-mail direttamente alle sedi degli ispettorati territoriali del lavoro.

In caso di mancato adempimento di quest’obbligo la sanzione amministrativa prevista va da 500 euro a 2500 euro.

      Vista quindi la complessità della materia, la logica è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento riguardo all’argomento       .

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cessazione dello stato di emergenza COVID-19

COVID-19: cessazione dello stato di emergenza adesso cosa succede?

La logica è lieta di informarvi riguardo alle nuove disposizioni del DL n.24 entrato in vigore il 25 marzo 2022, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

cessazione dello stato di emergenza COVID-19

I punti principali trattati dal provvedimento sono relativi a:

  • Green pass base e rafforzato

  • Obbligo di mascherina ffp2

  • Fine della differenziazione delle zone in base al colore

  • Protocolli e linee guida

 

 

Obbligo mascherine FFp2

 

Fino al 30 aprile 2022è previsto l’obbligo di indossare Dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFp2:

  • Su mezzi di trasporto

  • Su funivie cabinovie e seggiovie

  • Accesso a spettacoli aperti al pubblico

Nei luoghi di lavoro sarà sufficiente utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie

 

Green pass Base e Rafforzato

Dal primo aprile cambierà l’uso del green pass vediamo in tabella in quali luoghi sarà necessario.

Il Green pass base permetterà l’accesso a:

Il Green pass rafforzato permetterà l’accesso a:

·         Mense

·         Servizi di ristorazione

·         Concorsi pubblici

·         Corsi di formazione pubblici e privati

·         Principali mezzi di trasporto

·         Convegni e congressi

·         Piscine, centri natatori, palestre, ecc

·         Centri culturali, centri sociali e ricreativi

·         Spettacoli aperti al pubblico

·         Attività di sale da gioco, scommesse, bingo, ecc

·         Feste religiose e civili al chiuso

Isolamento e auto- sorveglianza
Dal 1 aprile 2022 le persone sottoposte a isolamento non potranno uscire dalla propria abitazione fino all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.
Coloro che invece sono venuti a contatto con soggetti positivi dovranno osservare un regime di auto sorveglianza, indossando dispositivi di protezione FFp2, al chiuso o in presenza di assembramenti per dieci giorni dal contatto con soggetto positivo e effettuando un tampone al quinto giorno dal contatto.
 

La logica è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento riguardo all’argomento.

Cessazione dello stato di emergenza COVID-19 
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Registro dei trattamenti Protezione dati personali gdpr

Registro dei trattamenti, cosa c’è da sapere

Cos’è il registro dei trattamenti? E qual è il suo rapporto con il Gdpr? Una linea strettamente correlata unisce le due questioni, ma bisogna fare distinzione tra aziende che devono ottemperare a tale vincolo e chi invece no. La tenuta del registro dei trattamenti è prevista dall’articolo 30 del regolamento generale europeo, ed è considerata indice di una corretta gestione dei trattamenti.  (altro…)