aggiornamento green pass e mascherine - COVID-19

COVID-19: aggiornamento green pass e mascherine

COVID-19: aggiornamento green pass e mascherine 

aggiornamento green pass e mascherine - COVID-19

In questa informativa vogliamo parlarvi delle ultime Novità relative all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e del green pass Base e rafforzato.

Dal 1 maggio fino al 15 giungo 2022, le mascherine ffp2 saranno obbligatorie per:

  1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  6. mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  7. mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
  8. spettacoli, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso

Inoltre rimane obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per utenti visitatori e lavoratori di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali.

Viene però raccomandato di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, e comunque ogni datore di lavoro può impartire delle direttive sull’utilizzo della mascherina.

Vediamo ora in quali situazioni verrà richiesto il green pass Base e rafforzato dal 1 maggio 2022:

ATTIVITA’ LAVORATIVA

Accesso al luoghi di lavoro per:

·         personale sanitario

·         operatori d’interesse sanitario

·         personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività nelle strutture e attività sanitarie e sociosanitarie, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni

·         lavoratori impiegati in strutture residenziali e socio-assistenziali

 Consentito con:

    Green pass “rafforzato”

STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

COVID-19: aggiornamento green pass e mascherine 
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Idoneità tecnico professionale: imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile - Logica Servizi Informa

Idoneità tecnico professionale: imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile

Idoneità tecnico professionale: imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile

La logica voleva affrontare in questo articolo un argomento che interessa imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile.

La documentazione che lavoratori autonomi e imprese dovranno presentare alla committenza è stabilita dettagliatamente nell’allegato XVII:

ALLEGATO XVII

IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

  1. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.

  2. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

  3. a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

  1. b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo 

  1. c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali

  2. d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

  3. e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario

  4. f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza

  5. g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo

  6. h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo

  7. i) documento unico di regolarità contributiva

  8. l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo

  9. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

  10. a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’apparato

  1. b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali (vedi allegato)

  2. c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

  3. d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo

  4. e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

  5. In caso di sub‐appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2

Oltre alla valutazione dell’idoneità tecnico professionale, la committenza dovrà sempre autorizzare l’appaltatore a dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, come stabilito dall’articolo 1656 del codice civile.

Va sempre precisato, come ci ribadisce l’articolo 26 comma 5 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che gli oneri della sicurezza vanno riportati nei contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione.

Parliamo ora dei lavoratori autonomi prendendo in considerazione le novità del DL n.146/2021, stabilisce per i committenti l’obbligo della comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro, l’avvio delle attività da parte dei lavoratori autonomi occasionali, tramite l’utilizzo dell’unico canale telematico messo a disposizione dal ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dal 1° maggio 2022 (raggiungibile tramite il seguente link: https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/CO-lavoratori-autonomi-occasionali-dal-28-marzo-2022-sara-online-la-nuova-applicazione.aspx ), pertanto non saranno ritenute valide, e quindi sanzionabili, le comunicazione effettuate a mezzo di e-mail direttamente alle sedi degli ispettorati territoriali del lavoro.

In caso di mancato adempimento di quest’obbligo la sanzione amministrativa prevista va da 500 euro a 2500 euro.

      Vista quindi la complessità della materia, la logica è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento riguardo all’argomento       .

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cessazione dello stato di emergenza COVID-19

COVID-19: cessazione dello stato di emergenza adesso cosa succede?

La logica è lieta di informarvi riguardo alle nuove disposizioni del DL n.24 entrato in vigore il 25 marzo 2022, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

cessazione dello stato di emergenza COVID-19

I punti principali trattati dal provvedimento sono relativi a:

  • Green pass base e rafforzato

  • Obbligo di mascherina ffp2

  • Fine della differenziazione delle zone in base al colore

  • Protocolli e linee guida

 

 

Obbligo mascherine FFp2

 

Fino al 30 aprile 2022è previsto l’obbligo di indossare Dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFp2:

  • Su mezzi di trasporto

  • Su funivie cabinovie e seggiovie

  • Accesso a spettacoli aperti al pubblico

Nei luoghi di lavoro sarà sufficiente utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie

 

Green pass Base e Rafforzato

Dal primo aprile cambierà l’uso del green pass vediamo in tabella in quali luoghi sarà necessario.

Il Green pass base permetterà l’accesso a:

Il Green pass rafforzato permetterà l’accesso a:

·         Mense

·         Servizi di ristorazione

·         Concorsi pubblici

·         Corsi di formazione pubblici e privati

·         Principali mezzi di trasporto

·         Convegni e congressi

·         Piscine, centri natatori, palestre, ecc

·         Centri culturali, centri sociali e ricreativi

·         Spettacoli aperti al pubblico

·         Attività di sale da gioco, scommesse, bingo, ecc

·         Feste religiose e civili al chiuso

Isolamento e auto- sorveglianza
Dal 1 aprile 2022 le persone sottoposte a isolamento non potranno uscire dalla propria abitazione fino all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.
Coloro che invece sono venuti a contatto con soggetti positivi dovranno osservare un regime di auto sorveglianza, indossando dispositivi di protezione FFp2, al chiuso o in presenza di assembramenti per dieci giorni dal contatto con soggetto positivo e effettuando un tampone al quinto giorno dal contatto.
 

La logica è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento riguardo all’argomento.

Cessazione dello stato di emergenza COVID-19 
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circolari logics

Aggiornamento annuale formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS (Circolare)

Aggiornamento annuale formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS (Circolare) 

Il Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro prevede non solo l’obbligo di formazione per le figure aziendali che si occupano di tale materia ma anche l’aggiornamento continuo (art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

L’obbligo di aggiornamento periodico riguarda anche il RLS.

In particolare, il Decreto stabilisce che l’aggiornamento del RLS debba avere cadenza annuale e la sua durata debba essere di 4 ore per le aziende che impiegano tra i 15 ed i 50 lavoratori. Nelle aziende che occupano oltre 50 dipendenti, la durata dell’aggiornamento annuale obbligatorio sale ad 8 ore l’anno.

Nelle aziende che impiegano fino a 15 lavoratori si consiglia comunque, alla luce delle recenti disposizioni normative emanate, di effettuare l’aggiornamento della formazione del RLS con un corso della durata di 4 ore.

La contrattazione collettiva nazionale può fissare una maggiore durata minima della formazione base e dell’aggiornamento, definendone anche i contenuti minimi.

L’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 prevede che l’aggiornamento della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza possa essere erogata in modalità e-learning se tale modalità viene indicata all’interno della contrattazione collettiva nazionale.

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Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Aggiornamento annuale formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS (Circolare) 
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Gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per i negozi su strada

Gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per i negozi su strada

Spesso si crede che le aziende con pochi lavoratori non sianoGli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per i negozi su strada soggette a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Il Decreto tuttavia e’ molto chiaro in merito a questo. Li dove ci sia anche un solo lavoratore scattano gli obblighi previsti dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro.

All’atto pratico, in cosa si traduce questo per il datore di lavoro di un’azienda con, supponiamo, un solo lavoratore?

Il datore di lavoro dovrà provvedere a mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie a garantire la sicurezza del lavoratore nonché a tutelare se stesso dai profili di responsabilità civile e penale individuati dal Testo Unico in materia di sicurezza. Si ricorda infatti che il datore di lavoro è il responsabile dell’applicazione della normativa in materia di sicurezza in quanto soggetto avente potere decisionale e di spesa (art. 2 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Organizzare il servizio di prevenzione e protezione.

Il datore di lavoro deve quindi per prima cosa organizzare il servizio di prevenzione e protezione. Per adempiere a tale obbligo può decidere di svolgere egli stesso il ruolo di RSPP previa frequenza di specifici corsi di formazione oppure nominare un RSPP esterno. La seconda soluzione può risultare la più agevole vista la complessità della materia ed i numerosi adempimenti previsti dalla norma. Si consideri anche che la normativa vigente è in continuo aggiornamento anche attraverso l’emanazione di circolari non sempre facili da reperire.

L’unico lavoratore presente all’interno dell’azienda potrà autonominarsi RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza) e dovrà frequentare il relative corso di formazione della durata di 32 ore. Nel caso non volesse rivestire tale incarico, dovrà essere richiesto un RLS territoriale.

Altro adempimento riguarda l’effettuazione della valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento. Tale attività, vista la sua importanza, deve essere effettuata da un professionista avente adeguata esperienza nel settore di riferimento. Dovranno essere valutati tutti i fattori di rischio presenti all’interno dell’azienda e dovranno essere individuate tutte le misure atte a ridurre il rischio. Si procederà quindi alla redazione di una relazione tecnica riservata sulla quale vengono riportate le non conformità rilevate e le misure da adottare al fine di ripristinare le condizioni minime di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Nel caso in cui dalla valutazione del rischio emergesse che il lavoratore è esposto a rischi specifici (ad esempio rischio VDT, rischio chimico, rischio rumore etc.) dovrà essere nominato il Medico Competente. In tal caso, il lavoratore dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica in base al fattore di rischio al quale è esposto.

Dovranno essere predisposte delle procedure di esodo in caso di emergenza, planimetrie indicanti i percorsi di esodo e dovranno essere nominati e formati i lavoratori addetti al primo soccorso ed alla gestione delle emergenze/incendio. Tali incarichi possono essere assunti anche dal Datore di lavoro stesso che dovrà frequentare i relativi corsi di formazione. Sarà necessario installare un adeguato numero di presidi antincendio ed un pacchetto di medicazione. Il Datore di lavoro dovrà provvedere alla manutenzione (attraverso ditta specializzata) dei presidi antincendio e verificare periodicamente il contenuto del pacchetto di medicazione.

Nel caso in cui all’interno dell’azienda operassero ditte esterne, il Datore di Lavoro dovrà rendersi parte attiva nella predisposizione del DUVRI (Documento unico di valutazione del rischio interferenze) e nell’effettuare il coordinamento così come previsto dalla normative vigente.

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere custodita con cura all’interno dell’azienda e consegnata agli organi di vigilanza in caso di verifica. La stessa dovrà essere aggiornata come previsto dal Testo Unico o in occasione di modifiche rilevanti al processo produttivo.

Nel caso in cui l’attività fosse aperta al pubblico, si dovrà porre particolare attenzione agli spazi interessati da tale presenza al fine di evitare che soggetti esterni possano essere oggetto di infortuni (inciampo, contatto con parti meccaniche in movimento, scivolamento, etc.). Occorrerà quindi verificare con attenzione la segnaletica di sicurezza, l’illuminazione di emergenza nonché vietare l’accesso alle aree con particolari fattori di rischio (locali tecnici, macchinari vari, etc.).

A monte di quanto detto fin qui, dovrà essere garantita la conformità degli impianti e delle strutture.

Si riassumono di seguito gli obblighi previsti dal Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro per i negozi su strada:

  • Nomina del RSPP
  • Verifica degli ambienti di lavoro al fine di individuare rischi per il lavoratore e per i soggetti esterni.
  • Redazione del DVR
  • Nomina del Medico Competente se previsto a seguito della valutazione del rischio
  • Nomina degli addetti al primo soccorso e addetti antincendio e relativa formazione
  • Nomina del RLS e relativa formazione
  • Redazione delle procedure di emergenza e delle planimetrie di esodo
  • Installazione di un adeguato numero di presidi antincendio e di un pacchetto di medicazione
  • Installazione della segnaletica di sicurezza e segregazione delle aree a rischio specifico
  • Predisposizione del DUVRI se necessario

Si ricorda inoltre di porre attenzione alla presenza di locali seminterrati ed interrati destinati ad esempio a magazzino. Questi locali potrebbero infatti essere soggetti alla presenza di Radon. Nel caso in cui tali locali fossero presenti, sarà necessario provvedere ad effettuare dei campionamenti attraverso dosimetri al fine di escludere o comunque quantificare il gas Radon eventualmente presente.

Gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per i negozi su strada. 
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Ricerca un tecnico della prevenzione / ingegnere

Ricerca un tecnico della prevenzione/ingegnere

La Logica S.r.l. per il suo dipartimento di Medicina e Sicurezza sul lavoro, ricerca un tecnico della prevenzione/ingegnere da inserire nel settore della sicurezza sul lavoro.

Attività

– Check-up aziendali per la verifica delle condizioni di salute e sicurezza per i lavoratori nel rispetto della normativa in materia;
– proposte di azioni correttive e/o migliorative degli ambienti di lavoro e della sicurezza dei lavoratori;
– Redazione DVR e documenti di rischi specifici collegati;
– Redazione POS, PSC, DUVRI.PIANI DI SICUREZZA ecc….
– Erogazione corsi di formazione in materia specifica di salute e sicurezza

Si richiede:

– Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Ingegneria o altre discipline tecnico-scientifiche;
– conoscenza della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
– Buona conoscenza delle tecniche di valutazione del rischio e di rischi specifici;
– Disponibilità ad esecuzione sopralluoghi presso aziende clienti;

Si offre:

– Contratto assunzione;
– Sviluppo professionale;

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Logica Servizi

Sede Operativa – Servizi Tecnici – 
Via Vizzini 65, 00132 Roma
Tel: 06 45431710

Indirizzo email per assistenza e informazioni:
 info@logicaservizi.eu

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standard di sicurezza in Risonanza Magnetica - I nuovi standard della RM

I nuovi standard di sicurezza in RM

PREMESSA

Il 16 Marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo D.M. del 14 Gennaio 2021 “Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione”.

Il nuovo testo, contenente gli standard di sicurezza e impiego per le Risonanze Magnetiche, abroga di fatto il precedente D.M. del 10 Agosto 2018, ottimizzando gli aspetti di sicurezza.

Il legale rappresentante della struttura sanitaria configura come garante della sicurezza e della corretta applicazione del Decreto, massimizzando la tutela a carico di lavoratori e pazienti.

 

standard di sicurezza in Risonanza Magnetica - I nuovi standard della RM

Le risonanze magnetiche settoriali di nuova generazione, con campo magnetico non superiore a 0,5 tesla e con magnete non superconduttore, destinate all’esecuzione di esami diagnostici per lo studio delle grandi e piccole articolazioni degli arti (spalla, gomito, polso, mano, anca, ginocchio, caviglia, piede) e della biomeccanica vertebrale (in clino e in ortostasi) non sono soggette ad autorizzazione.

Le disposizioni di sicurezza relative alle apparecchiature RM Total Body invece, restano pressoché invariate rispetto al D.M. del 2018.

I nuovi standard della RM
I nuovi standard della RM
I nuovi standard della RM

LE PRINCIPALI NOVITA’

Di seguito i nuovi standard di sicurezza previsti dal D.M. del 14 Gennaio 2021, suddivisi punto per punto:

  • Apparecchiature RM mobili
    L’installazione di apparecchiature di risonanza magnetica è consentita presso strutture sanitarie pubbliche o private, autorizzate secondo i requisiti stabiliti a livello regionale, e comunque dotate di un’apparecchiatura di tomografia computerizzata, di un’apparecchiatura di radiologia convenzionale e di un ecografo.

Qualora una struttura disponga dei macchinari sopra citati, può dotarsi di apparecchiature RM mobili, le quali sono tuttavia da intendersi esclusivamente come temporanee e utilizzabili durante la manutenzione o la sostituzione di quelle fisse, per un periodo non superiore a un anno.

  • Zone ad accesso controllato e locali
    L’accesso del personale autorizzato alle zone RM è consentito attraverso un unico varco, sempre mediante l’impiego di un dispositivo di accesso personale (badge, chiave numerica, ecc.).      
    L’entrata nella zona ad accesso controllato deve essere regolamentata garantendo  la  valutazione  dei  rischi  per  i  portatori  di  dispositivi  cardiaci  e  il  divieto  di introduzione di oggetti ferromagnetici.
    La zona di rispetto deve essere interamente confinata all’interno del centro di diagnostica per immagini.

 

  • Garanzia e verifiche
    Deve essere predisposto ed aggiornato un programma di garanzia della qualità, redatto congiuntamente dal medico e dall’esperto responsabile, al fine di ottimizzare la prestazione diagnostica.  
    Il programma deve prevedere la registrazione delle prove di accettazione e dei controlli  di  qualità  periodici, con cadenza almeno semestrale (esclusa la Gabbia di Faraday che rimane con cadenza annuale)

 

  • Controlli di sicurezza
    Il regolamento di sicurezza deve essere redatto congiuntamente dall’esperto responsabile della sicurezza in RM e dal Medico responsabile della sicurezza clinica e dell’efficacia diagnostica dell’apparecchiatura RM.

 

  • Idoneità di approntamento delle installazioni mobili RM
    E’ responsabilità del datore di lavoro del sito ospitante garantire che l’approntamento di una apparecchiatura RM mobile risponda ai requisiti generali di garanzia previsti per le apparecchiature RM fisse.

 

  • Equipe RM
    Team composto da medico specialista in radiodiagnostica o in possesso di un diploma di specializzazione in una delle discipline equipollenti, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere e altri eventuali operatori sanitari coinvolti nell’applicazione degli standard di sicurezza e impiego delle apparecchiature RM.

All’equipe RM viene data la possibilità di compilare il questionario anamnestico, il quale viene però firmato dal medico responsabile o da medico radiologo delegato dal medico responsabile.

 

  • Questionario anamnestico
    Al fine di individuare possibili controindicazioni all’esame RM, il medico responsabile della sicurezza clinica dell’apparecchiatura deve predisporre un questionario anamnestico, firmato dal medico responsabile della prestazione diagnostica, il quale accerterà la regolarità delle risposte ed escluderà la presenza di possibili controindicazioni all’esame.

 

  • Apparecchiature non soggette ad autorizzazione
    Le apparecchiature a risonanza magnetica settoriali di nuova generazione, destinate all’esecuzione di esami diagnostici per lo studio delle articolazioni, degli arti e della biomeccanica vertebrale non sono soggette ad autorizzazione.

 

  • Trasmissione della documentazione tecnica
    La struttura sanitaria entro 60 giorni dall’avvenuta installazione dell’apparecchiatura RM, per il tramite del legale rappresentante, comunica alla Regione di appartenenza il completo soddisfacimento degli obblighi previsti, trasmettendo la relativa documentazione tecnica.

 

  • Paziente in stato di gravidanza
    Viene introdotto un nuovo approccio nella gestione della paziente in stato di gravidanza accertata o presunta, dove particolare attenzione è rivolta alla giustificazione dell’esame nei confronti sia della paziente che del nascituro.
    La paziente sarà preventivamente informata sui possibili rischi dell’esame.
standard di sicurezza in Risonanza Magnetica - I nuovi standard della RM
I nuovi standard della RM
I nuovi standard della RM

CONCLUSIONI

Il Decreto recupera, nella quasi totalità, lo scheletro del DM del 2018, apportando poche modifiche ma fondamentali, come la delineazione in maniera più chiara delle responsabilità e dei ruoli nella diagnostica per immagini, tra cui:

1) Deve essere garantita la presenza fisica del medico responsabile, in assenza di quest’ultimo, del medico radiologo (il quale deve essere delegato dal medico responsabile) nel centro di diagnostica per immagini;

2) In caso venisse delegato, dal medico responsabile, il medico radiologo diverrebbe il responsabile della sicurezza clinica delle attrezzature e degli esami RM.

Successivamente all’installazione dell’apparecchiatura RM, entro 60 giorni, il legale rappresentante della struttura sanitaria comunica il completo soddisfacimento degli obblighi previsti dall’attuale normativa.

In caso di strutture sanitarie in cui sono già istallate e operanti apparecchiature RM, il tempo di adeguamento alle disposizioni è 6 mesi dalla entrata in vigore del presente DM.

Il presente decreto è entrato in vigore il 15 Aprile 2021.

Sono state revisionate le Appendici all’interno del D.M.:

Appendice 1 – Esempio di modulo di anamnesi e consenso informato per esame di Risonanza Magnetica (da stampare obbligatoriamente fronte/retro)

Appendice 2 – Esempio di scheda di accesso

 

DI COSA CI OCCUPIAMO

In materia di Risonanza Magnetica la LOGICA SERVIZI offre i seguenti servizi:

  • Analisi e verifica dei luoghi di lavoro

  • Progetto di fattibilità

  • Progetto strutturale dei carichi

  • Progettazione barriere protettive

  • Sorveglianza fisica

  • Incarico Esperto Responsabile

  • Controlli di qualità

  • Verifica della gabbia di Faraday

Per ulteriori informazioni o per richiedere un preventivo gratuito contatta la nostra segreteria al numero 06/45431710 – 06/45431711 o scrivi a segreteria@logicaservizi.eu

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Il nuovo Protocollo COVID per i luoghi di lavoro

Il nuovo Protocollo COVID per i luoghi di lavoro

Il nuovo Protocollo COVID per i luoghi di lavoro

Premessa

Il 6 Aprile 2021, esattamente dopo un anno, è stato aggiornato il Protocollo COVID per i luoghi di lavoro.

Cos’è il Protocollo COVID?

Si tratta di un documento in cui vengono enunciati i requisiti minimi affinché le aziende possano continuare a lavorare nonostante la pandemia in corso.

E’ bene premettere che tale Protocollo non riguarda gli ambienti di lavoro sanitari, i cantieri ed il trasporto pubblico, per i quali sono stati predisposti Protocolli specifici.

In origine, il 14 Marzo 2020, appena entrati nel primissimo lockdown, il Governo decise di elaborare, assieme alle Parti Sociali, un documento con il fine precipuo di garantire il proseguo in sicurezza delle attività lavorative ed il contenimento della diffusione del virus durante l’espletamento delle stesse.

Il Protocollo dettò poche ma fondamentali regole che, salvo un piccolo aggiornamento del 24 Aprile 2020, è rimasto in vigore fino ad oggi.

Ad inizio Aprile 2021, il Governo ha incontrato di nuovo le Parti Sociali per aggiornare ulteriormente il Protocollo.
Il testo è stato semplificato, reso più chiaro anche ad un occhio non tecnico e sono state risolte alcune incongruenze presenti nelle versioni precedenti.

Il contenuto del Protocollo

Il Governo, come nelle versioni precedenti, raccomanda la modalità del lavoro agile, l’incentivare le ferie ed i congedi retribuiti, la sospensione dei reparti aziendali non essenziali e la limitazione degli spostamenti all’interno dei reparti produttivi.

Di seguito i punti salienti.

INFORMAZIONE

L’azienda deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda (clienti, visitatori, manutentori, corrieri, ecc.) delle disposizioni delle Autorità mediante idonea cartellonistica.

L’ingresso è vietato per chi abbia una temperatura corporea > 37,5°, sintomi influenzali, provenga da zone a rischio o abbia avuto contatti con soggetti positivi negli ultimi 14 giorni.

I lavoratori sono obbligati ad indossare, in base alla valutazione dei rischi, mascherine chirurgiche o dispositivi protettivi di tipo superiore (es. FFP2/FFP3).

Le mascherine di comunità (in tessuto o fatte in casa) possono essere utilizzate solo dai visitatori.

Il nuovo Protocollo COVID per i luoghi di lavoro 1

INGRESSO IN AZIENDA

Chiunque entri in azienda (lavoratore o visitatore) può essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.
Ne consegue che la misurazione della temperatura corporea non è obbligatoria, salvo casi specifici (es. strutture sanitarie o cantieri).

I visitatori devono utilizzare servizi igienici diversi da quelli dei lavoratori.

Minuistero della salute - Il nuovo Protocollo COVID per i luoghi di lavoro

RIAMMISSIONE AL LAVORO DOPO POSITIVITA’

Il lavoratore precedentemente positivo può tornare sul posto di lavoro secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute del 12 Ottobre 2020, ovvero dopo 10 giorni + tampone negativo.

I lavoratori positivi per più di 21 giorni devono presentare un tampone negativo antigenico o molecolare.

I lavoratori che durante la positività hanno subìto un ricovero ospedaliero, prima della riammissione al lavoro, devono essere visitati dal Medico Competente.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

Le aziende che vogliono continuare a lavorare devono garantire una pulizia giornaliera dei luoghi di lavoro (incluse maniglie, tastiere, schermi touch, distributori snack) ed una sanificazione periodica.

In caso di positività di un lavoratore si deve procedere con la sanificazione prevista dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 Febbraio 2020, n. 5443.
Tradotto: detergenti neutri + varechina o alcol ≥ 70%.

SPAZI COMUNI

Gli spazi comuni (spogliatoi, mense, aree snack) sono contingentate, deve essere garantita una ventilazione continua dei locali ed il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone presenti.

Deve essere prevista la sanificazione degli spogliatoi dopo ogni turno lavorativo.

TRASFERTE DI LAVORO E CORSI DI FORMAZIONE

Le trasferte nazionali e internazionali sono consentite, ma si richiede una stretta collaborazione tra Datore di lavoro, R.S.P.P. e Medico Competente, al fine di valutare la tipologia di trasferta e l’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

Le riunioni in presenza non sono consentite, a meno che i partecipanti siano impossibilitati ad un collegamento a distanza o vi siano condizioni di necessità o urgenza.

I corsi in materia di salute e sicurezza sono sempre consentiti in presenza (antincendio, primo soccorso, preposto, ecc.).

I corsi di formazione aziendale sono consentiti solo all’interno dell’azienda e mai al di fuori della stessa.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Se un lavoratore sviluppa una temperatura corporea > 37,5° o sintomi simil-influenzali, deve essere munito di mascherina chirurgica (ove già non lo fosse), essere accompagnato in un locale isolato e ben ventilato, e avvertire immediatamente la A.S.L. di competenza o il proprio medico di base.

SORVEGLIANZA SANITARIA E COMITATO COVID-19

La sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente non deve interrompersi in quanto può intercettare eventuali casi di positività.

Il medico competente ha l’obbligo di individuare la presenza di eventuali soggetti fragili ovvero soggetti particolarmente sensibili ad una potenziale infezione (malati oncologici, con diabete, immunodepressi, ecc.).

Deve essere istituito in azienda un Comitato COVID comprensivo delle principali figure di sicurezza, solitamente composto da Datore di lavoro, Medico Competente, R.S.P.P. e R.L.S., con il fine di confrontarsi in merito alla gestione del virus all’interno del contesto lavorativo, proporre nuove procedure operative e di emergenza, individuare punti di forza e punti critici.

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Il nuovo Protocollo COVID per i luoghi di lavoro

Il nuovo Protocollo COVID per i luoghi di lavoro 
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SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - covid 19

Sicurezza negli Ambienti di Lavoro in piena pandemia da SARS-CoV-2 (Coronavirus)

Tra un lockdown e l’altro, la sicurezza negli ambienti di lavoro durante la pandemia è diventato un argomento molto delicato e al centro dell’attenzione di tutti noi.

Un tema che scotta come la fronte di chi non ha il Covid, ma la rabbia comprensibile di dover fermare le proprie attività per cause di forza maggiore.

Chi invece prosegue anche in zona rossa deve sapere che in questi frangenti le misure di sicurezza sono ancora più urgenti. Lo sono sempre, con e senza virus, ma in questa circostanza lo sono ancora di più.

Ecco perché è cruciale conoscere bene le norme che bisogna rispettare per proseguire nelle proprie attività lavorative, senza rischiare le conseguenze dei contagi e delle sanzioni previste in caso di non conformità.

In questo articolo, scritto da professionisti della sicurezza negli ambienti di lavoro, puoi prendere visione di tutte quelle misure preventive che ogni datore di lavoro deve osservare per legge.

Gli obblighi del datore di lavoroSICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - covid 19

Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi SARS-CoV-2 presenti in azienda, nonché l’obbligo e il dovere di mettere in sicurezza gli ambienti frequentati da dipendenti e persone che usufruiscono dei servizi.

Questo prescrive l’art. 2087 del Codice Civile e l’art. 28 del D. Lgs. 81/08.

E ancora, nella Circolare n. 22 del 20/05/2020 l’INAIL riconosce il contagio da coronavirus come infortunio sul lavoro, attribuendo, quindi, al datore di lavoro le responsabilità di osservare tutte le norme di sicurezza, procedure, segnaletica e dispositivi di protezione, ecc.

Sicurezza negli ambienti di lavoro: come difendersi da una pandemia che ha stravolto la nostra economia.

La pandemia da SARS-CoV-2 – che ci ha stravolto la vita in ogni suo aspetto quotidiano, esistenziale ed emotivo – ha portato anche una pesante depressione dell’economia nazionale.

Le chiusure parziali e/o totali, previste dai vari provvedimenti presi come misura emergenziale per fermare il contagio, mettono continuamente a dura prova piccoli e grandi imprenditori.

A subire il colpo più duro sono tutte quelle attività professionali e produttive non ritenute primarie per i cittadini, costrette quindi a sospendere il lavoro, piombando nel silenzio fino ai prossimi risvolti.

Come sappiamo, invece, le aziende che producono beni e servizi ritenuti di prima necessità, possono proseguire nelle loro attività, nonostante la quarantena.

Malgrado ciò – e anche durante le riaperture che prevedono la prosecuzione del lavoro per tutti  – ci sono delle precauzioni da rispettare: D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi), procedure per i lavoratori, cartellonistica e tutti gli allegati richiesti dalle normative vigenti in materia di SARS-CoV-2, evidenziati nel Protocollo Anti-Contagio.

Logica Servizi – grazie al suo pool di esperti – può effettuare la valutazione del rischio biologico da SARS-CoV-2 in tutti i settori lavorativi.

D.V.R. – Documento di Valutazione del Rischio

 Il virus SARS-CoV-2 è entrato a pieno titolo nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo, e come oggetto di valutazione del rischio nei luoghi di lavoro.

Quindi, non basta solo osservare le misure preventive prescritte per legge. I datori di lavoro sono chiamati ad aggiornare il Documento di Valutazione del Rischio, alla luce della situazione sanitaria attuale dopo un’accurata analisi dei rischi in azienda.

Il documento di valutazione del rischio è un documento imprescindibile per la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro, attraverso il quale il datore di lavoro assolve all’obbligo di prendere tutte le misure preventive per tutelare i dipendenti e le persone che, per qualsiasi ragione, frequentino gli ambienti di lavoro.

Provvedere al DVR – realizzato nel modo corretto – è in primis una garanzia (sul piano legale e produttivo) per il datore di lavoro che, altrimenti, può subire le conseguenze di eventuali incidenti sul luogo di lavoro.

Il DVR si aggiorna entro 30 giorni dal manifestarsi di situazioni precise: cambiamenti nell’organizzazione aziendale, infortuni, esiti emersi in seguito a risultati evidenziati dalla sorveglianza sanitaria o da indagini tecniche dei rischi.

È obbligo del datore di lavoro considerare tutte le possibili cause di rischio o danno per i dipendenti, non da ultimo il rischio biologico da virus SARS-CoV-2.

L’aggiornamento del D.V.R. è implicitamente connesso con il Protocollo Anti-Contagio per la tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro.

 Protocollo Sicurezza Covid 19 Aziende e Cantieri

Il Protocollo Anti-Contagio è stato realizzato per garantire ai dipendenti di lavorare in tutta sicurezza, e ai datori di lavoro per orientarsi al meglio lungo un percorso minato e sconosciuto.

Il Protocollo contiene una premessa e 13 punti che dettano le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Per lo stesso fine, il 24/04/2020 è stato realizzato il Protocollo anti-contagio SARS-CoV-2 nei cantieri edili, “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili”.

In sostanza, i punti salienti per quanto riguarda la sicurezza negli ambienti di lavoro aziendali, in questo caso, riguardano l’informazione, l’ingresso in azienda, la pulizia e la sanificazione degli ambienti, la sorveglianza sanitaria, l’uso corretto delle mascherine. 

Obbligo di informazione: Cartellonistica e Disposizioni Anti-Contagio

Le misure anti-contagio prevedono che nei locali aziendali siano presenti depliant informativi e apposita cartellonistica per informare dipendenti, e persone che vi transitano, delle disposizioni emanate dalle Autorità in materia di contrasto e contenimento del virus: 

  • divieto di lasciare la propria abitazione con febbre > 37,5° e/o altri sintomi influenzali
  • divieto di accesso nei locali aziendali se ci sono stati contatti con persone positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti
  • obbligo di mantenere la distanza interpersonale di 1 metro e di comunicare eventuali sintomi simil-influenzali.

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Il controllo della temperatura prima di accedere in azienda

Per garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro è altresì obbligatorio sottoporre tutti – sia i lavoratori sia i visitatori – al controllo della della temperatura corporea.

Non si accede in azienda nel caso in cui si registrasse una temperatura superiore ai 37,5°. E in caso di febbre, la persona dovrà sostare in una stanza isolata con mascherina chirurgica e non filtrante FFP1/FFP2/FFP3.

Se richiesto, l’azienda dovrà collaborare con l’autorità sanitaria per la ricostruzione di eventuali “contatti stretti” da parte della persona contagiata.

Sanificazione degli ambienti di lavoro

Il Protocollo prevede la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti di lavoro, compresi gli strumenti di lavoro (come schermi touch, mouse e tastiere ecc.).

Ma da non confondere pulizia con sanificazione.In questo articolo, scritto da professionisti della sicurezza negli ambienti di lavoro,

La pulizia si effettua attraverso acqua e/o detergenti per eliminare lo sporco superficiale, mentre la sanificazione riguarda tutte quelle operazioni che rimuovono anche i microrganismi patogeni, normalmente non rimosse con la semplice pulizia.       

Obbligo dell’azienda distribuire detergenti per le mani e garantire la costante ventilazione dei locali.

I dipendenti devono sempre rispettare la distanza interpersonale, utilizzare dei D.P.I. preposti e adeguati al tipo di attività (Dispositivi di Protezione Individuale), e lavare le mani frequentemente.

Sorveglianza sanitaria per la sicurezza negli ambienti di lavoro

Il medico competente si occupa della sorveglianza sanitaria in azienda, di verificare l’idoneità del lavoratore e la possibile presenza di casi sospetti di SARS-CoV-2.

La sorveglianza avviene per mezzo di visite mediche relative alle assunzioni/inizio attività lavorativa, in occasione di cambio mansione, alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti, al rientro da malattia superiore a 60 giorni continuativi.

Sono tante altre le misure previste dal Protocollo di Sicurezza Anti-Contagio cui bisogna aderire e che conviene approfondire per la propria tutela.

A questo proposito, Logica Servizi può supportarti con servizi specifici per le aziende che comprendono il D.V.R., le procedure per i lavoratori, cartellonistica e tutti gli allegati richiesti dalle normative vigenti in materia di SARS-CoV-2.

 

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Sicurezza negli Ambienti di Lavoro in piena pandemia da SARS-CoV-2 (Coronavirus)

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Documento di Valutazione dei Rischi DVR

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): cosa deve contenere il documento previsto dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) – è un documento che il datore di lavoro deve predisporre per legge, come prescritto dal Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza sul Lavoro.

Il documento deve contenere l’analisi dei rischi associati alle attività lavorative, le misure preventive e i dispositivi di protezione predisposti. Ma non solo.

I punti da osservare sono diversi, tutti fondamentali per evitare le pesanti sanzioni (anche penali) che rischia chi non si mette in regola come previsto dal decreto legislativo 81/08.

Ecco perché in questo articolo-guida vogliamo chiarire bene ogni punto che devi osservare per fornire un Documento di Valutazione dei Rischi completo e dettagliato.

Il Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza 81/08

Nel Testo Unico (D.lgs 81/08) – testo che regola la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro – sono riportati gli adempimenti che devono essere rispettati a norma di legge.

Il testo del decreto evidenzia molteplici aspetti legati alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, interventi da adottare per tutelare la loro salute durante lo svolgimento della attività.

Un’evoluzione fondamentale rispetto al passato riguarda il focus sulla prevenzione, e quindi l’obbligo della valutazione preventiva dei rischi presenti in azienda.

Di conseguenza, dopo l’analisi, devono essere programmati e adottati tutti gli interventi necessari per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutte le imprese, gli enti e nella pubblica amministrazione, nei settori sia pubblici sia privati.

Nel Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza sono contenuti tutti i punti che il datore di lavoro deve rispettare, e che riguardano:

  • lo studio della Valutazione dei Rischi
  • l’individuazione del Responsabile della Sicurezza (RSPP) e dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS),
  • la formazione e l’addestramento delle squadre addette alle Emergenze
  • la progettazione di un Piano di Emergenza e Antincendio
  • la nomina di un Medico Competente e di tutti i componenti esperti di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

La Valutazione dei Rischi

Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi associati allo svolgimento delle attività lavorative, inerenti a:

  • attrezzature di lavoro
  • sostanze o miscele chimiche impiegate
  • rischi legati allo stress lavoro-correlato
  • rischi delle dipendenti in stato di gravidanza
  • rischi relativi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.

Cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e cosa deve contenere?

La Valutazione dei Rischi è un punto fondamentale del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e prevede la redazione del Documento sulla Valutazione dei Rischi (DVR) per la salute (malattie) e la sicurezza (infortuni) dei lavoratori.

La relazione si concentra sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, e deve esporre tutti i criteri presi in esame per la valutazione stessa.

“Il documento deve essere predisposto non oltre i 90 giorni dall’avvio delle attività di ogni unità produttiva in cui si trova a operare almeno un dipendente.”

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 4

La Valutazione dei Rischi

Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi associati allo svolgimento delle attività lavorative, inerenti a:

  • attrezzature di lavoro
  • sostanze o miscele chimiche impiegate
  • rischi legati allo stress lavoro-correlato
  • rischi delle dipendenti in stato di gravidanza
  • rischi relativi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
  •  

Il Documento sulla Valutazione dei Rischi deve indicare:

  • le misure preventive e di protezione adottate
  • i dispositivi di protezione individuali
  • il programma delle misure per preservare e garantire migliorie alla sicurezza nel tempo
  • analisi delle procedure per attuare le misure di sicurezza
  • ruoli aziendali qualificati e competenti, preposti alla loro attuazione
  • nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha collaborato alla valutazione del rischio
  • l’esplicita descrizione delle mansioni che possono esporre i dipendenti ai rischi connessi, e che richiedono una opportuna formazione, competenze professionali ed esperienza.

Nel documento devono esserci anche i dettagli sui rischi specifici: rischi elettrici, rischio incendio, rischi chimici e biologici, rischi ambientali, rischi da esposizione ad agenti cancerogeni, esposizione a campi elettromagnetici, rischi connessi all’esposizione al rumore.

Nel Documento di Valutazione dei Rischi devono essere indicati anche i nominativi delle figure che ricoprono ruoli fondamentali in azienda:

  • il datore di lavoro
  • il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
  • il medico competente
  • il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), o quello territoriale (RLST).

Contattaci subito, se hai bisogno di assistenza e supporto per essere conforme alla normativa che regola la sicurezza sul lavoro.

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Il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) 2 - logica servizi

Di cosa ci occupiamo?

Logica Servizi si occupa di tutta la gestione delle necessità derivanti dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, offrendo consulenze e servizi per le aziende, fra i quali:

  • Valutazione dei rischi: elaborazione e sistemi di controllo per misure preventive e protettive
    Lgs. 81/08 – Consulenza per l’individuazione dei fattori di rischio, delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente.
  • Analisi Rischio Chimico e Biologico
    Garanzia di controllo del rischio per l’operatore alle esposizioni. Attività focalizzata nel garantire il massimo rispetto delle concentrazioni e/o dei limiti di esposizione per tutte le sostanze tossiche e comunque pericolose.
    Monitoraggio degli agenti biologici aerodispersi, misurazione e valutazione del grado di contaminazione microbiologica delle superfici
  • Analisi del microclima
    Assicurare le idonee condizioni ambientali agli operatori
  • Analisi del rumore
    Misurazione dell’esposizione e valutazione del rischio rumore, valutazione del rumore negli ambienti di lavoro
  • Movimentazione manuale dei carichi
  • Vibrazioni
  • Analisi del rischio Elettrico
  • Valutazione scariche atmosferiche
  • Stress da lavoro correlato
  • Informazione e Formazione
    Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/08 e formazione del personale in materia di sicurezza e di salute in riferimento alla specifica mansione e posto di lavoro di cui all’art 37 del D.Lgs 81/08.
  • Elaborazione DVR / DUVRI / POS / PSC
  • Assunzione incarico di RSPP / CSP / CSEf

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Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 81

Logica Servizi offre la possibilità di ricevere assistenza per quanto riguarda la valutazione dei rischi all’interno dell’azienda attraverso figure professionali specializzate in materia. Richiedi una consulenza gratuita ed affidati ai nostri esperti.

La Logica srls opera da oltre 20 anni nel campo della Sicurezza del Lavoro, fornendo tutti i servizi legati alla sicurezza sui posti di lavoro. La Logica é Centro Accreditato per la formazione e tutti i corsi sono CERTIFICATI anche direttamente nelle sedi Aziendali. Grazie alla collaborazione di professionisti, Enti di formazione , la Logica srls rappresenta un partner ideale per Assistere la tua azienda ed i tuoi Lavoratori.

Per avere maggiori informazioni o richiedere un preventivo, contattaci al numero: 06. 45431710; o invia un’email a: info@logicaservizi.eu.

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