obblighi dei datori di lavoro in materia di appalti

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO IN MATERIA DI APPALTI

Oggi parliamo di obblighi dei datori di lavoro in materia di appalti e per fornire alle aziende un supporto e un chiarimento riguardo a questi obblighi dei datori di lavoro in materia di appaltiobblighi, riprendiamo la presentazione della guida prodotta dall’ Ente Bilaterale Nazionale del settore Terziario (EBINTER), dal titolo “ Datori di lavoro e lavoratori. Guida pratica agli adempimenti di sicurezza e all’apparato sanzionatorio”, una guida che fa riferimento non solo al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma anche al contenuto di diversi accordi/intese (Confindustria, settore artigiano, pubblica amministrazione, commercio, …).

Obblighi dei datori di lavoro in materia di appalti

Il documento, riguardo al tema degli appalti, si sofferma su vari obblighi correlati al D.Lgs. 81/2008:

  • verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi;
  • elaborare un unico documento di valutazione dei rischi interferenziali;
  • valutare che il valore economico dell’offerta sia adeguato rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza;
  • munire il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice di apposita tessera di riconoscimento.

Ad esempio si indica che, secondo l’articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) del Testo Unico, il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, deve verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi con le modalità previste dal decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g) del D. Lgs. 81/2008, decreto ancora mancante e il cui scopo sarebbe quello di individuare settori e criteri per la qualificazione delle imprese.

Fino alla data di entrata in vigore di questo decreto la verifica è comunque eseguita attraverso le seguenti modalità:

  • acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
  • acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale

Inoltre il datore di lavoro “fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.

E si sottolinea che “i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

  1. devono cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto
  2. devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva
RICHIEDI UNA CONSULENZA

Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 34, 00132 Roma
Tel:  06.20765709   (int.224)

Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu

  Vai alla sezione Sicurezza sul Lavoro

obblighi dei datori di lavoro in materia di appalti

  Vai ai corsi sulla Sicurezza sul Lavoro on-line

Obblighi dei datori di lavoro in materia di appalti
Sicurezza sul lavoro
Logica Servizi Informa

Sicurezza alimentare e HACCP - MICROPLASTICHE E NANOPLASTICHE NEGLI ALIMENTI

MICROPLASTICHE E NANOPLASTICHE NEGLI ALIMENTI

Oggi parliamo di Sicurezza alimentare e HACCP .
L’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) definisce microplastiche le particelle di dimensioni comprese tra 0,1 e 5.000 micrometri (µm), o 5 millimetri, per dare un’idea. Le nanoplastiche misurano da 0,001 a 0,1 µm (ossia da 1 a 100 nanometri).

Le particelle di microplastica e di nanoplastica presenti negli alimenti sono state segnalate per la prima volta come una potenziale futura questione di sicurezza alimentare dalla rete per lo scambi o sui rischi Sicurezza alimentare e HACCP - MICROPLASTICHE E NANOPLASTICHE NEGLI ALIMENTIemergenti dell’EFSA, che è composta da esperti nazionali di sicurezza alimentare. Sulla base di questo lavoro, l’Istituto federale tedesco per la valutazione dei rischi (BfR) ha chiesto l’attuale esame da parte dell’EFSA.

Nel 2011 il comitato scientifico dell’EFSA ha pubblicato linee guida sulla nanoscienza e le nanotecnologie nella catena alimentare, che si applicano a tutti i settori scientifici di competenza dell’EFSA. Per il 2018 è stato eseguito  un aggiornamento di tali linee guida in cui è comparsa  anche questa valutazione.

Esiste un interesse globale per l’impatto dei rifiuti di plastica presenti nei mari e nei corsi d’acqua sugli habitat naturali e sulla fauna selvatica. L’Efsa ha compiuto un primo passo verso una futura valutazione dei potenziali rischi per i consumatori derivanti dalla presenza di microplastiche e nanoplastiche negli alimenti, in particolare nei frutti di mare.

Quali sono le dimensioni?

L’uso sempre più intenso della plastica nel mondo ha causato la formazione negli oceani di ampie aree di rifiuti di plastica galleggianti, la cosiddetta “zuppa di plastica”. Sono state osservate aree grandi quanto la Francia di plastica galleggiante. Questi rifiuti si stanno frammentando gradualmente in particelle più piccole, che alla fine diventano microplastiche e persino nanoplastiche. Si tratta di pellet, fiocchi, sferoidi e anche granelli sintetizzati in queste dimensioni.

Non esistono molti dati sulla presenza di nanoplastiche negli alimenti, ma vi sono alcune informazioni sulle microplastiche, in particolare per l’ambiente marino. Si registrano elevate concentrazioni nei pesci, ma poiché le microplastiche sono presenti per lo più nello stomaco e nell’intestino, che di solito vengono eliminati e non consumati come alimenti, i consumatori non ne risultano esposti. Tuttavia, nel caso dei crostacei e dei molluschi bivalvi, come le ostriche e le cozze, il tratto digestivo viene invece consumato, per cui si ha una certa esposizione. Inoltre ne è stata rintracciata la presenza anche nel miele, nella birra e nel sale da tavola.

Sicurezza alimentare e HACCP - MICROPLASTICHE E NANOPLASTICHE NEGLI ALIMENTI

Sono nocive per i consumatori?

È troppo presto per dirlo, ma sembra improbabile per ora, almeno per le microplastiche, in funzione delle attuali concentrazioni riscontrate.

Una potenziale preoccupazione invece riguarda le elevate concentrazioni di agenti inquinanti quali i policlorobifenili (PCB) e gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), che possono accumularsi nelle microplastiche. Potrebbero anche esserci residui di composti utilizzati negli imballaggi, come il bisfenolo A (BPA). Alcuni studi indicano che le microplastiche, dopo il consumo negli alimenti, possono trasferirsi nei tessuti. Sarà quindi importante una stima dell’assunzione media da parte dell’EFSA.

Altro punto nevralgico riguarda le nanoparticelle di sintesi (da diversi tipi di nanomateriali) che possono penetrare nelle cellule umane, con potenziali conseguenze per la salute. A tale scopo sono indispensabili ulteriori ricerche e maggiori dati.

In conclusione si può dire che il primo passo da parte delle autorità Europee per la determinazione della pericolosità delle micro e nano plastiche per la nostra alimentazione è stato fatto, si dovrà attendere ulteriori dati, ma di certo è uno dei problemi da tenere sotto controllo negli anni futuri.

Dott. Brai Mauro Biotecnologo Perito Agrario
Specializzato in Viticoltura ed Enologia
Agricoltura Biologica, Sicurezza alimentare, HACCP

Approfondisci sui servizi HACCP DI Logica Servizi

MICROPLASTICHE E NANOPLASTICHE NEGLI ALIMENTI
Sicurezza alimentare e HACCP
LOGICA SERVIZI

DELEGA FUNZIONI - DDL

DDL: COME SI DELEGANO LE FUNZIONI

DELEGA FUNZIONI - DDL

Una risposta relativa alla delega di funzioni di cui all’art. 16 del TU 81/08 è stata fornita dalla Commissione Interpelli.

Il comma 1 dell’art. 16 prevede che la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, a meno che essa non sia espressamente esclusa, è ammessa con questi limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto con data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Il datore di lavoro può delegare i propri obblighi, ad eccezione della valutazione dei rischi (e relativo documento) e la designazione del Rspp, ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

La Commissione fa rilevare che tra le caratteristiche volute dall’art. 16, lett. e), è costituita dal fatto che la delega sia accettata dal delegato per iscritto, il che implica la possibilità della non accettazione della stessa (caratteristica che non è richiesta nel conferimento di incarico).

Sull’argomento dell’interpello, vale la pena di aggiungere:

  1. che alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità;
  2. che la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite;

che il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni.

CONTATTACI per informazioni  06 20765709 (int. 224)

DELEGA FUNZIONI - DDL

DDL: COME SI DELEGANO LE FUNZIONI 
DELEGA DI FUNZIONI 
LOGICA SERVIZI

 

progettazione di Strutture Sanitarie Complete

Progettazioni e Consulenze  di Strutture Sanitarie Complete

Progettazioni e Consulenze  di Strutture Sanitarieprogettazione di Strutture Sanitarie Complete 3 Complete

L’attività è finalizzata alla progettazione di Strutture Sanitarie Complete o di Singoli Reparti Specializzati, con la redazione di Capitolati di Appalto e l’Assistenza all’iter Burocratico Autorizzativo. Si presta molta attenzione anche all’ottimizzazione e Ristrutturazione di Ambienti Operativi Esistenti nonché alla Consulenza Tecnica ed al Collaudo delle nuove Apparecchiature Medicali.
Supporto tecnico di consulenza per gli studi di fattibilità per l’installazione di sistemi o apparecchiature elettromedicali complesse o di ristrutturazione di parti dell’attività sanitaria con il fine di fornire indicazioni che consentano l’acquisto economicamente più vantaggioso.
Consulenza per il controllo e la verifica sui contratti di manutenzione stipulati con valutazione costi/benefici.
Supporto nel processo di adeguamento che porterà la struttura sanitaria al raggiungimento dell’obiettivo dell’esistenza di requisiti minimi predeterminati relativi alle condizioni strutturali e organizzative che determinano la qualità dell’assistenza della struttura per come previsto dalla vigenti normative.
Fornitura e posa in opera di qualsiasi tipo di impianto tecnologico: elettrico, condizionamento, rete gas, illuminazione, sterilizzazione.

progettazione di Strutture Sanitarie Complete 3

Progettazione di Strutture Sanitarie Complete
Progettazione di Singoli Reparti Specializzati
Ristrutturazione di Ambienti Operativi Esistenti
Logica Servizi

Gestione della sicurezza in Risonanza Magnetica

SICUREZZA NEI “SITI RISONANZA MAGNETICA”

Dalle indicazioni operative per la gestione della sicurezza e della qualità in Risonanza Magnetica, si apprende che sin dalla fase di installazione di un’apparecchiatura RM sono previsti gli interventi dei responsabili della sicurezza, secondo quanto previsto nel punto 4.10, Allegati 3 e 6 del D.M. 02/08/1991*. Si tratta del Medico responsabile dell’attività dell’impianto (MR) e dell’Esperto responsabile della sicurezza (ER).Gestione della sicurezza in Risonanza Magnetica

Il MR e l’ER del sito RM, oltre ad assicurare l’espletamento delle attribuzioni e dei compiti di legge, devono garantire un tempestivo intervento in tutti i casi in cui le esigenze di sicurezza dei pazienti, dei lavoratori, dei volontari sanitari, degli accompagnatori e dei visitatori lo richiedano.

L’incarico di MR è ordinariamente affidato al medico specialista in radiodiagnostica mentre quello di ER è di solito affidato a uno specialista in fisica medica, i quali devono operare in sinergia tra loro.

Il medico radiologo incaricato del ruolo di MR deve tenere conto delle competenze, delle sensibilità professionali e anche delle necessità operative dei medici responsabili della struttura diagnostica, degli altri utilizzatori dell’apparecchiatura, compresi i Medici specialisti non di area radiologica (cardiologi, neurologi, ecc.).

L’ER deve tenere conto delle ulteriori competenze tecniche e professionali rese disponibili nella struttura, con particolare riferimento all’ingegnere clinico e/o biomedico, il quale può sia in fase progettuale che in fase di esercizio collaborare con lo stesso, per contribuire ad una più efficace gestione in sicurezza degli impianti tecnologici RM.

Anche il Tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM), viene direttamente coinvolto nella messa in atto delle strategie di prevenzione e protezione di sicurezza individuate dal MR e dall’ER.

Il MR è la figura preposta per tutti gli aspetti medici legati all’espletamento in sicurezza dell’esame diagnostico. I compiti specifici del MR, indicati nel punto 4.10, Allegati 3 e 6 del D.M. 02/08/1991, sono:

  • stesura, conoscenza e rispetto delle norme interne di sicurezza e della esecuzione dei controlli di qualità per gli aspetti di specifica competenza;
  • stesura dei protocolli per la corretta esecuzione degli esami;
  • stesura dei protocolli per il pronto intervento sul paziente nei casi di emergenza e relativa formazione del personale;
  • segnalazione degli incidenti di tipo medico al Datore di lavoro.

Radiazioni ionizzantiL’ER del sito RM è la figura preposta per tutti gli aspetti legati alle problematiche di prevenzione e protezione correlate al funzionamento dell’apparecchiatura e degli impianti ad essa asserviti. Anche le attribuzioni dell’esperto sono indicate dal punto 4.10, Allegati 3 e 6 del D.M. 02/08/1991, e sono:

  • validazione del progetto esecutivo e in particolare della planimetria del sito RM;
  • controllo dei diversi collaudi effettuati dalla ditta incaricata dell’installazione delle apparecchiature e loro validazione;
  • verifica della corretta esecuzione del progetto ad installazione avvenuta;
  • valutazione dei possibili incidenti all’interno del sito RM;
  • stesura delle regole da seguire nei casi di emergenza nel sito;
  • verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell’impianto;
  • stesura e garanzia del rispetto delle norme interne di sicurezza e dell’esecuzione dei controlli di qualità per gli aspetti di competenza;
  • sorveglianza fisica dell’ambiente;
  • segnalazione al DL degli incidenti di tipo tecnico.

A queste figure, oltre alla collaborazione con il Rspp e il Mc aziendali si richiede, a proposito della obbligatoria verifica periodica del perdurare delle caratteristiche tecniche dell’impianto, il controllo periodico dei seguenti fattori, dispositivi e sistemi:

  • dispositivi di controllo e sicurezza a RF;
  • gabbia di Faraday;
  • nel caso di magnete superconduttore: sistema di rilevazione O2, canalizzazione dei gas prodotti dai liquidi criogenici di ventilazione ed espulsione rapida dei gas;
  • distribuzione delle curve isomagnetiche in relazione alla definizione delle aree ad accesso controllato.

* Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica.

Gestione della sicurezza in Risonanza Magnetica
Gestione della qualità in Risonanza Magnetica
Logica Servizi

Medico competente Roma Logica Servizi

Medico competente: definizione e mansioni

Testo Unico sulla Sicurezza Medico competente Roma :La figura del medico competente risulta indispensabile nei processi lavorativi aziendali, per questo occorre conoscerne i compiti e le mansioni e le specifiche qualifiche professionali.

Meglio conosciuto, in passato, come medico di fabbrica o come medico del lavoro, il medico competente è la figura professionale da sempre presente nelle realtà industriali e lavorative italiane, sebbene ad oggi rivesta mansioni e incarichi più stringenti che in passato. È stato, infatti, il Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) a disciplinare chiaramente questa figura e a definirne i principali obblighi e le specifiche mansioni.

L’art. 38 del Testo Unico sulla Sicurezza definisce i requisiti professionali obbligatori per svolgere l’attività di medico competente:

  1. a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  2. b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  3. c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
  4. d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
  5. d-bis) con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni.

Come tutte le figure professionali che forniscono consulenza, il medico competente ha l’obbligo di tenersi costantemente aggiornato sia sulla professione medica, sia sulle novità relative alla giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro, per questo deve acquisire un numero minimo di medico competente roma crediti formativi ECM previsti dai programmi di aggiornamento triennale. Più nello specifico, i medici che intendono continuare a esercitare l’attività di medico competente, dopo essersi iscritti allo specifico elenco nazionale dei medici competenti, tenuto e aggiornato dal Ministero della Salute, devono maturare nell’arco dei tre anni (durata del programma di aggiornamento), un numero pari a 150 crediti, di cui almeno il 70% (105) in “Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

Lo scenario Italiano

Nel nostro Paese l’obbligo della sorveglianza sanitaria, vige per quelle aziende che, dato il loro particolare settore merceologico e il proprio ambito produttivo possono esporre i propri lavoratori a rilevanti tipologie medico competente romadi rischio, tra cui il rischio biologico, chimico o da esposizione a videoterminale etc etc; tale tipologia di rischio è soggetta a controlli medici specifici.

Per queste aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori presenti, il datore di Lavoro designa un medico, che abbia una specializzazione in medicina del lavoro, per l’elaborazione e l’attuazione di uno specifico protocollo di sorveglianza sanitaria che deve essere condiviso con il Servizio di Prevenzione e Protezione e deve essere definito sulle specifiche mansioni dei lavoratori interessati.

Anche se l’art. 35 del D. Lgs. 81/08 stabilisce una periodicità minima di una volta l’anno per i controlli in azienda, da parte del medico competente, quest’ultimo oltre a stabilire il contenuto della sorveglianza, può, in virtù della esperienza professionale e dei rischi specifici, effettuare controlli con una periodicità più stringente.

Anche la visita medica gode di un regime specifico, dal momento che va eseguita, oltre che in base alle periodicità definita dal Medico, ogni qualvolta il lavoratore ne faccia richiesta, se ritenuta dal medico correlata all’esposizione specifica lavorativa; va inoltre eseguita ad ogni cambio di mansione che esponga il lavoratore a rischi differenti, alla cessazione del rapporto di lavoro e in fase preassuntiva. Dall’esito della sorveglianza sanitaria deriva un giudizio di idoneità o inidoneità (anche con limitazioni o prescrizioni), per una o più mansioni specifiche e questo giudizio, indipendentemente dalle cause che ne hanno generato la diagnosi, è l’unico dato personale sanitario che viene trasmesso all’azienda.

Nell’attuale contesto economico, aziendale e giuslavoristico, il medico competente è, nella quasi totalità dei casi, un consulente che affianca anche il lavoratore e fornisce un supporto di carattere psicologico e sociale. Si tratta di una figura in costante evoluzione, le cui competenze e le cui mansioni si sviluppano di pari passo con il mondo del lavoro. Il medico competente deve affrontare sempre nuove sfide professionali, come ben dimostra l’affacciarsi di nuovi rischi nelle realtà lavorative italiane, quali ad esempio lo stress lavoro correlato e le nuove modalità di approccio al lavoro, all’interno di situazioni e contesti in cui l’integrazione del lavoratore svolge un ruolo fondamentale per il benessere stesso dell’individuo.

Mansioni del Medico Competente

Lungi dall’essere il professionista che si occupa solo ed esclusivamente della valutazione fisico-sanitaria del lavoratore, oggi quella del medico competente è una delle figure essenziali attorno alla quale ruota tutto il delicato Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. Affinché tale servizio risulti efficace e sia effettivamente attuato, il medico competente lavora in stretta collaborazione con il datore di lavoro e con il Responsabile del Servizio stesso (RSPP) e collabora alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Per questo – e sempre in ossequio al Testo Unico sulla Sicurezza (art. 2 del D. Lgs. 81/08) – il medico competente collabora Testo Unico sulla Sicurezza alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria, per tutelare lo stato di salute e la sicurezza dei lavoratori.

Più nello specifico, il medico competente, coordinandosi con il datore di lavoro e con l’RSPP, si occupa della valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e redige a tal fine il documento di valutazione dei rischi (DVR).

Tra le sue mansioni vanno incluse anche l’attuazione di programmi di promozione della salute e la sorveglianza sanitaria, un compito di sua esclusiva competenza, considerato necessario come misura di tutela della salute dei lavoratori. All’atto pratico la sorveglianza sanitaria in azienda viene garantita dal medico competente attraverso visite mediche preventive, per valutare l’idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione specifica, e attraverso visite mediche periodiche che hanno lo scopo di controllare lo stato di salute dei lavoratori e il permanere dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione specifica.

Al medico competente spetta anche l’obbligo, in sede di riunione, di riferire al datore di lavoro e al responsabile del servizio di protezione e prevenzione aziendale i risultati aggregati delle sue valutazioni sulle medico competente romasituazioni di rischio negli ambienti di lavoro. La valutazione di eventuali situazioni di rischio avviene visitando, almeno una volta l’anno, i luoghi di lavoro, per valutare l’assenza di rischi ambientali. Il medico competente deve, infine, redigere e custodire, sotto la propria responsabilità, le cartelle sanitarie dei singoli lavoratori e la relativa documentazione sanitaria, premurandosi di mantenere il segreto professionale su di esse.

Logica Srls offre il servizio di Medico Competente per tutte le aziende operanti nel territorio di Roma e Provincia fornendo il corretto servizio di Medicina del Lavoro  mettendo a disposizione le proprie strutture, offrendo e garantendo tutti gli spazi e i servizi necessari e, allo stesso tempo, può svolgere l’attività di sorveglianza sanitaria anche presso tutte le sedi delle aziende clienti che i affidano ai nostri servizi. (Medico competente Roma )

Per maggiori informazioni contattaci al numero: Tel: 06.20765709   (int.224)

Sede Operativa – Servizi TecniciVia Vizzini, 65 – 00132 Roma,

Medico competente Roma
Logica Servizi

MEDICINA DEL LAVORO -medicina e sicurezza sul lavoro

Medicina del Lavoro

MEDICINA DEL LAVORO -medicina e sicurezza sul lavoro

Soprattutto per soddisfare le esigenze di piccole e medie imprese, presenti in gran numero su tutto il territorio nazionale e, in particolare su quello romano, il Centro Medico Arcidiacono e la LOGICA SERVIZI offrono un servizio moderno e completo di Medicina e Sicurezza sul lavoro.

Tutte le  aziende che ne hanno bisogno, di usufruire di un Medico Competente in grado di offrire consulenza qualificata e di affiancare, annualmente l’azienda per svolgere l’attività di sorveglianza sanitaria, i sopralluoghi in azienda, la redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e la visita medica dei lavoratori, comprensiva di esami strumentali quali l’elettrocardiogramma, la spirometria, l’audiometria, il visiotest, necessari per il rilascio del certificato di Idoneità al lavoro.

I lavoratori potranno anche avvalersi di altri importanti servizi specialistici, come le analisi cliniche di controllo per la medicina del lavoro e gli accertamenti per la tossicodipendenza, nei casi di assunzione di sostanze stupefacenti e di assunzione di alcool con applicazione della catena di custodia ai campioni.

Molti dei servizi effettuati possono essere eseguiti presso la sede delle aziende clienti.

MEDICINA DEL LAVORO -medicina e sicurezza sul lavoro

Grazie alla società LOGICA SERVIZI nel settore della sicurezza sul lavoro  e di una scuola di formazione accreditata che può garantire una vastissima tipologia di corsi tra cui differenti corsi di formazione e aggiornamento sul primo soccorso, il rischio generico, il rischio biologico, quello chimico e sulla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Per conoscere l’intera gamma dei servizi disponibili è possibile consultare il nostro sito nella sezione “Servizi e consulenze per le Aziende”.

Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via degli Ontani 34, 00172 Roma
Tel:  06 20765709 (int. 224) 
Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu

APPROFONDISCI SULLA MEDICINA DEL LAVORO

Medicina e Sicurezza sul lavoro
Medicina del lavoro
Logica Servizi

Radiazioni ionizzanti

Radiazioni ionizzanti

Radiazioni Ionizzanti: Esperti Qualificati regolarmente iscritti negli elenchi presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale garantiscono tutti i servizi di radioprotezione, dalla consulenza e progettazione di ambienti sanitari alle verifiche su impianti industriali assumendo l’incarico della Sorveglianza Fisica per come previsto dal D.Lgs 230/95.

La Sorveglianza Medica per tutti gli operatori esposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti viene assicurata da Medici Autorizzati.

Il campo di interesse LOGICA SERVIZI nell’ambito della radioprotezione si estende dal settore sanitario a quello industriale, alla ricerca, ai rivelatori di fumo radioattivi, alle sorgenti radioattive naturali come il radon ecc…

Controlli di qualità

D.Lgs. 187/2000 – Verifica di idoneità delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche.

Servizi Offerti:

  • sorveglianza fisica
  • controlli di qualità
  • verifiche gabbie di Faraday
  • dosimetria personale
  • formazione del personale
  • progettazione degli ambienti
  • consulenze sulla progettazione
  • verifiche su impianti esistenti
  • verifiche su impianti diagnostici e terapeutici
  • verifiche e monitoraggio del RADON
  • visite mediche al personale esposto

 

Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via degli Ontani 34, 00172 Roma
Tel:  06 20765709 (int. 224) 
Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu

Radiazioni ionizzanti
Radioprotezione
Logica Servizi

adempimenti sicurezza sul lavoro

Adempimenti sicurezza sul lavoro

Il D.Lgs 81/08 e le successive modifiche ed integrazioni riguardanti gli adempimenti sicurezza sul lavoro che si impongono all’azienda e  che vanno dalla Valutazione dei Rischi nell’ambito aziendale, alla individuazione del Responsabile della Sicurezza, dei Rappresentanti dei Lavoratori, alla loro formazione, alla realizzazione di un piano di emergenza ed antincendio, all’incarico ad un Medico Competente ecc.

LOGICA SERVIZI  è in grado di affiancare le aziende e di seguirle con scrupolosa attenzione in tutti gli adempimenti necessari elencati di seguito:

Valutazione dei rischi

D.Lgs. 81/08 – Consulenza per l’individuazione dei fattori di rischio, delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente con elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di tali misure.

Analisi Rischio Chimico e Biologico

Attività mirata a garantire il rispetto delle concentrazioni e/o dei limiti di esposizione per tutte le sostanze tossiche e comunque pericolose, al fine di garantire il controllo del rischio di esposizione per l’operatore.
Valutazione del grado di contaminazione microbiologica delle superfici e monitoraggio degli agenti biologici aerodispersi.

Analisi del microclima

Valutazione dei parametri termoigrometrici ambientali atta ad assicurare le idonee condizioni ambientali agli operatori.

Analisi del rumore

Valutazione del rumore negli ambienti di lavoro

Informazione e Formazione

Consulenza mirata a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/08 ed alla formazione del personale in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento allo specifico posto di lavoro e alle specifiche mansioni di cui all’art 37 del D.Lgs 81/08.

Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via degli Ontani 34, 00172 Roma
Tel:  06.20765709   (int.224)

  Approfondisci sulla Sicurezza sul Lavoro

Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu

  Vai ai corsi sulla Sicurezza sul Lavoro on-line

Sicurezza sul lavoro
Società di consulenza sicurezza sul lavoro roma

Adempimenti sicurezza sul lavoro
Logica Servizi

prevenzione e la Gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari

Documento di indirizzo sulla prevenzione e la Gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari”

LOGICA SERVIZI INFORMA: Documento di indirizzo sulla prevenzione e la Gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari”

In riferimento alla valutazione di tutti i rischi (art. 28 e  29, d.lgs. 81/08), di cui è obbligato il Datore di Lavoro, è stata approvata una determina, emanata dalla “Direzione Salute ed Integrazione Socio Sanitaria” della Regione Lazio data 25 ottobre 2018, denominata “Documento di indirizzo sulla prevenzione e la Gestione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari”, nella quale tutte le strutture sanitarie pubbliche e private del sistema regionale sanitario dovranno:

a. istituire, se già non presente, il Gruppo di Lavoro Interdisciplinare per avviare l’elaborazione ovvero la revisione del “Programma di prevenzione degli atti di violenza a danno degli operatori sanitari” sulla base dei contenuti del Documento di indirizzo sopra citato;

b. adottare il succitato Programma di prevenzione all’interno del       Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D.Lgs. 81/08 e       s.m.i. entro il prossimo 30 giugno 2019 e inviarlo al Centro       Regionale Rischio Clinico con gli estremi dell’atto di adozione;

c. elaborare o revisionare specifiche procedure per l’implementazione della Raccomandazione ministeriale n. 8 sull base dei contenuti del Documento di indirizzo sopra citato.

 

Prevenzione – Gestione atti di violenza a danno degli operatori sanitari
LOGICA SERVIZI INFORMA