certificare la Sicurezza nei Negozi e negli Uffici

Cosa fare per garantire e certificare la Sicurezza nei Negozi e negli Uffici

certificare la Sicurezza nei Negozi e negli Uffici

Cosa fare per garantire e certificare la Sicurezza nei Negozi e negli Uffici? Mai come in questo momento di crisi e di emergenza sanitaria la sicurezza nei negozi e negli uffici, ma più in generale la sicurezza sul lavoro e la valutazione dei rischi, diventano un valore imprescindibile sia per i dipendenti, sia per i datori di lavoro.  Non a caso, i responsabili degli uffici e i titolari dei negozi vogliono regolarizzare la loro posizione, affidandosi a professionisti capaci di esaminare e gestire tutti gli aspetti coinvolti (e i più tecnici), per garantire e certificare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Oltre a essere un dovere, ci si vuole proteggere dai rischi che si possono correre in ogni ambiente di lavoro, con un occhio ben aperto e puntato alla rassicurante prevenzione delle cose fatte bene.

Soprattutto di questi tempi, di grandi stravolgimenti causati dalla pandemia, negozi e uffici avvertono forte la necessità di tutelarsi dalle conseguenze delle nuove minacce virali che negli ultimi mesi hanno aperto altre crepe (ben più profonde) nel nostro tessuto socio-economico, prevenendo con rigorose procedure i rischi di malattie professionali, incidenti e infortuni.

Mettere in sicurezza la propria azienda, sia essa un ufficio o un negozio, non è solo un obbligo ma anche l’unico modo per lavorare e produrre in un ambiente sicuro e a prova di normativa, in un contesto attuale già fin troppo critico. Ma vediamo cosa significa sicurezza sul lavoro, e come ci si può mettere al riparo dai problemi che potrebbero insorgere e causare danno alle persone e all’ambiente.

Cosa significa Sicurezza sul Lavoro? Sicurezza nei negozi? Sicurezza negli uffici?

Sicurezza sul lavoro significa garantire tutela e protezione attraverso provvedimenti che prevengano i rischi legati alle attività lavorative.  Il concetto può sembrare troppo generico, anche se chiaramente allude al significato più immediato. Ma se si volesse andare più a fondo nella questione, verrebbe da chiedersi:certificare la Sicurezza nei Negozi e negli Uffici

  • come si mette in sicurezza un ambiente di lavoro?
  • come si concretizza, di fatto, la sicurezza sul lavoro?
  • quali procedure implica?
  • quali sono le figure protagoniste della sicurezza in azienda?
  • e quali sono gli adempimenti a carico del datore di lavoro previsti dal decreto legislativo 81 del 2008?

Da un punto di vista normativo, dobbiamo prendere come riferimento il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.lgs 81/08) che – con i suoi 306 articoli e oltre 50 allegati – ne mette in luce i punti salienti e le figure responsabili. 

certificare la Sicurezza nei Negozi e negli Uffici Testo Unico Sicurezza sul Lavoro – Il Decreto Legislativo 81/2008 

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro si basa su principi quali:

  • la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza
  • l’eliminazione o riduzione dei rischi
  • la sostituzione dei rischi alla fonte
  • l’utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro
  • i controlli sanitari periodici dei lavoratori
  • la programmazione, l’attuazione e la vigilanza sull’applicazione di misure di sicurezza adatte.

E inoltre, definisce le figure coinvolte:

  • Datore di Lavoro
  • Medico Competente
  • Dirigente per la Sicurezza sul lavoro
  • Preposto per la Sicurezza sul lavoro
  • Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione o RSPP
  • Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione o ASPP
  • Addetti alla gestione delle emergenze (incendio e primo soccorso)

Come mettere in sicurezza il tuo negozio o ufficio 

Tanti datori di lavoro di piccole e medie imprese con l’obiettivo di regolarizzare la loro posizione (come da D.Lgs. 81/08) in merito alla sicurezza nei negozi e negli uffici, delegano professionisti ed esperti con competenze tecniche specifiche, anche per quanto riguarda la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi e di altri eventuali documenti.  Per favorire la regolarizzazione degli uffici fino a 9 lavoratori e per negozi sotto i 400 Mq. e/o meno di 9 lavoratori, Logica Servizi ha costruito un nuovo pacchetto che comprende:certificare la Sicurezza nei Negozi e negli Uffici 1

●     Sopralluogo in Azienda

●     Ricerca della Documentazione

●     Consulenza Sicurezza in Azienda

●     Realizzazione del DVR Generale

che include:

●     Valutazione Rischio Rumore

●     Valutazione Rischio Chimico

●     Valutazione Rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi

●     Valutazione Rischio Stress Lavoro-Correlato

●     Piano di Emergenza

●     Cartellonistica di Sicurezza

●     Moduli, Nomine e Verbali di Sicurezza

Pacchetto Sicurezza sul Lavoro

Speciale “Uffici e Negozi”

Logica Servizi e tutto il suo pool di professionisti, hanno deciso di venire incontro a tutte le piccole e medie imprese creando per loro un pacchetto ad-hoc per la Gestione della Sicurezza sul lavoro

Cosa fare per garantire e certificare la Sicurezza nei Negozi e negli Uffici.
Logica Servizi Informa 

Valutazione del rischio da SARS-CoV-2 (coronavirus)

Valutazione del rischio da SARS-CoV-2 (coronavirus)

L’art. 2087 del Codice Civile e l’art. 28 del D. Lgs. 81/08 impongono al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda.
Come anche citato dal noto Magistrato Raffaele Guariniello, la valutazione del rischio da SARS-CoV-2 rientra tra gli obblighi del datore di lavoro per qualunque tipologia di attività.
L’INAIL riconosce, tramite la Circolare n. 22 del 20/05/2020, il contagio da coronavirus come infortunio sul lavoro evidenziando eventuali responsabilità nella mancata osservanza di tutte le norme di sicurezza, procedure, segnaletica e dispositivi di protezione, ecc.
Logica Servizi, grazie al suo pool di esperti, può effettuare la valutazione del rischio biologico da SARS-CoV-2 in tutti i settori lavorativi.
Il pacchetto comprende il D.V.R., le procedure per i lavoratori, cartellonistica e tutti gli allegati richiesti dalle normative vigenti in materia di SARS-CoV-2.

Inserisci i tuoi dati e richiedi la Valutazione del rischio da SARS-CoV-2 (coronavirus)

[ninja_form id=’4′]
Valutazione del rischio da SARS-CoV-2
Valutazione del rischio da SARS-CoV-2

Valutazione del rischio da SARS-CoV-2 (coronavirus)
Logica Servizi

COVID-19 Il contenimento nei cantieri edili

COVID-19: Il contenimento nei cantieri edili

COVID-19 Il contenimento nei cantieri edili

​COVID-19: Il contenimento nei cantieri edili

Con la pubblicazione del D.P.C.M. 17 Maggio 2020 siamo entrati in quella che può essere considerata la fase della convivenza col virus.

Molte sono le differenze rispetto al precedente D.P.C.M. 26 Aprile 2020 il quale, ad oggi, sembra solo un lontano ricordo.

Nel precedente articolo abbiamo affrontato le novità apportate dal Protocollo condiviso del 14 Marzo 2020 (aggiornato dal Protocollo condiviso del 24 Aprile 2020) il quale, in estrema sintesi, rappresenta un valido vademecum generale in materia di contenimento del virus SARS-CoV-2 all’interno dei luoghi di lavoro non sanitari.

Lo stesso giorno di Aprile, il 24/04/2020, sono state emanate delle linee guida più specifiche in materia di cantieri edili; il suddetto documento prende il nome di “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili” (prima versione datata 19 Marzo 2020).

Chi scrive tiene a sottolineare come, nel presente articolo, sia stato volutamente lasciato lo stesso layout del precedente per garantire un miglior confronto delle misure previste dal Protocollo generale e quelle previste dal Protocollo per i cantieri edili.

Il Protocollo anti-contagio SARS-CoV-2 nei cantieri edili

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili” sottolinea come il COVID-19 rappresenti un rischio biologico generico e quindi, un rischio a cui è esposta tutta la popolazione.

In ambito lavorativo ovviamente, per quanto non venga esplicitamente riportato, si parla della cosiddetta “assunzione del rischio”: in parole povere “quanto rischio sono disposto ad accettare per lavorare?”.
La popolazione che, al momento, è rinchiusa dentro casa e rispetta scrupolosamente la quarantena (o almeno dovrebbe) è sicuramente esposta ad un rischio minore rispetto a chi tutte le mattine si alza per andare a lavoro: il tragitto sui mezzi pubblici, il lavorare insieme ad altre persone sono solo alcune delle esposizioni a cui le persone obbligate a casa non sono suscettibili.

Non per questo però, gli edili devono essere mandati in trincea senza le dovute misure di tutela: il fine ultimo di questo protocollo condiviso, è proprio quello di garantire a questa categoria di lavorare in sicurezza con precauzioni che, se rispettate diligentemente, abbattono notevolmente l’esposizione al virus SARS-CoV-2.

Ovviamente, il Protocollo anti-contagio deve essere applicato rispettando l’evoluzione normativa che le condizioni di emergenza sanitaria stanno richiedendo.

Il Protocollo per i cantieri edili è composto da una Premessa e da 9 punti specifici, così sintetizzabili.

Premessa

  • Smart working: tutte le attività che possono essere svolte da casa, si svolgono presso il proprio domicilio (il protocollo si riferisce a quelle attività di supporto al cantiere come la segreteria ed, in parte, gli uffici tecnici);
  • Incentivare ferie e congedi retribuiti;
  • Sospendere le lavorazioni non indispensabili che non compromettono le opere già realizzate;
  • Utilizzo di D.P.I. nel caso non sia rispettabile la distanza interpersonale di 1 metro;
  • Il C.S.E. integra il P.S.C. con le misure di contenimento anti-contagio apportate;
  • Il committente ha sempre l’obbligo di vigilare che, all’interno del proprio cantiere, le misure di contenimento apportate vengano effettivamente rispettate;
  • Sanificare periodicamente i luoghi di lavoro;
  • Limitare gli spostamenti a quelli essenziali all’interno ed all’esterno del cantiere.

I già citati 9 punti del Protocollo vertono su:

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, attraverso apposita cartellonistica informa, tutti i lavoratori e chiunque a vario titolo si appresta nel cantiere, delle disposizioni anti-contagio, ovvero:

  • Divieto di lasciare il proprio domicilio in condizioni di febbre > 37,5° e/o altri sintomi influenzali;
  • Divieto di accesso al cantiere nelle condizioni di cui al punto precedente e/o avendo avuto contatti con persone positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti;
  • Mantenere la distanza interpersonale di 1 metro e comunicare eventuali sintomi simil-influenzali.

INGRESSO IN CANTIERE

Le persone (termine volutamente generico per identificare sia i lavoratori che il personale esterno) devono essere sottoposte al controllo della temperatura corporea per poter effettuare l’accesso ai locali del cantiere.       
Nel caso un soggetto presenti febbre >37,5° l’accesso al cantiere è negato, verrà isolato in una stanza priva di personale, fornito di mascherine chirurgiche o facciali filtranti senza valvola FFP2/FFP3 e contatterà il proprio medico curante e/o l’Autorità Sanitaria.     

Curiosità:

La temperatura corporea di un soggetto viene considerata a tutti gli effetti un “trattamento di dati personali” per cui dovranno essere applicate anche le disposizioni del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo della privacy), ovvero l’informativa del trattamento dei dati che, in alcuni casi, può essere fornita anche oralmente.
In merito alla registrazione, cartacea o digitale, della temperatura corporea il Garante della Privacy si è espresso chiaramente e, a tal proposito, ha previsto:

  • Nel caso in cui un lavoratore abbia una temperatura corporea >37,5°, il suo dato deve essere registrato, anche al fine di documentare il diniego ai locali del cantiere;
  • Nel caso in cui una persona esterna (cliente, fornitore, manutentore, ecc.) abbia una temperatura corporea >37,5° l’accesso ai locali del cantiere è vietato ma non si deve registrare il dato.

Ove possibile, scaglionare l’ingresso e l’uscita delle persone, al fine di non creare assembramenti.

E’ fortemente raccomandato prevedere un percorso di entrata ed un percorso di uscita per ottemperare a quanto sopra affermato.

Per i fornitori invece, devono essere ottimizzati i percorsi e le modalità di ingresso al fine di diminuire il contatto con i propri lavoratori e gli accessi in cantiere.    
Quanto appena detto deve essere integrato in appendice nel P.S.C.

Se possibile, l’autista deve restare all’interno del proprio mezzo di trasporto; in caso contrario (es. carico e scarico merci) deve essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro.   
L’utilizzo di D.P.I. (mascherine chirurgiche o facciali filtranti senza valvola FFP2/FFP3) non è espressamente scritto all’interno del Protocollo ma resta fortemente raccomandato.

I servizi igienici dei lavoratori non possono essere utilizzati dai fornitori/trasportatori; per quest’ultimi devono essere installati dei servizi igienici dedicati e garantire un’adeguata pulizia giornaliera.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia previsto un servizio di trasporto organizzato per raggiungere il cantiere sede delle lavorazioni, deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori lungo tutto il tragitto.

Deve essere valutata, per evitare affollamenti in luoghi chiusi (es. furgoni e/o bus), la possibilità che ogni lavoratore possa raggiungere il cantiere con il proprio mezzo riconoscendo, ovviamente, aumenti temporanei di indennità specifiche.

Assicurare la pulizia delle maniglie delle portiere, dei finestrini, del volante, del cambio e di tutte le superfici maggiormente a contatto con il lavoratore mediante idonei detergenti.

Mantenere una corretta aerazione naturale all’interno dei mezzi di trasporto.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE

Qui occorre fare una premessa doverosa: chi scrive sente spesso sovrapporre ed utilizzare come sinonimi i termini “pulizia” e “sanificazione”.

Quando parliamo di pulizia ci riferiamo all’insieme di operazioni necessarie per rimuovere il cosiddetto “sporco grossolano” (polvere, grasso, olio, liquidi in genere, ecc.). 
E’ una fase preliminare alla sanificazione, attuata tramite rimozione manuale o meccanica con l’ausilio di acqua e/o detergenti. 

Per sanificazione invece intendiamo l’insieme delle operazioni atte a rimuovere anche i microrganismi patogeni dalle superfici del nostro luogo di lavoro che normalmente non vengono eliminati tramite la semplice pulizia.        
Gli standard di igiene, ovviamente, variano dal tipo di attività che si effettua.

Il Protocollo prevede una pulizia giornaliera ed una sanificazione periodica degli ambienti di lavoro comprese cabine dei mezzi di lavoro, aree comuni, tastiere dei distributori di bevande.

La periodicità della sanificazione si rimanda al datore di lavoro il quale la stabilisce in base all’utilizzo ed alle caratteristiche dei locali e/o dei mezzi di lavoro, previa consultazione dell’RSPP, del Medico competente e dell’RLS.

Nel caso di mense e spogliatoi la sanificazione prevista è almeno giornaliera.

L’azienda è obbligata a distribuire idonei mezzi detergenti per le mani, per la pulizia delle superfici ed a garantire una continua ventilazione dei locali del cantiere mentre i lavoratori sono tenuti, oltre al rispetto della distanza interpersonale, all’utilizzo dei D.P.I. e ad un frequente lavaggio delle mani.

La Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute identifica chiaramente le misure di igiene e pulizia tanto per gli ambienti sanitari, quanto per gli ambienti non sanitari.

D.P.I. – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’utilizzo dei D.P.I. in cantiere è obbligatorio in tutti quei casi in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro.   
Nei casi di cui al punto precedente è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica o facciali filtranti oltre che, per esempio, di tute da lavoro, cuffie, occhiali, guanti.

Il P.S.C. deve essere aggiornato ed integrato con i D.P.I. previsti, inclusa la relativa stima dei costi.

Il datore di lavoro deve favorire la distribuzione di D.P.I. usa e getta quali tute di protezione monouso.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente e consiste nell’attestare l’idoneità o meno del lavoratore che, mai come ora, rappresenta un’ulteriore forma di prevenzione in quanto lo stesso può individuare casi sospetti di SARS-CoV-2 e prevedere tutte le misure del caso.

Nell’ambito della sorveglianza sanitaria rimangono imprescindibili le visite mediche relative alle assunzioni/inizio attività lavorativa, su richiesta del lavoratore, in occasione di cambio mansione, alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti, al rientro da malattia superiore a 60 gg continuativi mentre, per quanto riguarda le visite periodiche, varie ASL territoriali hanno concesso proroghe alla naturale scadenza delle stesse.

La sorveglianza sanitaria effettuata dai medici competenti può continuare a svolgersi purché vengano adottate tutte le misure per il contenimento del contagio da COVID-19 previste dal Protocollo condiviso del 24/04/2020, dall’Ordinanza n. Z00003 del 06/03/2020 del Presidente della Regione Lazio e dalla Nota Regionale prot. 0223253 del 13/03/2020.

L’attività del medico competente pertanto, potrà essere espletata presso idonei ambulatori che garantiscano modalità di abbattimento di esposizione al rischio di contagio come, ad esempio, evitare l’affollamento nelle sale di attesa, garantire il ricambio d’aria nel locale in cui avvengono le visite mediche, garantire la sanificazione degli ambienti e della strumentazione così come indicato dalle Circolari del Ministero della Salute per i professionisti medici.

Relativamente alla misure di protezione, a seconda del paziente e della tipologia d’esame, il medico competente dovrà indossare i seguenti D.P.I.: guanti, occhiali a maschera di protezione, facciale filtrante, camice impermeabile a maniche lunghe, cuffia chirurgica e visiera.  
Resta fortemente raccomandato l’invito di far indossare una mascherina chirurgica al paziente, al fine di non diffondere droplets (goccioline) nell’aria.

Logica S.r.l.s.
Dott. Simone Natalizia
Tecnico della Prevenzione
Tel: 06 45431710
info@logicaservizi.eu 

Logica Servizi: 30 anni di esperienza per affiancare le nuove generazioni.

Con sedi dislocate sul territorio romano, Logica Servizi si occupa di tutti i servizi che riguardano la sicurezza e la protezione sui luoghi di lavoro.     
La società aiuta le aziende di qualsiasi settore ad adeguarsi alle normative vigenti in materia di tutela dei lavoratori, progettando soluzioni efficaci ed economiche che puntino alla massima soddisfazione del cliente.  
Per fare ciò dispone di un team che opera nel campo della consulenza, dell’assistenza e della formazione, dotato della tecnica e dell’esperienza ricercate per offrire risposte immediate e risolutive.

Logica S.r.l.s.
Dott. Ing. Manuel Pipitone
Amministratore Unico
Tel: 06 45431710
info@logicaservizi.eu 

 

 

Staff - LogicaServizi Sicurezza e Medicina sul Lavoro - privacy GDPR
Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 Roma
Tel: 06 45431710  – Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu

COVID-19: Il contenimento nei cantieri edili
Logica Servizi 

COVID-19: Il contenimento nei luoghi di lavoro non sanitari

COVID-19: Il contenimento nei luoghi di lavoro non sanitari

Nella giornata del 1° Aprile 2020, il Presidente del Consiglio ha prorogato la quarantena nazionale per ulteriori 10 giorni estendendola così dal 3 aprile al 13 aprile. Come ben saprete però, non tutte le aziende sono chiuse; nell’Allegato I del D.P.C.M. 22/03/2020 (modificato dal D.M. del MISE del 25/03/2020) sono elencati tutti i codici ATECO dei comparti che possono restare aperti nonostante la quarantena, in quanto produttori di beni di prima necessità e/o attività in cui il rischio di contagio viene considerato relativamente basso.

NB: Il codice ATECO altro non è che una combinazione alfanumerica che identifica una determinata ATtività ECOnomica dove le lettere individuano il macrosettore economico mentre i numeri identificano le articolazioni e le sottocategorie dei suddetti settori.

Se siete dei datori di lavoro e volete sapere se potete continuare la vostra attività lavorativa (con le dovute precauzioni che vedremo più avanti) non dovete fare altro che prendere la visura camerale e controllare il vostro codice ATECO: se il suddetto codice non rientra tra quelli elencati dall’Allegato I del D.M. del 25/03/2020 allora non potete continuare la vostra attività almeno fino al 13/04/2020.

Alla fine dell’articolo, per una migliore comprensione, chi scrive riporta l’Allegato I del D.M. del 25/03/2020.

Il Protocollo anti-contagio SARS-CoV-2

Il 14 Marzo 2020 viene pubblicato il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Il suddetto protocollo è stato prodotto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, i quali hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, così come previsto dal D.P.C.M. dell’11/03/2020 dove all’art. 1, comma 9, recitava quanto segue “in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali”.

Tutto ciò è stato realizzato per garantire ai lavoratori di poter lavorare in sicurezza ed ai datori di lavori per avere uno strumento di guida per un nemico ancora semi sconosciuto; il Governo, da suo canto, garantisce la piena attuazione del suddetto Protocollo, per quanto di sua competenza.

Ovviamente, il Protocollo anti-contagio deve essere applicato rispettando l’evoluzione normativa (molto proficua) che le condizioni di emergenza sanitaria stanno richiedendo.

Il documento è composto da una Premessa e da 13 punti specifici, così sintetizzabili.

Premessa:

  • Smart working: tutte le attività che possono essere svolte da casa si svolgono presso il proprio domicilio (principio che, secondo chi scrive, rappresenta la massima forma di prevenzione nel momento storico che stiamo attraversando);
  • Incentivare ferie e congedi retribuiti;
  • Sospendere le attività non indispensabili alla produzione (es. marketing presso clienti);
  • Utilizzo di D.P.I. (vedasi ultimo articolo pubblicato) nel caso non sia rispettabile la distanza interpersonale di 1 metro;
  • Sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • Limitare gli spostamenti tra i vari siti produttivi.

I già citati 13 punti del Protocollo vertono su:

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, attraverso apposita cartellonistica informa, tutti i lavoratori e chiunque a vario titolo si appresta nei locali dell’azienda, delle disposizioni anti-contagio, ovvero:

  • Divieto di lasciare il proprio domicilio in condizioni di febbre > 37,5° e/o altri sintomi influenzali;
  • Divieto di accesso nei locali dell’azienda nelle condizioni di cui al punto precedente e/o avendo avuto contatti con persone positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti;
  • Mantenere la distanza interpersonale di 1 metro e comunicare sintomi simil-influenzali.

INGRESSO IN AZIENDA

Le persone (termine volutamente generico per identificare sia i lavoratori che i visitatori) possono essere sottoposte al controllo della temperatura corporea; in caso di febbre >37,5° l’accesso ai locali è negato, verranno isolate in una stanza priva di personale, fornite di mascherine chirurgiche (no facciali filtranti FFP1/FFP2/FFP3) e contatteranno il proprio medico curante. 
L’azienda è tenuta a collaborare, ove richiesto, con l’autorità sanitaria per la ricostruzione di eventuali “contatti stretti” da parte della persona contagiata.

Curiosità:

La temperatura corporea di un soggetto viene considerata a tutti gli effetti un “trattamento di dati personali” per cui dovranno essere applicate anche le disposizioni del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo della privacy), ovvero l’informativa del trattamento dei dati che, in alcuni casi, può essere fornita anche oralmente. Ove possibile, scaglionare l’ingresso e l’uscita delle persone, al fine di non creare assembramenti. E’ fortemente raccomandato prevedere una porta di entrata ed una porta di uscita per ottemperare a quanto sopra affermato. Per i fornitori invece devono essere ottimizzati i percorsi e le modalità di ingresso al fine di diminuire il contatto con i propri lavoratori e gli accessi in azienda. Se possibile, l’autista deve restare all’interno del proprio mezzo di trasporto; in caso contrario (es. carico e scarico merce) deve essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro e l’adozione dei D.P.I. previsti. Tutte le trasferte, le riunioni, gli eventi, inclusi i corsi di formazione in loco, sono annullati e/o sospesi; ove possibile, è consentita la modalità online.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Qui occorre fare una premessa doverosa: chi scrive sente spesso sovrapporre ed utilizzare come sinonimi i termini “pulizia” e “sanificazione”.

Quando parliamo di pulizia ci riferiamo all’insieme di operazioni necessarie per rimuovere il cosiddetto “sporco grossolano” (polvere, grasso, olio, liquidi in genere, ecc.). 
E’ una fase preliminare alla sanificazione, attuata tramite rimozione manuale o meccanica con l’ausilio di acqua e/o detergenti. 

Per sanificazione invece intendiamo l’insieme delle operazioni atte a rimuovere anche i microrganismi patogeni dalle superfici del nostro luogo di lavoro che normalmente non vengono eliminati tramite la semplice pulizia.        
Gli standard di igiene, ovviamente, variano dal tipo di attività che si effettua.

Il Protocollo prevede comunque una pulizia giornaliera ed una sanificazione periodica degli ambienti di lavoro, compresi gli schermi touch, i mouse e le tastiere dove, tra i tasti, tendono a depositarsi polveri e sporcizia in genere.

L’azienda è obbligata a distribuire idonei mezzi detergenti per le mani ed a garantire una continua ventilazione dei locali mentre i lavoratori sono tenuti, oltre al rispetto della distanza interpersonale, dell’utilizzo dei D.P.I., anche ad un frequente lavaggio delle mani.

La Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute identifica chiaramente le misure di igiene e pulizia quanto per gli ambienti sanitari, quanto per gli ambienti non sanitari.

PROROGHE CORSI DI AGGIORNAMENTO

Il Protocollo entra in merito anche in quelle situazioni borderline in cui il lavoratore vede la scadenza di un determinato titolo proprio in questo momento di emergenza sanitaria.
Gli addetti al primo soccorso, gli addetti antincendio, i carrellisti solo per citarne alcuni, sono tutti lavoratori che hanno ottenuto un’abilitazione e/o un titolo per svolgere una determinata attività; la legge fa cessare la loro validità il giorno successivo alla scadenza del suddetto titolo.
Il suddetto Protocollo è intervenuto garantendo una proroga straordinaria, pertanto chi ha il proprio titolo e/o abilitazione scaduto può comunque ottemperare alla propria attività.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente e consiste nell’attestare l’idoneità o meno del lavoratore che, mai come ora, rappresenta un’ulteriore forma di prevenzione in quanto lo stesso può individuare casi sospetti di SARS-CoV-2 e prevedere tutte le misure del caso.

Nell’ambito della sorveglianza sanitaria rimangono imprescindibili le visite mediche relative alle assunzioni/inizio attività lavorativa, su richiesta del lavoratore, in occasione di cambio mansione, alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti, al rientro da malattia superiore a 60 gg continuativi mentre, per quanto riguarda le visite periodiche, varie ASL territoriali hanno concesso proroghe alla naturale scadenza delle stesse.

La sorveglianza sanitaria effettuata dai medici competenti può continuare a svolgersi purché vengano adottate tutte le misure per il contenimento del contagio da COVID-19 previste dal Protocollo condiviso del 14/03/2020, dall’Ordinanza n. Z00003 del 06/03/2020 del Presidente della Regione Lazio e dalla Nota Regionale prot. 0223253 del 13/03/2020.

L’attività del medico competente pertanto, potrà essere espletata presso idonei ambulatori che garantiscano modalità di abbattimento di esposizione al rischio di contagio come, ad esempio, evitare l’affollamento nelle sale di attesa, garantire il ricambio d’aria nel locale in cui avvengono le visite mediche, garantire la sanificazione degli ambienti e della strumentazione così come indicato dalle Circolari del Ministero della Salute per i professionisti medici.

Relativamente alla misure di protezione, a seconda del paziente e della tipologia d’esame, il medico competente dovrà indossare i seguenti D.P.I.: guanti, occhiali a maschera di protezione, facciale filtrante, camice impermeabile a maniche lunghe, cuffia chirurgica e visiera.   Resta fortemente raccomandato l’invito di far indossare una mascherina chirurgica al paziente, al fine di non diffondere droplets (goccioline) nell’aria.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Al fine di aggiornare il protocollo aziendale anti-contagio, il datore di lavoro istituisce un Comitato per l’applicazione e la verifica delle disposizioni in esso contenute.      
Viene rimarcata l’importanza della partecipazione degli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) e degli RLS Territoriali.

Allegato I del D.M. del 25/03/2020

COVID-19 Il contenimento nei luoghi di lavoro non sanitari 1

COVID-19 Il contenimento nei luoghi di lavoro non sanitari 3

Logica Servizi: 30 anni di esperienza per affiancare le nuove generazioni.

Con sedi dislocate sul territorio romano, Logica Servizi si occupa di tutti i servizi che riguardano la sicurezza e la protezione sui luoghi di lavoro.     
La società aiuta le aziende di qualsiasi settore ad adeguarsi alle normative vigenti in materia di tutela dei lavoratori, progettando soluzioni efficaci ed economiche che puntino alla massima soddisfazione del cliente.  
Per fare ciò dispone di un team che opera nel campo della consulenza, dell’assistenza e della formazione, dotato della tecnica e dell’esperienza ricercate per offrire risposte immediate e risolutive.

Logica S.r.l.s.
Dott. Simone Natalizia
Tecnico della Prevenzione
Tel: 06 45431710
info@logicaservizi.eu 

COVID-19: Il contenimento nei luoghi di lavoro non sanitari
Logica Servizi Informa

Mascherine chirurgiche e Facciali filtranti -principale

Mascherine chirurgiche e Facciali filtranti: facciamo chiarezza

Da quando è esplosa l’epidemia (oggi pandemia) del virus SARS-CoV-2, impropriamente chiamato “coronavirus”, nel nostro Paese è cominciata la corsa al reperimento delle mascherine. In questo articolo chi scrive vuole portare alla luce le differenze tra le mascherine chirurgiche ed i facciali filtranti, evidenziandone pro e contro.

Piccola premessa:

i D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) sono tutte quelle attrezzature indossate e mantenute dal lavoratore al fine di proteggerlo da un determinato rischio specifico. Bene, come vedremo più avanti, i facciali filtranti rientrano in questa definizione mentre le mascherine chirurgiche no. 

Mascherine chirurgiche e Facciali filtranti

Le mascherine chirurgiche

Le mascherine chirurgiche infatti, rientrano nella categoria dei D.M. (Dispositivi Medici) e vengono realizzate conformemente alla UNI EN 14683:2019. Il loro obiettivo è quello di limitare la dispersione di goccioline di saliva e/o altri fluidi biologici prodotti da chi le utilizza come, ad esempio, un chirurgo durante un’operazione. Il fine quindi non è quello di proteggere il portatore (per quanto abbia comunque un minimo potere filtrante) ma quello di proteggere il paziente che, con ferite aperte, può essere maggiormente suscettibile ad infezioni. Altro aspetto importante è la non totale aderenza della mascherina chirurgica al viso di chi la indossa, lasciando così importanti “spazi” in cui potrebbero penetrare microrganismi patogeni.

Sinteticamente queste sono le caratteristiche dei vari facciali filtranti

Facciale Filtrante FFP1

Vengono utilizzati in ambienti di lavoro in cui non sono previsti aerosol e/o polveri tossici. Vengono filtrate almeno l’80% delle particelle aerodisperse fino a dimensioni di 0,6 μm. Possono essere utilizzati finché non viene superato il T.L.V. (valore limite di soglia, ovvero le concentrazioni ambientali di sostanze chimiche aerodisperse al di sotto delle quali, secondo la letteratura scientifica, la maggior parte delle persone non manifestano effetti negativi per la salute) di 4 volte. Utilizzate principalmente nell’edilizia e nell’industria alimentare

Facciale Filtrante FFP1
Facciale Filtrante FFP2

Facciale Filtrante FFP2

Vengono utilizzati in ambienti di lavoro in cui sono previsti agenti chimici pericolosi. Vengono filtrate almeno il 94% delle particelle aerodisperse fino a dimensioni di 0,6 μm. Possono essere utilizzati finché non viene superato il T.L.V. di 10 volte. Utilizzate principalmente nelle lavorazioni che prevedono produzione di aerosol, nebbie e fumi.

Facciale Filtrante FFP3

Vengono utilizzati in ambienti di lavoro in cui sono previsti agenti chimici pericolosi tossici e cancerogeni. Vengono filtrate almeno il 99% delle particelle aerodisperse fino a dimensioni di 0,6 μm. Possono essere utilizzati finché non viene superato il T.L.V. di 30 volte. Utilizzate principalmente nelle lavorazioni che prevedono la presenza di agenti in grado di provocare patologie gravi come tumori.

Facciale Filtrante FFP3

Ma attenzione, l’utilizzo di queste maschere filtranti non è così ovvio e banale come molti potrebbero pensare: la non aderenza al volto dell’operatore, l’utilizzo per più turni lavorativi (la maggior parte di questi dispositivi sono monouso), il contaminarsi per via di una incapacità di svestizione della mascherina, sono solo alcuni degli errori più frequenti durante l’utilizzo di questo D.P.I. Non per niente, il T.U.S. (Testo Unico della Sicurezza), D. Lgs. 81/08, prevede per questi dispositivi uno specifico addestramento del lavoratore. Relativamente alle misure di prevenzione e protezione da SARS-CoV- 2, all’interno dei luoghi di lavoro, il già citato D. Lgs. 81/08, predilige l’applicazione delle misure di protezione collettiva e, successivamente, le misure di protezione individuale. Identificata, nelle ultime norme prodotte in condizioni di emergenza sanitaria, la distanza minima di sicurezza di 1 metro (la cosiddetta distanza sociale), ne consegue che l’obbligo dell’utilizzo del DPI avviene solo nel momento in cui tale distanza non possa essere rispettata e/o garantita. Un’ultima precisazione in quanto, chi scrive, ha sentito svariate volte gravi inesattezze.

Che cosa è quel pezzo di plastica posto sul fronte dei facciali filtranti?

Solitamente, data anche la forma, si tende a pensare che quel supporto sia un filtro ma nulla di più sbagliato! Stiamo parlando della valvola di espirazione, la quale non è sempre presente su detti dispositivi. La sua finalità è quella di favorire l’atto espiratorio dell’operatore per un miglior comfort e per non creare umidità all’interno della conchiglia. Si evidenzia però che, se da un lato questa valvola favorisce l’espirazione del portatore, dall’altro lato si sottolinea come questa valvola, in fasi di emissione, non ha alcun filtro che possa bloccare eventuali virus e/o batteri patogeni ovvero, se tale facciale filtrante viene utilizzato da un paziente infetto, ciò che esce dalla valvola risulterà a sua volta contaminato.

Logica S.r.l.s.
Dott. Simone Natalizia
Tecnico della Prevenzione
Tel: 06 45431710
info@logicaservizi.eu 

Mascherine chirurgiche e Facciali filtranti: facciamo chiarezza
Logica Servizi Informa

post protocollo condiviso corona virus covid 19

Protocollo condiviso

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

14 marzo 2020

Oggi, sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione     delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Premessa

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro. Unitamente alla possibilità per l’azienda diricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività. In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.


PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19


L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazionioperative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:
• sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
• siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
• assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
• siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
• per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
• si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
• per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

1-INFORMAZIONE


• L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi
• In particolare, le informazioni riguardano o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti


2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA


• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2
• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

1- La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).
2- Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

• Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera
• Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2
• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
• le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive.


4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA


• l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro
ventilazione
• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
• l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
• l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.

Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria
c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.


7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)


• l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
• occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
• occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
• Si può procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi
• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
• utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
• nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
• dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

• Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali
• non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali
• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work
• Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

• nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede, immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
• l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
• Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

• È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

14 marzo 2020

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro

Logica Servizi Informa 

DICONO DI NOI Articolo il Sole 24 Ore del 28 gennaio 2020 OK

DICONO DI NOI: Articolo il Sole 24 Ore del 28 gennaio 2020

Logica Servizi: 30 anni di esperienza per affiancare le nuove generazioni.

Con sedi dislocate sul territorio romano, Logica Servizi si occupa da 30 anni di tutti i servizi che riguardano la sicurezza e la protezione sui luoghi di lavoro. La società aiuta le aziende di qualsiasi settore ad adeguarsi alle normative vigenti in materia di tutela dei lavoratori, progettando soluzioni efficaci ed economiche che puntino alla massima soddisfazione del cliente. Per fare ciò dispone di un team che opera nel campo della consulenza, dell’assistenza e della formazione, dotato della tecnica e dell’esperienza ricercate per offrire risposte immediate e risolutive.


Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, la società garantisce numerosissimi servizi, tra cui la valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro, l’elaborazione del DVR, l’assunzione dell’incarico di RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) o anche di coordinatore della sicurezza, della progettazione e dell’esecuzione delle opere edili. Inoltre, si occupa anche della progettazione di impianti e sistemi di sicurezza, piani d’emergenza, di evacuazione e di sistemi antincendio e antifumo. In materia di Medicina del Lavoro, l’azienda romana offre sia il servizio di sorveglianza sanitaria, sia il supporto strumentale tramite il proprio poliambulatorio e laboratorio analisi cliniche. Siccome il lavoratore, per obbligo di legge, deve essere formato e informato in merito ai rischi della mansione che svolge e di quelli dell’azienda presso cui opera, Logica Servizi organizza corsi di aggiornamento online o in aula e fornisce assistenza in termini di gestione della privacy, aiutando le imprese a rispettare i regolamenti in materia di protezione dei dati personali.

Fonte: IL SOLE 24 ORE  di Martedì 28 Gennaio 2020

ARTICOLO SOLE 24 ORE LOGICA SERVIZI

Nella foto da partendo da sinistra  Il Dr. Simone Natalizia, Tecnico della Prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, l’ Ing. Manuel Pipitone, Rappresentate Legale  di Logica Servizi e la dott.ssa Fabiana Di Fausto, Responsabile Segreteria e Logistica

DICONO DI NOI Articolo il Sole 24 Ore del 28 gennaio 2020 OK

Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 34, 00132 Roma
Tel:  06-45431710/ 06-45431711

Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu

DICONO DI NOI: Articolo il Sole 24 Ore del 28 gennaio 2020.
Logica Servizi: 30 anni di esperienza per affiancare le nuove generazioni.

Assistenza tecnica apparecchiature elettromedicali

Assistenza tecnica apparecchiature elettromedicali

Assistenza tecnica apparecchiature elettromedicali

LOGICA SERVIZI  nell’ambito di un’assistenza tecnica apparecchiature elettromedicali può offrire ai propri clienti i seguenti servizi:

  • Censimento del parco tecnologico biomedicale, in virtù delle problematiche indotte (tipologie, costruttori, manutentori, normative di sicurezza, compatibilità con gli ambienti medici), mette a disposizione una classificazione univoca delle attrezzature elettromedicali per poter affrontare in maniera corretta la gestione economica (costi, ammortamenti) e tecnica (manutenzioni, verifiche).
  • Consulenza alla Prova di Accettazione degli apparecchi elettromedicali con controlli tecnico-amministrativi preliminari all’installazione e all’utilizzazione degli apparecchi stessi.
    verifica dei requisiti minimi di sicurezza imposti dalla Direttiva CEE 93/4, della conformità alle normative vigenti, della rispondenza tra l’ordine d’acquisto e la consegna del fornitore, dell’integrità dell’apparecchiatura in seguito al trasporto e/o altre operazioni.
  • Servizio di Manutenzione Preventiva con lo scopo di ridurre le probabilità che insorgano guasti alle apparecchiature durante il normale funzionamento assicurando una maggiore Assistenza tecnica apparecchiature elettromedicalicontinuità di servizio e un minore decadimento delle prestazioni dell’apparecchiatura nel tempo. L’ottenimento di tali risultati avviene tramite la verifica periodica della corrispondenza dei parametri di funzionalità e calibrazione con quanto indicato dalle ditte costruttrici, la sostituzione dei materiali sottoposti a normale usura, l’addestramento del personale utilizzatore al corretto impiego delle apparecchiature, l’esecuzione di attività di manutenzione specifiche per ogni classe di apparecchio.
  • Verifiche Periodiche di Sicurezza consistenti nell’insieme di interventi periodici prescritti al fine di garantire l’efficienza e la sicurezza delle apparecchiature elettromedicali. Tali controlli periodici hanno carattere puramente preventivo e consistono nell’esecuzione di esami visivi e strumentali che, precedentemente programmati, garantiscano i requisiti minimi di sicurezza elettrica e meccanica delle apparecchiature elettromedicali.
  • Controllo funzionale sui dispositivi installati con accertamento delle prestazioni rispetto alle specifiche dichiarate dal produttore mediante la misura e la verifica dei parametri caratteristici dell’apparecchiatura, al fine di accertarne la relativa efficienza. La loro esecuzione si rende necessaria per mantenere la miglior resa diagnostica e terapeutica delle apparecchiature e contenere quindi il rischio dovuto ad errori di impostazione o di valutazione.
    Servizio Trasferimento Apparecchiature in sicurezza; professionalità e conoscenze adeguate nel trasporto di impianti e apparecchiature elettromedicali di tutti i tipi, progettando, gestendo ed effettuando disinstallazioni, smontaggi, trasporti, rimontaggi, installazioni con messa in opera dei relativi allacci di alimentazione, collaudi, verifiche di sicurezza elettrica e verifiche funzionali.
  • Verifiche di sicurezza impianti elettrici con esecuzione di misure e controlli in base alle modalità indicate negli articoli riportati nelle norme CEI 64-8/7 sezione 710 (locali ad uso medico) e nella predisposizione di specifici registri di controllo. La norma CEI 64-8/7 V2 prescrive che gli impianti elettrici devono essere controllati regolarmente e periodicamente.
    Per ciascun impianto saranno verificate le unità funzionali previste dalla norma, le unità mancanti o non funzionanti nell’impianto, i valori dei parametri misurati, i valori che non rientrano nei limiti normativi.

Assistenza tecnica apparecchiature elettromedicali
Logica Servizi

Prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle metropolitane.

Prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle metropolitane.

Prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle metropolitane.

Prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle metropolitane: I sette articoli di cui è composto il provvedimento sono il risultato dell’avvertita esigenza di “rivisitare” la precedente “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”, tenendo conto del progetto di regola tecnica elaborato dalla Commissione per la rivisitazione del decreto del Ministro dei trasporti dell’11 gennaio 1988.Prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle metropolitane.

L’obiettivo della nuova Regola antincendio nel settore specifico (art. 1) è quello di “raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio.

Così, le opere civili e gli impianti fissi delle metropolitane sono progettate, realizzate e gestite in modo da:

a) minimizzare la probabilità di insorgenza degli incendi e nel caso in cui un incendio si sviluppi comunque sul treno, sulla sedia, ed in particolare in galleria e nelle aree di stazione, e limitarne la sua propagazione;
b) assicurare la possibilità che gli occupanti possano lasciare indenni, in modo autonomo, i luoghi in cui si è sviluppato l’incendio, nell’ambito delle procedure di emergenza, o che gli stessi possano essere soccorsi in altro modo;
c) garantire la stabilità delle strutture portanti;
e) limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Ecco perché nell’allegato della Regola sono identificati alcuni degli scenari di incendio:

scenario 1): l’incendio a bordo di un treno in stazione;
scenario 2): l’incendio a bordo di un treno fermo in galleria;
scenario 3): l’incendio di un’eventuale attività commerciale di pertinenza posta nell’atrio della stazione ed avente le caratteristiche geometriche ed impiantistiche riportate nella stessa regola tecnica;
scenario 4): l’incendio in un locale tecnico.

Sull’organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio (che deve rispondere ai criteri contenuti nel TU 81/08) ci siamo soffermati per trarne i più significativi aspetti.

1) “l’organizzazione e la gestione della sicurezza antincendio deve essere commisurata all’importanza della infrastruttura destinata allo spostamento di centinaia di migliaia di persone al giorno, per lo più con percorsi sotterranei. In presenza di interferenze con altre attività, la gestione della sicurezza antincendio dovrà essere di tipo coordinato”.

2) le procedure di emergenza devono essere elaborate in funzione dei flussi massimi dei viaggiatori.

3) ai fini del necessario coordinamento delle operazioni di emergenza, tutte le segnalazioni di allarme dovranno affluire nella sala operativa del gestore che dovrà essere in grado di comunicare con qualsiasi capo della metropolitana, secondo le procedure indicate nel piano di emergenza.

Nei limiti operativi imposti dall’esercizio dell’attività, poi, devono essere programmate periodiche esercitazioni, anche in collaborazione con le strutture territoriali dei Vigili del fuoco Non deve mancare l’attuazione di un sistema di gestione della sicurezza Antincendio (è previsto nel decreto del Ministro dell’interno del 9 maggio 2007).

Piano di emergenza.

“Il responsabile dell’attività deve predisporre piani di emergenza relativi ai diversi scenari incidentali, anche diversi da quelli di incendio, che possono configurarsi nell’ambito dell’intera metropolitana”.

Nei piani devono essere riportati:

– la descrizione generale della struttura con particolare riferimento alle stazioni ed alle sedi sotterranee o su viadotto;
– la definizione delle modalità di gestione delle scale mobili, in caso di emergenza;
– l’identificazione dei possibili eventi che possono verificarsi all’interno della struttura o che possono coinvolgerla dall’esterno e dai quali possono derivare pericoli per l’incolumità delle persone e/o danni alla struttura stessa;
– i sistemi di rivelazione e comunicazione dell’emergenza adottati;
– l’identificazione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell’applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all’interno della struttura coinvolta;
– le logiche di attivazione degli impianti di protezione aeraulica (per la circolazione, il ricambio e la climatizzazione dell’aria negli ambienti chiusi) nei percorsi protetti ed in galleria;
– l’identificazione del personale che può effettuare i primi interventi, in attesa delle squadre di soccorso;
– l’identificazione del responsabile delle comunicazioni con le autorità ed in particolare con i Vigili del fuoco;
– le modalità di effettuazione dell’evacuazione dalla struttura coinvolta;
– le attrezzature di ausilio al soccorso presenti in loco;
– le procedure da adottare per il ritorno alle ordinarie condizioni di esercizio, ove possibile.

Nel capo VIII dell’allegato si legge, infine, che “tutto il personale che opera nell’ambito della metropolitana deve essere informato e formato secondo i criteri di base enunciati nei pertinenti atti regolamentari.

RICHIEDI UNA CONSULENZA

Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 34, 00132 Roma
Tel:  06.20765709   (int.224)

Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu

Prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle metropolitane

VAI ALLA SEZIONE SICUREZZA SUL LAVORO

Prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle metropolitane.
Logica Servizi Informa

stress lavoro correlato

L’ABC dello stress: i miti da sfatare per i lavoratori

stress lavoro correlato

Stress lavoro correlato

Alcuni lavoratori non vogliono accettare di poter soffrire di stress, credono che “i veri uomini sono immuni allo stress”: lo stress lavoro correlato è visto da loro come una debolezza, qualcosa che non si può non essere in grado di affrontare e risolvere da soli. Niente di più sbagliato. Lo stress non deve essere considerato come un fallimento o una debolezza. Dello stress, quando presente, bisogna essere consapevoli per evitare di accorgersene quando i problemi diventano troppo gravi.
A sfatare i miti relativi al rischio stress e a rispondere ai dubbi che molti lavoratori si pongono su questo tema è la “ Guida elettronica sulla gestione dello stress e dei rischi psicosociali”, correlata alla campagna europea “ Ambienti di lavoro sani e sicuri per la gestione dello stress” promossa dall’ Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro.
Una guida che ci ha aiutato non solo a comprendere cosa sia realmente lo stress lavoro correlato, gli effetti dello stress nell’azienda e le misure di prevenzione, ma che ci ha già permesso, in un precedente articolo, di rispondere a molti dubbi dei datori di lavoro.

  Vai al corso sul Rischio Stress Lavoro/Correlato On-line****

**Lo stress lavoro-correlato è uno squilibrio che si verifica quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tale condizione è spesso accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale. Facendo seguito alle disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del lavoratore deve ricevere un’adeguata formazione. È per questo motivo che il presente corso affronta nello specifico i rischi connessi ai rumori che si creano in determinate attività lavorative.

Sono tante i miti da sfatare e le domande che i lavoratori si pongono in merito allo stress. Rimandando ad una lettura integrale della guida, riprendiamo una delle domande più usuali negli ambienti lavorativi sul rapporto tra pressioni di lavoro e stress…

La guida si sofferma sulle responsabilità dei lavoratori e sulle eventuali responsabilità dei datori di lavoro:

  • Lavoratori: “come lavoratori, avete la responsabilità di prendervi cura della vostra salute e di presentarvi in condizioni adatte al lavoro. Avete anche il dovere di essere a conoscenza dei possibili rischi per la vostra salute e la vostra sicurezza sul luogo di lavoro, e di segnalarestress lavoro correlato eventuali preoccupazioni al vostro datore di lavoro. Lo stress è potenzialmente uno di quei rischi e non va considerato diversamente da altri rischi sul lavoro, come ad esempio le barriere di sicurezza difettose o i sistemi di aspirazione non ben funzionanti. Lo stress può ridurre la concentrazione e influenzare il processo decisionale, con conseguenti incidenti sul lavoro, per esempio. Le misure efficaci per ridurre il rischio di stress sul lavoro spesso implicano la realizzazione di modifiche e i lavoratori devono collaborare con il datore di lavoro, lavorando insieme per individuare le possibili soluzioni e la loro applicazione alla specifica attività che svolgono”;
  • Datori di lavoro: “il vostro datore di lavoro ha l’obbligo di non aspettarsi che eseguiate lavori che possono presentare rischi evitabili per la salute e la sicurezza. Nell’ambito di tali doveri, il vostro datore di lavoro è tenuto ad essere consapevole dei rischi psicosociali sul lavoro e ad adottare misure per gestire e ridurre al minimo qualsiasi rischio. Come per altri rischi per la vostra salute e sicurezza, voi e il vostro datore di lavoro dovete lavorare congiuntamente, collaborando per individuare le possibili soluzioni e applicandole al vostro lavoro”.
    Un altro mito da sfatare è che un elevato stress sia parte di ogni attività lavorativa.
    In realtà in ogni lavoro “c’è un certo grado di pressione, tuttavia quando la pressione diventa troppa e un lavoratore non riesce a far fronte alle richieste, possono insorgere problemi. Fattori quali cattive prassi di gestione o carente organizzazione del lavoro possono aumentare questa pressione e la possibilità che si presentino problemi legati allo stress. Lavori diversi sembreranno più o meno stressanti a persone diverse a seconda dall’individuo e della sua resistenza o resilienza ai fattori di stress”.

Qualcuno pensa che poi bere alcol possa essere un modo di rilassarsi di fronte allo stress.
In realtà “bere alcolici può aiutarvi a distendervi”, ma solo “nel breve termine”.
Tuttavia, “dopo aver bevuto potreste sentirvi ansiosi o depressi, e questo può portarvi a bere più alcol per farvi sentire meglio di nuovo; ciò può portarvi a sviluppare un maggiore bisogno di alcol, con conseguente dipendenza o assuefazione”.

E ci sono persone che hanno più probabilità di soffrire di stress rispetto ad altre? ( Stress lavoro correlato)

La guida indica che “ognuno di noi è diverso e tutti abbiamo diversi livelli di tolleranza alle sfide che ci vengono imposte, allo stesso modo in cui alcune persone si ammalano per colpa di sostanze chimiche sul lavoro, mentre altre non hanno problemi a seguito della esposizione alle stesse”. Comunque “chiunque può essere vittima dello stress”, anche se ognuno ne è colpito in misura diversa. “Esserne colpiti non indica alcuna debolezza, allo stesso modo in cui sviluppare una perdita dell’udito dovuta all’esposizione al rumore non significa avere orecchie deboli”.

RICHIEDI UNA CONSULENZA

Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 34, 00132 Roma
Tel:  06.20765709   (int.224)

Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu

  Vai al corso Corso sul Rischio Stress Lavoro/Correlato On-line**

**Lo stress lavoro-correlato è uno squilibrio che si verifica quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tale condizione è spesso accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale. Facendo seguito alle disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, la figura del lavoratore deve ricevere un’adeguata formazione. È per questo motivo che il presente corso affronta nello specifico i rischi connessi ai rumori che si creano in determinate attività lavorative.

Stress lavoro correlato
Logica Servizi
Corso sul Rischio Stress Lavoro Correlato On-line