Gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per i negozi su strada

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Gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per i negozi su strada

Spesso si crede che le aziende con pochi lavoratori non sianoGli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per i negozi su strada soggette a quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. Il Decreto tuttavia e’ molto chiaro in merito a questo. Li dove ci sia anche un solo lavoratore scattano gli obblighi previsti dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro.

All’atto pratico, in cosa si traduce questo per il datore di lavoro di un’azienda con, supponiamo, un solo lavoratore?

Il datore di lavoro dovrà provvedere a mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie a garantire la sicurezza del lavoratore nonché a tutelare se stesso dai profili di responsabilità civile e penale individuati dal Testo Unico in materia di sicurezza. Si ricorda infatti che il datore di lavoro è il responsabile dell’applicazione della normativa in materia di sicurezza in quanto soggetto avente potere decisionale e di spesa (art. 2 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

Organizzare il servizio di prevenzione e protezione.

Il datore di lavoro deve quindi per prima cosa organizzare il servizio di prevenzione e protezione. Per adempiere a tale obbligo può decidere di svolgere egli stesso il ruolo di RSPP previa frequenza di specifici corsi di formazione oppure nominare un RSPP esterno. La seconda soluzione può risultare la più agevole vista la complessità della materia ed i numerosi adempimenti previsti dalla norma. Si consideri anche che la normativa vigente è in continuo aggiornamento anche attraverso l’emanazione di circolari non sempre facili da reperire.

L’unico lavoratore presente all’interno dell’azienda potrà autonominarsi RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza) e dovrà frequentare il relative corso di formazione della durata di 32 ore. Nel caso non volesse rivestire tale incarico, dovrà essere richiesto un RLS territoriale.

Altro adempimento riguarda l’effettuazione della valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento. Tale attività, vista la sua importanza, deve essere effettuata da un professionista avente adeguata esperienza nel settore di riferimento. Dovranno essere valutati tutti i fattori di rischio presenti all’interno dell’azienda e dovranno essere individuate tutte le misure atte a ridurre il rischio. Si procederà quindi alla redazione di una relazione tecnica riservata sulla quale vengono riportate le non conformità rilevate e le misure da adottare al fine di ripristinare le condizioni minime di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Nel caso in cui dalla valutazione del rischio emergesse che il lavoratore è esposto a rischi specifici (ad esempio rischio VDT, rischio chimico, rischio rumore etc.) dovrà essere nominato il Medico Competente. In tal caso, il lavoratore dovrà essere sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica in base al fattore di rischio al quale è esposto.

Dovranno essere predisposte delle procedure di esodo in caso di emergenza, planimetrie indicanti i percorsi di esodo e dovranno essere nominati e formati i lavoratori addetti al primo soccorso ed alla gestione delle emergenze/incendio. Tali incarichi possono essere assunti anche dal Datore di lavoro stesso che dovrà frequentare i relativi corsi di formazione. Sarà necessario installare un adeguato numero di presidi antincendio ed un pacchetto di medicazione. Il Datore di lavoro dovrà provvedere alla manutenzione (attraverso ditta specializzata) dei presidi antincendio e verificare periodicamente il contenuto del pacchetto di medicazione.

Nel caso in cui all’interno dell’azienda operassero ditte esterne, il Datore di Lavoro dovrà rendersi parte attiva nella predisposizione del DUVRI (Documento unico di valutazione del rischio interferenze) e nell’effettuare il coordinamento così come previsto dalla normative vigente.

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere custodita con cura all’interno dell’azienda e consegnata agli organi di vigilanza in caso di verifica. La stessa dovrà essere aggiornata come previsto dal Testo Unico o in occasione di modifiche rilevanti al processo produttivo.

Nel caso in cui l’attività fosse aperta al pubblico, si dovrà porre particolare attenzione agli spazi interessati da tale presenza al fine di evitare che soggetti esterni possano essere oggetto di infortuni (inciampo, contatto con parti meccaniche in movimento, scivolamento, etc.). Occorrerà quindi verificare con attenzione la segnaletica di sicurezza, l’illuminazione di emergenza nonché vietare l’accesso alle aree con particolari fattori di rischio (locali tecnici, macchinari vari, etc.).

A monte di quanto detto fin qui, dovrà essere garantita la conformità degli impianti e delle strutture.

Si riassumono di seguito gli obblighi previsti dal Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di lavoro per i negozi su strada:

  • Nomina del RSPP
  • Verifica degli ambienti di lavoro al fine di individuare rischi per il lavoratore e per i soggetti esterni.
  • Redazione del DVR
  • Nomina del Medico Competente se previsto a seguito della valutazione del rischio
  • Nomina degli addetti al primo soccorso e addetti antincendio e relativa formazione
  • Nomina del RLS e relativa formazione
  • Redazione delle procedure di emergenza e delle planimetrie di esodo
  • Installazione di un adeguato numero di presidi antincendio e di un pacchetto di medicazione
  • Installazione della segnaletica di sicurezza e segregazione delle aree a rischio specifico
  • Predisposizione del DUVRI se necessario

Si ricorda inoltre di porre attenzione alla presenza di locali seminterrati ed interrati destinati ad esempio a magazzino. Questi locali potrebbero infatti essere soggetti alla presenza di Radon. Nel caso in cui tali locali fossero presenti, sarà necessario provvedere ad effettuare dei campionamenti attraverso dosimetri al fine di escludere o comunque quantificare il gas Radon eventualmente presente.

Gli adempimenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per i negozi su strada. 
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Ricerca un tecnico della prevenzione / ingegnere

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La Logica S.r.l. per il suo dipartimento di Medicina e Sicurezza sul lavoro, ricerca un tecnico della prevenzione/ingegnere da inserire nel settore della sicurezza sul lavoro.

Attività

– Check-up aziendali per la verifica delle condizioni di salute e sicurezza per i lavoratori nel rispetto della normativa in materia;
– proposte di azioni correttive e/o migliorative degli ambienti di lavoro e della sicurezza dei lavoratori;
– Redazione DVR e documenti di rischi specifici collegati;
– Redazione POS, PSC, DUVRI.PIANI DI SICUREZZA ecc….
– Erogazione corsi di formazione in materia specifica di salute e sicurezza

Si richiede:

– Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Ingegneria o altre discipline tecnico-scientifiche;
– conoscenza della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.);
– Buona conoscenza delle tecniche di valutazione del rischio e di rischi specifici;
– Disponibilità ad esecuzione sopralluoghi presso aziende clienti;

Si offre:

– Contratto assunzione;
– Sviluppo professionale;

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Logica Servizi

Sede Operativa – Servizi Tecnici – 
Via Vizzini 65, 00132 Roma
Tel: 06 45431710

Indirizzo email per assistenza e informazioni:
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standard di sicurezza in Risonanza Magnetica - I nuovi standard della RM

I nuovi standard di sicurezza in RM

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PREMESSA

Il 16 Marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo D.M. del 14 Gennaio 2021 “Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica settoriali non soggette ad autorizzazione”.

Il nuovo testo, contenente gli standard di sicurezza e impiego per le Risonanze Magnetiche, abroga di fatto il precedente D.M. del 10 Agosto 2018, ottimizzando gli aspetti di sicurezza.

Il legale rappresentante della struttura sanitaria configura come garante della sicurezza e della corretta applicazione del Decreto, massimizzando la tutela a carico di lavoratori e pazienti.

 

standard di sicurezza in Risonanza Magnetica - I nuovi standard della RM

Le risonanze magnetiche settoriali di nuova generazione, con campo magnetico non superiore a 0,5 tesla e con magnete non superconduttore, destinate all’esecuzione di esami diagnostici per lo studio delle grandi e piccole articolazioni degli arti (spalla, gomito, polso, mano, anca, ginocchio, caviglia, piede) e della biomeccanica vertebrale (in clino e in ortostasi) non sono soggette ad autorizzazione.

Le disposizioni di sicurezza relative alle apparecchiature RM Total Body invece, restano pressoché invariate rispetto al D.M. del 2018.

I nuovi standard della RM
I nuovi standard della RM
I nuovi standard della RM

LE PRINCIPALI NOVITA’

Di seguito i nuovi standard di sicurezza previsti dal D.M. del 14 Gennaio 2021, suddivisi punto per punto:

  • Apparecchiature RM mobili
    L’installazione di apparecchiature di risonanza magnetica è consentita presso strutture sanitarie pubbliche o private, autorizzate secondo i requisiti stabiliti a livello regionale, e comunque dotate di un’apparecchiatura di tomografia computerizzata, di un’apparecchiatura di radiologia convenzionale e di un ecografo.

Qualora una struttura disponga dei macchinari sopra citati, può dotarsi di apparecchiature RM mobili, le quali sono tuttavia da intendersi esclusivamente come temporanee e utilizzabili durante la manutenzione o la sostituzione di quelle fisse, per un periodo non superiore a un anno.

  • Zone ad accesso controllato e locali
    L’accesso del personale autorizzato alle zone RM è consentito attraverso un unico varco, sempre mediante l’impiego di un dispositivo di accesso personale (badge, chiave numerica, ecc.).      
    L’entrata nella zona ad accesso controllato deve essere regolamentata garantendo  la  valutazione  dei  rischi  per  i  portatori  di  dispositivi  cardiaci  e  il  divieto  di introduzione di oggetti ferromagnetici.
    La zona di rispetto deve essere interamente confinata all’interno del centro di diagnostica per immagini.

 

  • Garanzia e verifiche
    Deve essere predisposto ed aggiornato un programma di garanzia della qualità, redatto congiuntamente dal medico e dall’esperto responsabile, al fine di ottimizzare la prestazione diagnostica.  
    Il programma deve prevedere la registrazione delle prove di accettazione e dei controlli  di  qualità  periodici, con cadenza almeno semestrale (esclusa la Gabbia di Faraday che rimane con cadenza annuale)

 

  • Controlli di sicurezza
    Il regolamento di sicurezza deve essere redatto congiuntamente dall’esperto responsabile della sicurezza in RM e dal Medico responsabile della sicurezza clinica e dell’efficacia diagnostica dell’apparecchiatura RM.

 

  • Idoneità di approntamento delle installazioni mobili RM
    E’ responsabilità del datore di lavoro del sito ospitante garantire che l’approntamento di una apparecchiatura RM mobile risponda ai requisiti generali di garanzia previsti per le apparecchiature RM fisse.

 

  • Equipe RM
    Team composto da medico specialista in radiodiagnostica o in possesso di un diploma di specializzazione in una delle discipline equipollenti, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere e altri eventuali operatori sanitari coinvolti nell’applicazione degli standard di sicurezza e impiego delle apparecchiature RM.

All’equipe RM viene data la possibilità di compilare il questionario anamnestico, il quale viene però firmato dal medico responsabile o da medico radiologo delegato dal medico responsabile.

 

  • Questionario anamnestico
    Al fine di individuare possibili controindicazioni all’esame RM, il medico responsabile della sicurezza clinica dell’apparecchiatura deve predisporre un questionario anamnestico, firmato dal medico responsabile della prestazione diagnostica, il quale accerterà la regolarità delle risposte ed escluderà la presenza di possibili controindicazioni all’esame.

 

  • Apparecchiature non soggette ad autorizzazione
    Le apparecchiature a risonanza magnetica settoriali di nuova generazione, destinate all’esecuzione di esami diagnostici per lo studio delle articolazioni, degli arti e della biomeccanica vertebrale non sono soggette ad autorizzazione.

 

  • Trasmissione della documentazione tecnica
    La struttura sanitaria entro 60 giorni dall’avvenuta installazione dell’apparecchiatura RM, per il tramite del legale rappresentante, comunica alla Regione di appartenenza il completo soddisfacimento degli obblighi previsti, trasmettendo la relativa documentazione tecnica.

 

  • Paziente in stato di gravidanza
    Viene introdotto un nuovo approccio nella gestione della paziente in stato di gravidanza accertata o presunta, dove particolare attenzione è rivolta alla giustificazione dell’esame nei confronti sia della paziente che del nascituro.
    La paziente sarà preventivamente informata sui possibili rischi dell’esame.
standard di sicurezza in Risonanza Magnetica - I nuovi standard della RM
I nuovi standard della RM
I nuovi standard della RM

CONCLUSIONI

Il Decreto recupera, nella quasi totalità, lo scheletro del DM del 2018, apportando poche modifiche ma fondamentali, come la delineazione in maniera più chiara delle responsabilità e dei ruoli nella diagnostica per immagini, tra cui:

1) Deve essere garantita la presenza fisica del medico responsabile, in assenza di quest’ultimo, del medico radiologo (il quale deve essere delegato dal medico responsabile) nel centro di diagnostica per immagini;

2) In caso venisse delegato, dal medico responsabile, il medico radiologo diverrebbe il responsabile della sicurezza clinica delle attrezzature e degli esami RM.

Successivamente all’installazione dell’apparecchiatura RM, entro 60 giorni, il legale rappresentante della struttura sanitaria comunica il completo soddisfacimento degli obblighi previsti dall’attuale normativa.

In caso di strutture sanitarie in cui sono già istallate e operanti apparecchiature RM, il tempo di adeguamento alle disposizioni è 6 mesi dalla entrata in vigore del presente DM.

Il presente decreto è entrato in vigore il 15 Aprile 2021.

Sono state revisionate le Appendici all’interno del D.M.:

Appendice 1 – Esempio di modulo di anamnesi e consenso informato per esame di Risonanza Magnetica (da stampare obbligatoriamente fronte/retro)

Appendice 2 – Esempio di scheda di accesso

 

DI COSA CI OCCUPIAMO

In materia di Risonanza Magnetica la LOGICA SERVIZI offre i seguenti servizi:

  • Analisi e verifica dei luoghi di lavoro

  • Progetto di fattibilità

  • Progetto strutturale dei carichi

  • Progettazione barriere protettive

  • Sorveglianza fisica

  • Incarico Esperto Responsabile

  • Controlli di qualità

  • Verifica della gabbia di Faraday

Per ulteriori informazioni o per richiedere un preventivo gratuito contatta la nostra segreteria al numero 06/45431710 – 06/45431711 o scrivi a segreteria@logicaservizi.eu

standard di sicurezza in Risonanza Magnetica - I nuovi standard della RM

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Il nuovo Protocollo COVID per i luoghi di lavoro

Il nuovo Protocollo COVID per i luoghi di lavoro

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Il nuovo Protocollo COVID per i luoghi di lavoro

Premessa

Il 6 Aprile 2021, esattamente dopo un anno, è stato aggiornato il Protocollo COVID per i luoghi di lavoro.

Cos’è il Protocollo COVID?

Si tratta di un documento in cui vengono enunciati i requisiti minimi affinché le aziende possano continuare a lavorare nonostante la pandemia in corso.

E’ bene premettere che tale Protocollo non riguarda gli ambienti di lavoro sanitari, i cantieri ed il trasporto pubblico, per i quali sono stati predisposti Protocolli specifici.

In origine, il 14 Marzo 2020, appena entrati nel primissimo lockdown, il Governo decise di elaborare, assieme alle Parti Sociali, un documento con il fine precipuo di garantire il proseguo in sicurezza delle attività lavorative ed il contenimento della diffusione del virus durante l’espletamento delle stesse.

Il Protocollo dettò poche ma fondamentali regole che, salvo un piccolo aggiornamento del 24 Aprile 2020, è rimasto in vigore fino ad oggi.

Ad inizio Aprile 2021, il Governo ha incontrato di nuovo le Parti Sociali per aggiornare ulteriormente il Protocollo.
Il testo è stato semplificato, reso più chiaro anche ad un occhio non tecnico e sono state risolte alcune incongruenze presenti nelle versioni precedenti.

Il contenuto del Protocollo

Il Governo, come nelle versioni precedenti, raccomanda la modalità del lavoro agile, l’incentivare le ferie ed i congedi retribuiti, la sospensione dei reparti aziendali non essenziali e la limitazione degli spostamenti all’interno dei reparti produttivi.

Di seguito i punti salienti.

INFORMAZIONE

L’azienda deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda (clienti, visitatori, manutentori, corrieri, ecc.) delle disposizioni delle Autorità mediante idonea cartellonistica.

L’ingresso è vietato per chi abbia una temperatura corporea > 37,5°, sintomi influenzali, provenga da zone a rischio o abbia avuto contatti con soggetti positivi negli ultimi 14 giorni.

I lavoratori sono obbligati ad indossare, in base alla valutazione dei rischi, mascherine chirurgiche o dispositivi protettivi di tipo superiore (es. FFP2/FFP3).

Le mascherine di comunità (in tessuto o fatte in casa) possono essere utilizzate solo dai visitatori.

Il nuovo Protocollo COVID per i luoghi di lavoro 1

INGRESSO IN AZIENDA

Chiunque entri in azienda (lavoratore o visitatore) può essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.
Ne consegue che la misurazione della temperatura corporea non è obbligatoria, salvo casi specifici (es. strutture sanitarie o cantieri).

I visitatori devono utilizzare servizi igienici diversi da quelli dei lavoratori.

Minuistero della salute - Il nuovo Protocollo COVID per i luoghi di lavoro

RIAMMISSIONE AL LAVORO DOPO POSITIVITA’

Il lavoratore precedentemente positivo può tornare sul posto di lavoro secondo quanto stabilito dalla Circolare del Ministero della Salute del 12 Ottobre 2020, ovvero dopo 10 giorni + tampone negativo.

I lavoratori positivi per più di 21 giorni devono presentare un tampone negativo antigenico o molecolare.

I lavoratori che durante la positività hanno subìto un ricovero ospedaliero, prima della riammissione al lavoro, devono essere visitati dal Medico Competente.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

Le aziende che vogliono continuare a lavorare devono garantire una pulizia giornaliera dei luoghi di lavoro (incluse maniglie, tastiere, schermi touch, distributori snack) ed una sanificazione periodica.

In caso di positività di un lavoratore si deve procedere con la sanificazione prevista dalla Circolare del Ministero della Salute del 22 Febbraio 2020, n. 5443.
Tradotto: detergenti neutri + varechina o alcol ≥ 70%.

SPAZI COMUNI

Gli spazi comuni (spogliatoi, mense, aree snack) sono contingentate, deve essere garantita una ventilazione continua dei locali ed il distanziamento di almeno 1 metro tra le persone presenti.

Deve essere prevista la sanificazione degli spogliatoi dopo ogni turno lavorativo.

TRASFERTE DI LAVORO E CORSI DI FORMAZIONE

Le trasferte nazionali e internazionali sono consentite, ma si richiede una stretta collaborazione tra Datore di lavoro, R.S.P.P. e Medico Competente, al fine di valutare la tipologia di trasferta e l’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

Le riunioni in presenza non sono consentite, a meno che i partecipanti siano impossibilitati ad un collegamento a distanza o vi siano condizioni di necessità o urgenza.

I corsi in materia di salute e sicurezza sono sempre consentiti in presenza (antincendio, primo soccorso, preposto, ecc.).

I corsi di formazione aziendale sono consentiti solo all’interno dell’azienda e mai al di fuori della stessa.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Se un lavoratore sviluppa una temperatura corporea > 37,5° o sintomi simil-influenzali, deve essere munito di mascherina chirurgica (ove già non lo fosse), essere accompagnato in un locale isolato e ben ventilato, e avvertire immediatamente la A.S.L. di competenza o il proprio medico di base.

SORVEGLIANZA SANITARIA E COMITATO COVID-19

La sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente non deve interrompersi in quanto può intercettare eventuali casi di positività.

Il medico competente ha l’obbligo di individuare la presenza di eventuali soggetti fragili ovvero soggetti particolarmente sensibili ad una potenziale infezione (malati oncologici, con diabete, immunodepressi, ecc.).

Deve essere istituito in azienda un Comitato COVID comprensivo delle principali figure di sicurezza, solitamente composto da Datore di lavoro, Medico Competente, R.S.P.P. e R.L.S., con il fine di confrontarsi in merito alla gestione del virus all’interno del contesto lavorativo, proporre nuove procedure operative e di emergenza, individuare punti di forza e punti critici.

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Il nuovo Protocollo COVID per i luoghi di lavoro

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SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - covid 19

Sicurezza negli Ambienti di Lavoro in piena pandemia da SARS-CoV-2 (Coronavirus)

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Tra un lockdown e l’altro, la sicurezza negli ambienti di lavoro durante la pandemia è diventato un argomento molto delicato e al centro dell’attenzione di tutti noi.

Un tema che scotta come la fronte di chi non ha il Covid, ma la rabbia comprensibile di dover fermare le proprie attività per cause di forza maggiore.

Chi invece prosegue anche in zona rossa deve sapere che in questi frangenti le misure di sicurezza sono ancora più urgenti. Lo sono sempre, con e senza virus, ma in questa circostanza lo sono ancora di più.

Ecco perché è cruciale conoscere bene le norme che bisogna rispettare per proseguire nelle proprie attività lavorative, senza rischiare le conseguenze dei contagi e delle sanzioni previste in caso di non conformità.

In questo articolo, scritto da professionisti della sicurezza negli ambienti di lavoro, puoi prendere visione di tutte quelle misure preventive che ogni datore di lavoro deve osservare per legge.

Gli obblighi del datore di lavoroSICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO - covid 19

Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi SARS-CoV-2 presenti in azienda, nonché l’obbligo e il dovere di mettere in sicurezza gli ambienti frequentati da dipendenti e persone che usufruiscono dei servizi.

Questo prescrive l’art. 2087 del Codice Civile e l’art. 28 del D. Lgs. 81/08.

E ancora, nella Circolare n. 22 del 20/05/2020 l’INAIL riconosce il contagio da coronavirus come infortunio sul lavoro, attribuendo, quindi, al datore di lavoro le responsabilità di osservare tutte le norme di sicurezza, procedure, segnaletica e dispositivi di protezione, ecc.

Sicurezza negli ambienti di lavoro: come difendersi da una pandemia che ha stravolto la nostra economia.

La pandemia da SARS-CoV-2 – che ci ha stravolto la vita in ogni suo aspetto quotidiano, esistenziale ed emotivo – ha portato anche una pesante depressione dell’economia nazionale.

Le chiusure parziali e/o totali, previste dai vari provvedimenti presi come misura emergenziale per fermare il contagio, mettono continuamente a dura prova piccoli e grandi imprenditori.

A subire il colpo più duro sono tutte quelle attività professionali e produttive non ritenute primarie per i cittadini, costrette quindi a sospendere il lavoro, piombando nel silenzio fino ai prossimi risvolti.

Come sappiamo, invece, le aziende che producono beni e servizi ritenuti di prima necessità, possono proseguire nelle loro attività, nonostante la quarantena.

Malgrado ciò – e anche durante le riaperture che prevedono la prosecuzione del lavoro per tutti  – ci sono delle precauzioni da rispettare: D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi), procedure per i lavoratori, cartellonistica e tutti gli allegati richiesti dalle normative vigenti in materia di SARS-CoV-2, evidenziati nel Protocollo Anti-Contagio.

Logica Servizi – grazie al suo pool di esperti – può effettuare la valutazione del rischio biologico da SARS-CoV-2 in tutti i settori lavorativi.

D.V.R. – Documento di Valutazione del Rischio

 Il virus SARS-CoV-2 è entrato a pieno titolo nell’elenco degli agenti biologici che possono causare malattie infettive nell’uomo, e come oggetto di valutazione del rischio nei luoghi di lavoro.

Quindi, non basta solo osservare le misure preventive prescritte per legge. I datori di lavoro sono chiamati ad aggiornare il Documento di Valutazione del Rischio, alla luce della situazione sanitaria attuale dopo un’accurata analisi dei rischi in azienda.

Il documento di valutazione del rischio è un documento imprescindibile per la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro, attraverso il quale il datore di lavoro assolve all’obbligo di prendere tutte le misure preventive per tutelare i dipendenti e le persone che, per qualsiasi ragione, frequentino gli ambienti di lavoro.

Provvedere al DVR – realizzato nel modo corretto – è in primis una garanzia (sul piano legale e produttivo) per il datore di lavoro che, altrimenti, può subire le conseguenze di eventuali incidenti sul luogo di lavoro.

Il DVR si aggiorna entro 30 giorni dal manifestarsi di situazioni precise: cambiamenti nell’organizzazione aziendale, infortuni, esiti emersi in seguito a risultati evidenziati dalla sorveglianza sanitaria o da indagini tecniche dei rischi.

È obbligo del datore di lavoro considerare tutte le possibili cause di rischio o danno per i dipendenti, non da ultimo il rischio biologico da virus SARS-CoV-2.

L’aggiornamento del D.V.R. è implicitamente connesso con il Protocollo Anti-Contagio per la tutela della sicurezza negli ambienti di lavoro.

 Protocollo Sicurezza Covid 19 Aziende e Cantieri

Il Protocollo Anti-Contagio è stato realizzato per garantire ai dipendenti di lavorare in tutta sicurezza, e ai datori di lavoro per orientarsi al meglio lungo un percorso minato e sconosciuto.

Il Protocollo contiene una premessa e 13 punti che dettano le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Per lo stesso fine, il 24/04/2020 è stato realizzato il Protocollo anti-contagio SARS-CoV-2 nei cantieri edili, “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili”.

In sostanza, i punti salienti per quanto riguarda la sicurezza negli ambienti di lavoro aziendali, in questo caso, riguardano l’informazione, l’ingresso in azienda, la pulizia e la sanificazione degli ambienti, la sorveglianza sanitaria, l’uso corretto delle mascherine. 

Obbligo di informazione: Cartellonistica e Disposizioni Anti-Contagio

Le misure anti-contagio prevedono che nei locali aziendali siano presenti depliant informativi e apposita cartellonistica per informare dipendenti, e persone che vi transitano, delle disposizioni emanate dalle Autorità in materia di contrasto e contenimento del virus: 

  • divieto di lasciare la propria abitazione con febbre > 37,5° e/o altri sintomi influenzali
  • divieto di accesso nei locali aziendali se ci sono stati contatti con persone positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti
  • obbligo di mantenere la distanza interpersonale di 1 metro e di comunicare eventuali sintomi simil-influenzali.

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Il controllo della temperatura prima di accedere in azienda

Per garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro è altresì obbligatorio sottoporre tutti – sia i lavoratori sia i visitatori – al controllo della della temperatura corporea.

Non si accede in azienda nel caso in cui si registrasse una temperatura superiore ai 37,5°. E in caso di febbre, la persona dovrà sostare in una stanza isolata con mascherina chirurgica e non filtrante FFP1/FFP2/FFP3.

Se richiesto, l’azienda dovrà collaborare con l’autorità sanitaria per la ricostruzione di eventuali “contatti stretti” da parte della persona contagiata.

Sanificazione degli ambienti di lavoro

Il Protocollo prevede la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti di lavoro, compresi gli strumenti di lavoro (come schermi touch, mouse e tastiere ecc.).

Ma da non confondere pulizia con sanificazione.In questo articolo, scritto da professionisti della sicurezza negli ambienti di lavoro,

La pulizia si effettua attraverso acqua e/o detergenti per eliminare lo sporco superficiale, mentre la sanificazione riguarda tutte quelle operazioni che rimuovono anche i microrganismi patogeni, normalmente non rimosse con la semplice pulizia.       

Obbligo dell’azienda distribuire detergenti per le mani e garantire la costante ventilazione dei locali.

I dipendenti devono sempre rispettare la distanza interpersonale, utilizzare dei D.P.I. preposti e adeguati al tipo di attività (Dispositivi di Protezione Individuale), e lavare le mani frequentemente.

Sorveglianza sanitaria per la sicurezza negli ambienti di lavoro

Il medico competente si occupa della sorveglianza sanitaria in azienda, di verificare l’idoneità del lavoratore e la possibile presenza di casi sospetti di SARS-CoV-2.

La sorveglianza avviene per mezzo di visite mediche relative alle assunzioni/inizio attività lavorativa, in occasione di cambio mansione, alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti, al rientro da malattia superiore a 60 giorni continuativi.

Sono tante altre le misure previste dal Protocollo di Sicurezza Anti-Contagio cui bisogna aderire e che conviene approfondire per la propria tutela.

A questo proposito, Logica Servizi può supportarti con servizi specifici per le aziende che comprendono il D.V.R., le procedure per i lavoratori, cartellonistica e tutti gli allegati richiesti dalle normative vigenti in materia di SARS-CoV-2.

 

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Sicurezza negli Ambienti di Lavoro in piena pandemia da SARS-CoV-2 (Coronavirus)

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Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Documento di Valutazione dei Rischi DVR

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Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): cosa deve contenere il documento previsto dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro?

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) – è un documento che il datore di lavoro deve predisporre per legge, come prescritto dal Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza sul Lavoro.

Il documento deve contenere l’analisi dei rischi associati alle attività lavorative, le misure preventive e i dispositivi di protezione predisposti. Ma non solo.

I punti da osservare sono diversi, tutti fondamentali per evitare le pesanti sanzioni (anche penali) che rischia chi non si mette in regola come previsto dal decreto legislativo 81/08.

Ecco perché in questo articolo-guida vogliamo chiarire bene ogni punto che devi osservare per fornire un Documento di Valutazione dei Rischi completo e dettagliato.

Il Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza 81/08

Nel Testo Unico (D.lgs 81/08) – testo che regola la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro – sono riportati gli adempimenti che devono essere rispettati a norma di legge.

Il testo del decreto evidenzia molteplici aspetti legati alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, interventi da adottare per tutelare la loro salute durante lo svolgimento della attività.

Un’evoluzione fondamentale rispetto al passato riguarda il focus sulla prevenzione, e quindi l’obbligo della valutazione preventiva dei rischi presenti in azienda.

Di conseguenza, dopo l’analisi, devono essere programmati e adottati tutti gli interventi necessari per migliorare la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutte le imprese, gli enti e nella pubblica amministrazione, nei settori sia pubblici sia privati.

Nel Testo Unico sulla Salute e sulla Sicurezza sono contenuti tutti i punti che il datore di lavoro deve rispettare, e che riguardano:

  • lo studio della Valutazione dei Rischi
  • l’individuazione del Responsabile della Sicurezza (RSPP) e dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS),
  • la formazione e l’addestramento delle squadre addette alle Emergenze
  • la progettazione di un Piano di Emergenza e Antincendio
  • la nomina di un Medico Competente e di tutti i componenti esperti di Salute e Sicurezza sul Lavoro.

La Valutazione dei Rischi

Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi associati allo svolgimento delle attività lavorative, inerenti a:

  • attrezzature di lavoro
  • sostanze o miscele chimiche impiegate
  • rischi legati allo stress lavoro-correlato
  • rischi delle dipendenti in stato di gravidanza
  • rischi relativi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.

Cos’è il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e cosa deve contenere?

La Valutazione dei Rischi è un punto fondamentale del Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e prevede la redazione del Documento sulla Valutazione dei Rischi (DVR) per la salute (malattie) e la sicurezza (infortuni) dei lavoratori.

La relazione si concentra sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, e deve esporre tutti i criteri presi in esame per la valutazione stessa.

“Il documento deve essere predisposto non oltre i 90 giorni dall’avvio delle attività di ogni unità produttiva in cui si trova a operare almeno un dipendente.”

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 4

La Valutazione dei Rischi

Il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi associati allo svolgimento delle attività lavorative, inerenti a:

  • attrezzature di lavoro
  • sostanze o miscele chimiche impiegate
  • rischi legati allo stress lavoro-correlato
  • rischi delle dipendenti in stato di gravidanza
  • rischi relativi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
  •  

Il Documento sulla Valutazione dei Rischi deve indicare:

  • le misure preventive e di protezione adottate
  • i dispositivi di protezione individuali
  • il programma delle misure per preservare e garantire migliorie alla sicurezza nel tempo
  • analisi delle procedure per attuare le misure di sicurezza
  • ruoli aziendali qualificati e competenti, preposti alla loro attuazione
  • nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha collaborato alla valutazione del rischio
  • l’esplicita descrizione delle mansioni che possono esporre i dipendenti ai rischi connessi, e che richiedono una opportuna formazione, competenze professionali ed esperienza.

Nel documento devono esserci anche i dettagli sui rischi specifici: rischi elettrici, rischio incendio, rischi chimici e biologici, rischi ambientali, rischi da esposizione ad agenti cancerogeni, esposizione a campi elettromagnetici, rischi connessi all’esposizione al rumore.

Nel Documento di Valutazione dei Rischi devono essere indicati anche i nominativi delle figure che ricoprono ruoli fondamentali in azienda:

  • il datore di lavoro
  • il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
  • il medico competente
  • il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), o quello territoriale (RLST).

Contattaci subito, se hai bisogno di assistenza e supporto per essere conforme alla normativa che regola la sicurezza sul lavoro.

Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 Roma
Tel: 06 45431710

Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu

Il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) 2 - logica servizi

Di cosa ci occupiamo?

Logica Servizi si occupa di tutta la gestione delle necessità derivanti dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, offrendo consulenze e servizi per le aziende, fra i quali:

  • Valutazione dei rischi: elaborazione e sistemi di controllo per misure preventive e protettive
    Lgs. 81/08 – Consulenza per l’individuazione dei fattori di rischio, delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente.
  • Analisi Rischio Chimico e Biologico
    Garanzia di controllo del rischio per l’operatore alle esposizioni. Attività focalizzata nel garantire il massimo rispetto delle concentrazioni e/o dei limiti di esposizione per tutte le sostanze tossiche e comunque pericolose.
    Monitoraggio degli agenti biologici aerodispersi, misurazione e valutazione del grado di contaminazione microbiologica delle superfici
  • Analisi del microclima
    Assicurare le idonee condizioni ambientali agli operatori
  • Analisi del rumore
    Misurazione dell’esposizione e valutazione del rischio rumore, valutazione del rumore negli ambienti di lavoro
  • Movimentazione manuale dei carichi
  • Vibrazioni
  • Analisi del rischio Elettrico
  • Valutazione scariche atmosferiche
  • Stress da lavoro correlato
  • Informazione e Formazione
    Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/08 e formazione del personale in materia di sicurezza e di salute in riferimento alla specifica mansione e posto di lavoro di cui all’art 37 del D.Lgs 81/08.
  • Elaborazione DVR / DUVRI / POS / PSC
  • Assunzione incarico di RSPP / CSP / CSEf

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Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 81

Logica Servizi offre la possibilità di ricevere assistenza per quanto riguarda la valutazione dei rischi all’interno dell’azienda attraverso figure professionali specializzate in materia. Richiedi una consulenza gratuita ed affidati ai nostri esperti.

La Logica srls opera da oltre 20 anni nel campo della Sicurezza del Lavoro, fornendo tutti i servizi legati alla sicurezza sui posti di lavoro. La Logica é Centro Accreditato per la formazione e tutti i corsi sono CERTIFICATI anche direttamente nelle sedi Aziendali. Grazie alla collaborazione di professionisti, Enti di formazione , la Logica srls rappresenta un partner ideale per Assistere la tua azienda ed i tuoi Lavoratori.

Per avere maggiori informazioni o richiedere un preventivo, contattaci al numero: 06. 45431710; o invia un’email a: info@logicaservizi.eu.

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Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Cosa deve contenere il documento previsto dal Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro?
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Documento di Valutazione Rischi Roma

 

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certificare la Sicurezza nei Negozi e negli Uffici

Cosa fare per garantire e certificare la Sicurezza nei Negozi e negli Uffici

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certificare la Sicurezza nei Negozi e negli Uffici

Cosa fare per garantire e certificare la Sicurezza nei Negozi e negli Uffici? Mai come in questo momento di crisi e di emergenza sanitaria la sicurezza nei negozi e negli uffici, ma più in generale la sicurezza sul lavoro e la valutazione dei rischi, diventano un valore imprescindibile sia per i dipendenti, sia per i datori di lavoro.  Non a caso, i responsabili degli uffici e i titolari dei negozi vogliono regolarizzare la loro posizione, affidandosi a professionisti capaci di esaminare e gestire tutti gli aspetti coinvolti (e i più tecnici), per garantire e certificare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Oltre a essere un dovere, ci si vuole proteggere dai rischi che si possono correre in ogni ambiente di lavoro, con un occhio ben aperto e puntato alla rassicurante prevenzione delle cose fatte bene.

Soprattutto di questi tempi, di grandi stravolgimenti causati dalla pandemia, negozi e uffici avvertono forte la necessità di tutelarsi dalle conseguenze delle nuove minacce virali che negli ultimi mesi hanno aperto altre crepe (ben più profonde) nel nostro tessuto socio-economico, prevenendo con rigorose procedure i rischi di malattie professionali, incidenti e infortuni.

Mettere in sicurezza la propria azienda, sia essa un ufficio o un negozio, non è solo un obbligo ma anche l’unico modo per lavorare e produrre in un ambiente sicuro e a prova di normativa, in un contesto attuale già fin troppo critico. Ma vediamo cosa significa sicurezza sul lavoro, e come ci si può mettere al riparo dai problemi che potrebbero insorgere e causare danno alle persone e all’ambiente.

Cosa significa Sicurezza sul Lavoro? Sicurezza nei negozi? Sicurezza negli uffici?

Sicurezza sul lavoro significa garantire tutela e protezione attraverso provvedimenti che prevengano i rischi legati alle attività lavorative.  Il concetto può sembrare troppo generico, anche se chiaramente allude al significato più immediato. Ma se si volesse andare più a fondo nella questione, verrebbe da chiedersi:certificare la Sicurezza nei Negozi e negli Uffici

  • come si mette in sicurezza un ambiente di lavoro?
  • come si concretizza, di fatto, la sicurezza sul lavoro?
  • quali procedure implica?
  • quali sono le figure protagoniste della sicurezza in azienda?
  • e quali sono gli adempimenti a carico del datore di lavoro previsti dal decreto legislativo 81 del 2008?

Da un punto di vista normativo, dobbiamo prendere come riferimento il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.lgs 81/08) che – con i suoi 306 articoli e oltre 50 allegati – ne mette in luce i punti salienti e le figure responsabili. 

certificare la Sicurezza nei Negozi e negli Uffici Testo Unico Sicurezza sul Lavoro – Il Decreto Legislativo 81/2008 

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro si basa su principi quali:

  • la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza
  • l’eliminazione o riduzione dei rischi
  • la sostituzione dei rischi alla fonte
  • l’utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro
  • i controlli sanitari periodici dei lavoratori
  • la programmazione, l’attuazione e la vigilanza sull’applicazione di misure di sicurezza adatte.

E inoltre, definisce le figure coinvolte:

  • Datore di Lavoro
  • Medico Competente
  • Dirigente per la Sicurezza sul lavoro
  • Preposto per la Sicurezza sul lavoro
  • Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione o RSPP
  • Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione o ASPP
  • Addetti alla gestione delle emergenze (incendio e primo soccorso)

Come mettere in sicurezza il tuo negozio o ufficio 

Tanti datori di lavoro di piccole e medie imprese con l’obiettivo di regolarizzare la loro posizione (come da D.Lgs. 81/08) in merito alla sicurezza nei negozi e negli uffici, delegano professionisti ed esperti con competenze tecniche specifiche, anche per quanto riguarda la stesura del Documento di Valutazione dei Rischi e di altri eventuali documenti.  Per favorire la regolarizzazione degli uffici fino a 9 lavoratori e per negozi sotto i 400 Mq. e/o meno di 9 lavoratori, Logica Servizi ha costruito un nuovo pacchetto che comprende:certificare la Sicurezza nei Negozi e negli Uffici 1

●     Sopralluogo in Azienda

●     Ricerca della Documentazione

●     Consulenza Sicurezza in Azienda

●     Realizzazione del DVR Generale

che include:

●     Valutazione Rischio Rumore

●     Valutazione Rischio Chimico

●     Valutazione Rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi

●     Valutazione Rischio Stress Lavoro-Correlato

●     Piano di Emergenza

●     Cartellonistica di Sicurezza

●     Moduli, Nomine e Verbali di Sicurezza

Pacchetto Sicurezza sul Lavoro

Speciale “Uffici e Negozi”

Logica Servizi e tutto il suo pool di professionisti, hanno deciso di venire incontro a tutte le piccole e medie imprese creando per loro un pacchetto ad-hoc per la Gestione della Sicurezza sul lavoro

Cosa fare per garantire e certificare la Sicurezza nei Negozi e negli Uffici.
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Valutazione del rischio da SARS-CoV-2 (coronavirus)

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Valutazione del rischio da SARS-CoV-2 (coronavirus)

L’art. 2087 del Codice Civile e l’art. 28 del D. Lgs. 81/08 impongono al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi presenti in azienda.
Come anche citato dal noto Magistrato Raffaele Guariniello, la valutazione del rischio da SARS-CoV-2 rientra tra gli obblighi del datore di lavoro per qualunque tipologia di attività.
L’INAIL riconosce, tramite la Circolare n. 22 del 20/05/2020, il contagio da coronavirus come infortunio sul lavoro evidenziando eventuali responsabilità nella mancata osservanza di tutte le norme di sicurezza, procedure, segnaletica e dispositivi di protezione, ecc.
Logica Servizi, grazie al suo pool di esperti, può effettuare la valutazione del rischio biologico da SARS-CoV-2 in tutti i settori lavorativi.
Il pacchetto comprende il D.V.R., le procedure per i lavoratori, cartellonistica e tutti gli allegati richiesti dalle normative vigenti in materia di SARS-CoV-2.

Inserisci i tuoi dati e richiedi la Valutazione del rischio da SARS-CoV-2 (coronavirus)

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Valutazione del rischio da SARS-CoV-2
Valutazione del rischio da SARS-CoV-2

Valutazione del rischio da SARS-CoV-2 (coronavirus)
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COVID-19 Il contenimento nei cantieri edili

COVID-19: Il contenimento nei cantieri edili

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COVID-19 Il contenimento nei cantieri edili

​COVID-19: Il contenimento nei cantieri edili

Con la pubblicazione del D.P.C.M. 17 Maggio 2020 siamo entrati in quella che può essere considerata la fase della convivenza col virus.

Molte sono le differenze rispetto al precedente D.P.C.M. 26 Aprile 2020 il quale, ad oggi, sembra solo un lontano ricordo.

Nel precedente articolo abbiamo affrontato le novità apportate dal Protocollo condiviso del 14 Marzo 2020 (aggiornato dal Protocollo condiviso del 24 Aprile 2020) il quale, in estrema sintesi, rappresenta un valido vademecum generale in materia di contenimento del virus SARS-CoV-2 all’interno dei luoghi di lavoro non sanitari.

Lo stesso giorno di Aprile, il 24/04/2020, sono state emanate delle linee guida più specifiche in materia di cantieri edili; il suddetto documento prende il nome di “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili” (prima versione datata 19 Marzo 2020).

Chi scrive tiene a sottolineare come, nel presente articolo, sia stato volutamente lasciato lo stesso layout del precedente per garantire un miglior confronto delle misure previste dal Protocollo generale e quelle previste dal Protocollo per i cantieri edili.

Il Protocollo anti-contagio SARS-CoV-2 nei cantieri edili

Il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili” sottolinea come il COVID-19 rappresenti un rischio biologico generico e quindi, un rischio a cui è esposta tutta la popolazione.

In ambito lavorativo ovviamente, per quanto non venga esplicitamente riportato, si parla della cosiddetta “assunzione del rischio”: in parole povere “quanto rischio sono disposto ad accettare per lavorare?”.
La popolazione che, al momento, è rinchiusa dentro casa e rispetta scrupolosamente la quarantena (o almeno dovrebbe) è sicuramente esposta ad un rischio minore rispetto a chi tutte le mattine si alza per andare a lavoro: il tragitto sui mezzi pubblici, il lavorare insieme ad altre persone sono solo alcune delle esposizioni a cui le persone obbligate a casa non sono suscettibili.

Non per questo però, gli edili devono essere mandati in trincea senza le dovute misure di tutela: il fine ultimo di questo protocollo condiviso, è proprio quello di garantire a questa categoria di lavorare in sicurezza con precauzioni che, se rispettate diligentemente, abbattono notevolmente l’esposizione al virus SARS-CoV-2.

Ovviamente, il Protocollo anti-contagio deve essere applicato rispettando l’evoluzione normativa che le condizioni di emergenza sanitaria stanno richiedendo.

Il Protocollo per i cantieri edili è composto da una Premessa e da 9 punti specifici, così sintetizzabili.

Premessa

  • Smart working: tutte le attività che possono essere svolte da casa, si svolgono presso il proprio domicilio (il protocollo si riferisce a quelle attività di supporto al cantiere come la segreteria ed, in parte, gli uffici tecnici);
  • Incentivare ferie e congedi retribuiti;
  • Sospendere le lavorazioni non indispensabili che non compromettono le opere già realizzate;
  • Utilizzo di D.P.I. nel caso non sia rispettabile la distanza interpersonale di 1 metro;
  • Il C.S.E. integra il P.S.C. con le misure di contenimento anti-contagio apportate;
  • Il committente ha sempre l’obbligo di vigilare che, all’interno del proprio cantiere, le misure di contenimento apportate vengano effettivamente rispettate;
  • Sanificare periodicamente i luoghi di lavoro;
  • Limitare gli spostamenti a quelli essenziali all’interno ed all’esterno del cantiere.

I già citati 9 punti del Protocollo vertono su:

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, attraverso apposita cartellonistica informa, tutti i lavoratori e chiunque a vario titolo si appresta nel cantiere, delle disposizioni anti-contagio, ovvero:

  • Divieto di lasciare il proprio domicilio in condizioni di febbre > 37,5° e/o altri sintomi influenzali;
  • Divieto di accesso al cantiere nelle condizioni di cui al punto precedente e/o avendo avuto contatti con persone positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti;
  • Mantenere la distanza interpersonale di 1 metro e comunicare eventuali sintomi simil-influenzali.

INGRESSO IN CANTIERE

Le persone (termine volutamente generico per identificare sia i lavoratori che il personale esterno) devono essere sottoposte al controllo della temperatura corporea per poter effettuare l’accesso ai locali del cantiere.       
Nel caso un soggetto presenti febbre >37,5° l’accesso al cantiere è negato, verrà isolato in una stanza priva di personale, fornito di mascherine chirurgiche o facciali filtranti senza valvola FFP2/FFP3 e contatterà il proprio medico curante e/o l’Autorità Sanitaria.     

Curiosità:

La temperatura corporea di un soggetto viene considerata a tutti gli effetti un “trattamento di dati personali” per cui dovranno essere applicate anche le disposizioni del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo della privacy), ovvero l’informativa del trattamento dei dati che, in alcuni casi, può essere fornita anche oralmente.
In merito alla registrazione, cartacea o digitale, della temperatura corporea il Garante della Privacy si è espresso chiaramente e, a tal proposito, ha previsto:

  • Nel caso in cui un lavoratore abbia una temperatura corporea >37,5°, il suo dato deve essere registrato, anche al fine di documentare il diniego ai locali del cantiere;
  • Nel caso in cui una persona esterna (cliente, fornitore, manutentore, ecc.) abbia una temperatura corporea >37,5° l’accesso ai locali del cantiere è vietato ma non si deve registrare il dato.

Ove possibile, scaglionare l’ingresso e l’uscita delle persone, al fine di non creare assembramenti.

E’ fortemente raccomandato prevedere un percorso di entrata ed un percorso di uscita per ottemperare a quanto sopra affermato.

Per i fornitori invece, devono essere ottimizzati i percorsi e le modalità di ingresso al fine di diminuire il contatto con i propri lavoratori e gli accessi in cantiere.    
Quanto appena detto deve essere integrato in appendice nel P.S.C.

Se possibile, l’autista deve restare all’interno del proprio mezzo di trasporto; in caso contrario (es. carico e scarico merci) deve essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro.   
L’utilizzo di D.P.I. (mascherine chirurgiche o facciali filtranti senza valvola FFP2/FFP3) non è espressamente scritto all’interno del Protocollo ma resta fortemente raccomandato.

I servizi igienici dei lavoratori non possono essere utilizzati dai fornitori/trasportatori; per quest’ultimi devono essere installati dei servizi igienici dedicati e garantire un’adeguata pulizia giornaliera.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia previsto un servizio di trasporto organizzato per raggiungere il cantiere sede delle lavorazioni, deve essere garantita la sicurezza dei lavoratori lungo tutto il tragitto.

Deve essere valutata, per evitare affollamenti in luoghi chiusi (es. furgoni e/o bus), la possibilità che ogni lavoratore possa raggiungere il cantiere con il proprio mezzo riconoscendo, ovviamente, aumenti temporanei di indennità specifiche.

Assicurare la pulizia delle maniglie delle portiere, dei finestrini, del volante, del cambio e di tutte le superfici maggiormente a contatto con il lavoratore mediante idonei detergenti.

Mantenere una corretta aerazione naturale all’interno dei mezzi di trasporto.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE

Qui occorre fare una premessa doverosa: chi scrive sente spesso sovrapporre ed utilizzare come sinonimi i termini “pulizia” e “sanificazione”.

Quando parliamo di pulizia ci riferiamo all’insieme di operazioni necessarie per rimuovere il cosiddetto “sporco grossolano” (polvere, grasso, olio, liquidi in genere, ecc.). 
E’ una fase preliminare alla sanificazione, attuata tramite rimozione manuale o meccanica con l’ausilio di acqua e/o detergenti. 

Per sanificazione invece intendiamo l’insieme delle operazioni atte a rimuovere anche i microrganismi patogeni dalle superfici del nostro luogo di lavoro che normalmente non vengono eliminati tramite la semplice pulizia.        
Gli standard di igiene, ovviamente, variano dal tipo di attività che si effettua.

Il Protocollo prevede una pulizia giornaliera ed una sanificazione periodica degli ambienti di lavoro comprese cabine dei mezzi di lavoro, aree comuni, tastiere dei distributori di bevande.

La periodicità della sanificazione si rimanda al datore di lavoro il quale la stabilisce in base all’utilizzo ed alle caratteristiche dei locali e/o dei mezzi di lavoro, previa consultazione dell’RSPP, del Medico competente e dell’RLS.

Nel caso di mense e spogliatoi la sanificazione prevista è almeno giornaliera.

L’azienda è obbligata a distribuire idonei mezzi detergenti per le mani, per la pulizia delle superfici ed a garantire una continua ventilazione dei locali del cantiere mentre i lavoratori sono tenuti, oltre al rispetto della distanza interpersonale, all’utilizzo dei D.P.I. e ad un frequente lavaggio delle mani.

La Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute identifica chiaramente le misure di igiene e pulizia tanto per gli ambienti sanitari, quanto per gli ambienti non sanitari.

D.P.I. – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L’utilizzo dei D.P.I. in cantiere è obbligatorio in tutti quei casi in cui non sia possibile rispettare la distanza interpersonale di sicurezza di 1 metro.   
Nei casi di cui al punto precedente è obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica o facciali filtranti oltre che, per esempio, di tute da lavoro, cuffie, occhiali, guanti.

Il P.S.C. deve essere aggiornato ed integrato con i D.P.I. previsti, inclusa la relativa stima dei costi.

Il datore di lavoro deve favorire la distribuzione di D.P.I. usa e getta quali tute di protezione monouso.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente e consiste nell’attestare l’idoneità o meno del lavoratore che, mai come ora, rappresenta un’ulteriore forma di prevenzione in quanto lo stesso può individuare casi sospetti di SARS-CoV-2 e prevedere tutte le misure del caso.

Nell’ambito della sorveglianza sanitaria rimangono imprescindibili le visite mediche relative alle assunzioni/inizio attività lavorativa, su richiesta del lavoratore, in occasione di cambio mansione, alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti, al rientro da malattia superiore a 60 gg continuativi mentre, per quanto riguarda le visite periodiche, varie ASL territoriali hanno concesso proroghe alla naturale scadenza delle stesse.

La sorveglianza sanitaria effettuata dai medici competenti può continuare a svolgersi purché vengano adottate tutte le misure per il contenimento del contagio da COVID-19 previste dal Protocollo condiviso del 24/04/2020, dall’Ordinanza n. Z00003 del 06/03/2020 del Presidente della Regione Lazio e dalla Nota Regionale prot. 0223253 del 13/03/2020.

L’attività del medico competente pertanto, potrà essere espletata presso idonei ambulatori che garantiscano modalità di abbattimento di esposizione al rischio di contagio come, ad esempio, evitare l’affollamento nelle sale di attesa, garantire il ricambio d’aria nel locale in cui avvengono le visite mediche, garantire la sanificazione degli ambienti e della strumentazione così come indicato dalle Circolari del Ministero della Salute per i professionisti medici.

Relativamente alla misure di protezione, a seconda del paziente e della tipologia d’esame, il medico competente dovrà indossare i seguenti D.P.I.: guanti, occhiali a maschera di protezione, facciale filtrante, camice impermeabile a maniche lunghe, cuffia chirurgica e visiera.  
Resta fortemente raccomandato l’invito di far indossare una mascherina chirurgica al paziente, al fine di non diffondere droplets (goccioline) nell’aria.

Logica S.r.l.s.
Dott. Simone Natalizia
Tecnico della Prevenzione
Tel: 06 45431710
info@logicaservizi.eu 

Logica Servizi: 30 anni di esperienza per affiancare le nuove generazioni.

Con sedi dislocate sul territorio romano, Logica Servizi si occupa di tutti i servizi che riguardano la sicurezza e la protezione sui luoghi di lavoro.     
La società aiuta le aziende di qualsiasi settore ad adeguarsi alle normative vigenti in materia di tutela dei lavoratori, progettando soluzioni efficaci ed economiche che puntino alla massima soddisfazione del cliente.  
Per fare ciò dispone di un team che opera nel campo della consulenza, dell’assistenza e della formazione, dotato della tecnica e dell’esperienza ricercate per offrire risposte immediate e risolutive.

Logica S.r.l.s.
Dott. Ing. Manuel Pipitone
Amministratore Unico
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COVID-19: Il contenimento nei cantieri edili
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COVID-19: Il contenimento nei luoghi di lavoro non sanitari

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COVID-19: Il contenimento nei luoghi di lavoro non sanitari

Nella giornata del 1° Aprile 2020, il Presidente del Consiglio ha prorogato la quarantena nazionale per ulteriori 10 giorni estendendola così dal 3 aprile al 13 aprile. Come ben saprete però, non tutte le aziende sono chiuse; nell’Allegato I del D.P.C.M. 22/03/2020 (modificato dal D.M. del MISE del 25/03/2020) sono elencati tutti i codici ATECO dei comparti che possono restare aperti nonostante la quarantena, in quanto produttori di beni di prima necessità e/o attività in cui il rischio di contagio viene considerato relativamente basso.

NB: Il codice ATECO altro non è che una combinazione alfanumerica che identifica una determinata ATtività ECOnomica dove le lettere individuano il macrosettore economico mentre i numeri identificano le articolazioni e le sottocategorie dei suddetti settori.

Se siete dei datori di lavoro e volete sapere se potete continuare la vostra attività lavorativa (con le dovute precauzioni che vedremo più avanti) non dovete fare altro che prendere la visura camerale e controllare il vostro codice ATECO: se il suddetto codice non rientra tra quelli elencati dall’Allegato I del D.M. del 25/03/2020 allora non potete continuare la vostra attività almeno fino al 13/04/2020.

Alla fine dell’articolo, per una migliore comprensione, chi scrive riporta l’Allegato I del D.M. del 25/03/2020.

Il Protocollo anti-contagio SARS-CoV-2

Il 14 Marzo 2020 viene pubblicato il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

Il suddetto protocollo è stato prodotto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, i quali hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, così come previsto dal D.P.C.M. dell’11/03/2020 dove all’art. 1, comma 9, recitava quanto segue “in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali”.

Tutto ciò è stato realizzato per garantire ai lavoratori di poter lavorare in sicurezza ed ai datori di lavori per avere uno strumento di guida per un nemico ancora semi sconosciuto; il Governo, da suo canto, garantisce la piena attuazione del suddetto Protocollo, per quanto di sua competenza.

Ovviamente, il Protocollo anti-contagio deve essere applicato rispettando l’evoluzione normativa (molto proficua) che le condizioni di emergenza sanitaria stanno richiedendo.

Il documento è composto da una Premessa e da 13 punti specifici, così sintetizzabili.

Premessa:

  • Smart working: tutte le attività che possono essere svolte da casa si svolgono presso il proprio domicilio (principio che, secondo chi scrive, rappresenta la massima forma di prevenzione nel momento storico che stiamo attraversando);
  • Incentivare ferie e congedi retribuiti;
  • Sospendere le attività non indispensabili alla produzione (es. marketing presso clienti);
  • Utilizzo di D.P.I. (vedasi ultimo articolo pubblicato) nel caso non sia rispettabile la distanza interpersonale di 1 metro;
  • Sanificazione dei luoghi di lavoro;
  • Limitare gli spostamenti tra i vari siti produttivi.

I già citati 13 punti del Protocollo vertono su:

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, attraverso apposita cartellonistica informa, tutti i lavoratori e chiunque a vario titolo si appresta nei locali dell’azienda, delle disposizioni anti-contagio, ovvero:

  • Divieto di lasciare il proprio domicilio in condizioni di febbre > 37,5° e/o altri sintomi influenzali;
  • Divieto di accesso nei locali dell’azienda nelle condizioni di cui al punto precedente e/o avendo avuto contatti con persone positive al COVID-19 nei 14 giorni precedenti;
  • Mantenere la distanza interpersonale di 1 metro e comunicare sintomi simil-influenzali.

INGRESSO IN AZIENDA

Le persone (termine volutamente generico per identificare sia i lavoratori che i visitatori) possono essere sottoposte al controllo della temperatura corporea; in caso di febbre >37,5° l’accesso ai locali è negato, verranno isolate in una stanza priva di personale, fornite di mascherine chirurgiche (no facciali filtranti FFP1/FFP2/FFP3) e contatteranno il proprio medico curante. 
L’azienda è tenuta a collaborare, ove richiesto, con l’autorità sanitaria per la ricostruzione di eventuali “contatti stretti” da parte della persona contagiata.

Curiosità:

La temperatura corporea di un soggetto viene considerata a tutti gli effetti un “trattamento di dati personali” per cui dovranno essere applicate anche le disposizioni del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo della privacy), ovvero l’informativa del trattamento dei dati che, in alcuni casi, può essere fornita anche oralmente. Ove possibile, scaglionare l’ingresso e l’uscita delle persone, al fine di non creare assembramenti. E’ fortemente raccomandato prevedere una porta di entrata ed una porta di uscita per ottemperare a quanto sopra affermato. Per i fornitori invece devono essere ottimizzati i percorsi e le modalità di ingresso al fine di diminuire il contatto con i propri lavoratori e gli accessi in azienda. Se possibile, l’autista deve restare all’interno del proprio mezzo di trasporto; in caso contrario (es. carico e scarico merce) deve essere rispettata la distanza interpersonale di 1 metro e l’adozione dei D.P.I. previsti. Tutte le trasferte, le riunioni, gli eventi, inclusi i corsi di formazione in loco, sono annullati e/o sospesi; ove possibile, è consentita la modalità online.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Qui occorre fare una premessa doverosa: chi scrive sente spesso sovrapporre ed utilizzare come sinonimi i termini “pulizia” e “sanificazione”.

Quando parliamo di pulizia ci riferiamo all’insieme di operazioni necessarie per rimuovere il cosiddetto “sporco grossolano” (polvere, grasso, olio, liquidi in genere, ecc.). 
E’ una fase preliminare alla sanificazione, attuata tramite rimozione manuale o meccanica con l’ausilio di acqua e/o detergenti. 

Per sanificazione invece intendiamo l’insieme delle operazioni atte a rimuovere anche i microrganismi patogeni dalle superfici del nostro luogo di lavoro che normalmente non vengono eliminati tramite la semplice pulizia.        
Gli standard di igiene, ovviamente, variano dal tipo di attività che si effettua.

Il Protocollo prevede comunque una pulizia giornaliera ed una sanificazione periodica degli ambienti di lavoro, compresi gli schermi touch, i mouse e le tastiere dove, tra i tasti, tendono a depositarsi polveri e sporcizia in genere.

L’azienda è obbligata a distribuire idonei mezzi detergenti per le mani ed a garantire una continua ventilazione dei locali mentre i lavoratori sono tenuti, oltre al rispetto della distanza interpersonale, dell’utilizzo dei D.P.I., anche ad un frequente lavaggio delle mani.

La Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute identifica chiaramente le misure di igiene e pulizia quanto per gli ambienti sanitari, quanto per gli ambienti non sanitari.

PROROGHE CORSI DI AGGIORNAMENTO

Il Protocollo entra in merito anche in quelle situazioni borderline in cui il lavoratore vede la scadenza di un determinato titolo proprio in questo momento di emergenza sanitaria.
Gli addetti al primo soccorso, gli addetti antincendio, i carrellisti solo per citarne alcuni, sono tutti lavoratori che hanno ottenuto un’abilitazione e/o un titolo per svolgere una determinata attività; la legge fa cessare la loro validità il giorno successivo alla scadenza del suddetto titolo.
Il suddetto Protocollo è intervenuto garantendo una proroga straordinaria, pertanto chi ha il proprio titolo e/o abilitazione scaduto può comunque ottemperare alla propria attività.

SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal medico competente e consiste nell’attestare l’idoneità o meno del lavoratore che, mai come ora, rappresenta un’ulteriore forma di prevenzione in quanto lo stesso può individuare casi sospetti di SARS-CoV-2 e prevedere tutte le misure del caso.

Nell’ambito della sorveglianza sanitaria rimangono imprescindibili le visite mediche relative alle assunzioni/inizio attività lavorativa, su richiesta del lavoratore, in occasione di cambio mansione, alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti, al rientro da malattia superiore a 60 gg continuativi mentre, per quanto riguarda le visite periodiche, varie ASL territoriali hanno concesso proroghe alla naturale scadenza delle stesse.

La sorveglianza sanitaria effettuata dai medici competenti può continuare a svolgersi purché vengano adottate tutte le misure per il contenimento del contagio da COVID-19 previste dal Protocollo condiviso del 14/03/2020, dall’Ordinanza n. Z00003 del 06/03/2020 del Presidente della Regione Lazio e dalla Nota Regionale prot. 0223253 del 13/03/2020.

L’attività del medico competente pertanto, potrà essere espletata presso idonei ambulatori che garantiscano modalità di abbattimento di esposizione al rischio di contagio come, ad esempio, evitare l’affollamento nelle sale di attesa, garantire il ricambio d’aria nel locale in cui avvengono le visite mediche, garantire la sanificazione degli ambienti e della strumentazione così come indicato dalle Circolari del Ministero della Salute per i professionisti medici.

Relativamente alla misure di protezione, a seconda del paziente e della tipologia d’esame, il medico competente dovrà indossare i seguenti D.P.I.: guanti, occhiali a maschera di protezione, facciale filtrante, camice impermeabile a maniche lunghe, cuffia chirurgica e visiera.   Resta fortemente raccomandato l’invito di far indossare una mascherina chirurgica al paziente, al fine di non diffondere droplets (goccioline) nell’aria.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Al fine di aggiornare il protocollo aziendale anti-contagio, il datore di lavoro istituisce un Comitato per l’applicazione e la verifica delle disposizioni in esso contenute.      
Viene rimarcata l’importanza della partecipazione degli RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) e degli RLS Territoriali.

Allegato I del D.M. del 25/03/2020

COVID-19 Il contenimento nei luoghi di lavoro non sanitari 1

COVID-19 Il contenimento nei luoghi di lavoro non sanitari 3

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COVID-19: Il contenimento nei luoghi di lavoro non sanitari
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