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Microclima: Temperatura e umidita’ nei luoghi di lavoro

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Microclima: Temperatura e umidita’ nei luoghi di lavoro

1) Temperatura in ambiente di lavoro e 2) Umidità in ambiente di lavoro

All’interno di un ambiente di lavoro, non solo ambienti estremi dove il caldo e il freddo possono provocare delle sintomatologie importanti ma anche in ambienti “moderati” come “gli uffici”, è importante che il Datore di lavoro regolamenti il microclima soprattutto per quel che riguarda la valutazione della temperatura e dell’umidità nell’ambiente di lavoro.

Infatti in base all’attività e allo sforzo richiesto al lavoratore per svolgere la sua mansione bisognerà poi valutare la modalità di regolazione della temperatura nell’ambiente di lavoro che può avvenire sia naturalmente, attraverso finestre e/o lucernari presenti nel locale, sia artificiale con la ventilazione forzata  o cappe che convogliano l’umidità.

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Lo scopo principale della regolazione di temperatura e umidità in un ambiente di lavoro

Lo scopo principale della regolazione di temperatura e umidità in un ambiente di lavoro è quella di creare le giuste condizioni termo-igrometriche per l’uomo in modo che il corpo possa gestire correttamente la termoregolazione e non percepire nè troppo freddo nè troppo caldo.

La regolazione della temperatura in ambiente di lavoro tiene conto anche della stagione presa in considerazione e infatti la temperatura ideale (in ambienti di lavoro come gli uffici) si attesta in un intervallo compreso tra 21 e 23 °C , mentre per una attività di media intensità si attesta tra i 18 e i 21°C.

Nella stagione estiva ad esempio l’ambiente di lavoro non deve superare i 26-28°C per evitare i colpi di calore (questa è la temperatura massima negli ambienti di lavoro d’estate). Per quanto riguarda l’umidità negli ambienti di lavoro invece, questa deve essere compresa tra il 40 e il 60% e deve essere anche tenuta di conto l’areazione; il livello di umidità nei luoghi di lavoro è importante perché sopra un certo livello (che corrisponde ad una percezione di caldo da parte dell’uomo) non si è più in grado di garantire la performance lavorativa. Nel caso in cui non si riesce a garantire una giusta percentuale di umidità, il datore di lavoro deve attuare delle misure tecniche localizzate per garantire la giusta temperatura e umidità nei locali lavorativi.

Inoltre il datore di lavoro può anche attuare delle misure organizzative al fine di salvaguardare la salute del lavoro dal punto di vista microclimatico di temperatura e umidità:

  • Pause di acclimatamento;
  • Orari diversi in base alle condizioni climatiche;
  • Vestiario da utilizzare
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1) Temperatura in ambiente di lavoro
2) Umidità in ambiente di lavoro 
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Il Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenza (DUVRI)

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Il Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenza (DUVRI)

Il Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenza (DUVRI): Uno dei principali fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro è sicuramente il rischio legato alla mancanza di coordinamento ed alle interferenze dovute allo svolgimento da parte di diversi soggetti di diverse attività all’interno dello stesso ambiente di lavoro.
Il legislatore ha voluto affrontare tale fattore di rischio già con il D. Lgs. 626/94 attraverso l’art. 7 dello stesso Decreto. Purtroppo tale articolo e’ rimasto per molti anni disatteso sia formalmente che praticamente.

Il Decreto 81/08 con l’articolo 26 ha rispolverato i concetti gia espressi nell’art. 7 del Decreto 626 dando nuovo vigore al concetto di coordianamento. Il significato del DUVRI e della conseguente attività di coordinamento hanno un senso molto più ampio ed impattante sulle conzioni di sicurezza di quanto si possa credere.

Il Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenza (DUVRI)

Uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro risulta essere la valutazione di tutti i rischi compresi i rischi di interferenza. Da questo principio scaturisce l’obbligo di redigere il DUVRI e promuovere il coordinamento quando un’azienda committente affida lo svolgimento di lavori o servizi all’interno del proprio luogo di lavoro ad un’impresa appaltatrice o lavoratore autonomo. È importante sottolineare che tale obbligo non è solamente formale ma anche effettivo. Infatti, l’obbligo del Datore di lavoro non si esaurisce con la redazione del DUVRI ma lo stesso deve procedere ad effettuare una riunione di coordinamento, opportunamente verbalizzata, con i responsabili delle ditte appaltatrici.

Il DUVRI risulta essere obbligatorio ad esempio in occasione di interventi di manutenzione, attività di riparazione, pulizia, montaggi, ecc. Un caso particolarmente interessante risulta essere legato alle attività di allestimento di eventi fieristici o mostre. In tale circostanza l’attività di coordinamento diventa particolarmente complessa. Si ricordi che il Datore di lavoro committente ha anche l’obbligo di verificare i requisiti tecnico professionali delle diverse imprese appaltatrici. Tale obbligo risulta essere non solamente formale ma fattivo in quanto il datore di lavoro risponde poi direttamente in merito alle aziende scelte.

L’obbligo di elaborazione del DUVRI

L’obbligo di elaborazione del DUVRI, come previsto dal comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08, non si applica in alcuni casi particolari come i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che le attività svolte non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio elevato, dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’Allegato XI del Decreto 81/08 e s.m.i. Per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti.

Il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) - logica servizi

Il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza deve indicare le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Lo stesso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il DUVRI deve contenere anche la stima dei costi per la riduzione delle interferenze (costi per l’effettuazione di riunioni di coordinamento, segnaletica, etc.). Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Per le attività a rischio basso, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, il datore di lavoro individua un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonchè di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.

Essendo ormai sempre più diffuso il ricorso all’appalto di qualsiasi genere di attività, risulta di fondamentale importanza l’avvio di un processo di cooperazione, sorveglianza e coordinamento continui tra committente ed appaltatori. Solamente in tal modo si può garantire non solo il mero rispetto del dettame normativo ma la stessa sicurezza degli operatori coinvolti per tutta la durata dei lavori.

Il datore di lavoro committente ha quindi l’obbligo di:

  • Verificare il possesso dell’idoneità tecnico professionale indispensabile per lo svolgimento dell’attività da parte dell’appaltatore/lavoratore autonomo, mediante non solo la richiesta allo stesso dell’autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnica, ma anche di copia degli attestati dell’avvenuta formazione/informazione/addestramento dei lavoratori, eventuali abilitazioni degli stessi, nomina del SPP, idoneità alla mansione etc.
  • Fornire indicazioni in merito alla presenza di rischi specifici all’interno dell’ambiente di lavoro in cui l’appaltatore andrà ad operare ed eventuali dispositivi per la protezione individuale (DPI) necessari (es. presenza di polveri, rumore, etc.)
  • Effettuare un sopralluogo volto alla pianificazione delle attività con la partecipazione del Datore di Lavoro della ditta appaltatrice.
  • Redigere il DUVRI.
  • Richiedere all’appaltatore il certificato C.C.I.A.A. (visura camerale) in corso di validità.
  • Richiedere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità.

L’appaltatore dovrà inoltre fornire informazioni in riguardo a:

  • Elenco del personale impiegato;
  • Elenco delle sostanze e delle attrezzature utilizzate (es. agenti cancerogeni e mutageni, materiali infiammabili o in grado di creare atmosfere esplosive, sostanze tossiche, ecc.);
  • Dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente necessari per il committente nel corso delle lavorazioni;
  • Rischi particolari introdotti all’interno degli ambienti di lavoro del committente.

Si ricordi anche che nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

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Il Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenza (DUVRI) 
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Mancata elaborazione del DVR Il Decreto fiscale n. 146 e le modifiche introdotte al D.Lgs. 81/08

Il Decreto fiscale n. 146 e le modifiche introdotte al D.Lgs. 81/08

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Il Decreto fiscale n. 146 e le modifiche introdotte al D.Lgs. 81/08

Il giorno 21 ottobre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge Fiscale n. 146 che definisce e specifica le “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Lo stesso Decreto è entrato in vigore il giorno 22 ottobre 2021.

Con il Decreto n. 146 del 21/10/2021, i cui contenuti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati sollecitati dai recenti fatti di cronaca riconducibili proprio all’inosservanza di tale norma, il Governo ha voluto:

  • ampliare e rafforzare l’attività di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte degli organi preposti alla vigilanza;
  • inasprire le sanzioni nei confronti delle aziende che violano la normativa in materia di sicurezza.

Uno dei punti più rilevanti del Decreto fiscale in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda il tentativo di limitare il lavoro irregolare nelle imprese.

L’obiettivo di questa misura è ovviamente quello di contrastare un fenomeno che, per sua natura, contribuisce all’incremento degli infortuni sul lavoro.

Il Decreto prevede la sospensione dell’attività lavorativa per le aziende presso le quali venga rilevata la presenza di almeno il 10% di lavoratori irregolari. Tale inosservanza alla norma deve essere rilevata dagli ispettori del lavoro al momento dell’ispezione. Prima del Decreto Legge Fiscale n.146, il Decreto 81/08 prevedeva la presenza di almeno il 20% di lavoratori in nero per poter sospendere l’attività. La sospensione non abbia luogo se il lavoratore trovato irregolare è l’unico occupato dall’impresa. Inoltre, l’azienda sanzionata con la sospensione dell’attività non può instaurare rapporti contrattuali con la PA per l’intero periodo della sospensione.

La ripresa delle attività è consentita solamente dopo il ripristino delle regolari condizioni di lavoro  e l’avvenuto pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle violazioni.

Per la prima volta la sospensione dell’attività non è legata alla reiterazione dell’illecito. La stessa può essere infatti disposta qualora gli Ispettori del lavoro accertino la sussistenza di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Le violazioni devono essere individuate da un decreto ministeriale, ma frattanto, per rendere il provvedimento di sospensione immediatamente adottabile ed incisivo, le violazioni sono individuate nel nuovo Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008, il quale elenca suddette violazioni:

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Rischi di carattere generale

  • Mancata elaborazione del DVR (Documento valutazione Rischi)
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza e di evacuazione
  • Mancata formazione ed addestramento
  • Mancata costituzione del SPP e nomina del RSPP
  • Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)
  • Mancata vigilanza relativa alla rimozione o alla modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
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Rischio di caduta dall’alto e seppellimento

  • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
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Rischio di folgorazione

  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
  • Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale

Il provvedimento di sospensione può essere revocato nei seguenti casi:

  • si sia provveduto alla regolarizzazione dei lavoratori
  • si siano ripristinate le condizioni di sicurezza
  • si siano rimosse le conseguenze pericolose delle violazioni riscontrate

Uno dei fattori più rilevanti introdotti in materia di sospensioni e violazioni è rappresentato dal riconoscimento agli Ispettori del Lavoro di un potere generalizzato di intervento in materia prevenzionistica.

L’INL, infatti, “può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”. In concreto, quindi, le competenze di coordinamento all’Ispettorato Nazionale del Lavoro in ambito salute e sicurezza vengono ampliate ed estese.

Inoltre, all’art. 8 del D. Lgs. 81/2008 viene introdotta un’importante modifica al SINP – Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro, che definisce in modo più puntuale l’attività di programmazione e valutazione delle attività di vigilanza ai fini di un coordinamento statistico nazionale, regionale e locale.

Gli organi di vigilanza “sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre l’Inail dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati”.

Un ulteriore aspetto che è stato oggetto di una importante modifica da parte del Decreto fiscale (146/2021) riguarda l’attività di vigilanza in se (art. 13, D.lgs. 81/2008).

Il Decreto fiscale n. 146 ho voluto quindi implementare il coordinamento tra le ASL regionali e l’Ispettorato del lavoro al fine di potenziare ed efficientare gli interventi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Contattaci subito, se hai bisogno di assistenza e supporto per essere conforme alla normativa che regola la sicurezza sul lavoro.

Sede Operativa – Servizi Tecnici – Via Vizzini 65, 00132 Roma
Tel: 06 45431710

Indirizzo email per assistenza e informazioni: info@logicaservizi.eu

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Documento valutazione Rischi
( DVR )
Piano Operativo di Sicurezza ( POS )
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La responsabilità del datore di lavoro in occasione di infortunio

La responsabilità del datore di lavoro in occasione di infortunio ed il rischio elettivo

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La responsabilità del datore di lavoro in occasione di infortunio ed il rischio elettivo

La responsabilità del datore di lavoro in occasione di infortunio

Fanno ormai parte della giurisprudenza le sentenze della corte di cassazione che ribadiscono alcuni principi fondamentali in materia di infortuni sul lavoro aventi per oggetto la responsabilità penale del datore di lavoro.

Piu’ volte la corte di cassazione ha ribadito che “il datore di lavoro, e’ il destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, ed è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro”.

Interviene, in tal caso, quello che viene chiamato rischio elettivo, che si verifica quando la condotta abnorme del lavoratore sia tale da recidere il nesso causale tra l’obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro e l’infortunio intervenuto.

In linea generale, il datore di lavoro è sempre responsabile quando omette di adottare le misure protettive necessarie, comprese quelle relative al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore. Solamente in presenza del rischio elettivo la responsabilità del datore di lavoro viene esclusa. Rimane a carico del datore di lavoro dimostrare il comportamento abnorme da parte del lavoratore.

Il datore di lavoro rimane responsabile anche nel caso in cui non vigili affinché le misure adottate siano rispettate da parte del dipendente. Infine, l’obbligo di tutela delle condizioni di lavoro (ex art. 2087 c.c.: secondo cui …l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.) non è adempiuto se le misure di prevenzione non sono idonee ad eliminare nella misura massima possibile anche i rischi derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore.

Quanto espresso, deve far riflettere il datore di lavoro circa i suoi obblighi e le sue responsabilità che non si esauriscono nel solo adempimento alla normativa vigente.

Parlando di responsabilità del datore di lavoro non si può non citare il Codice penale all’articolo 40, ultimo comma, il quale recita: “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Tale articolo equipara la posizione di chi commette attivamente un reato a quella di colui che commette il medesimo reato, non attraverso un’azione, bensì un’omissione. Tale articolo trova applicazione più generale rispetto a tutte le figure aziendali.

La responsabilità del datore di lavoro in occasione di infortunio 
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sorveglianza sanitaria -Decreto Legislativo 81/08, Art. 41

Decreto Legislativo 81/08, Art. 41, “sorveglianza sanitaria” e dipendenze

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Decreto Legislativo 81/08, Art. 41, “sorveglianza sanitaria” e dipendenze

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sorveglianza sanitaria e dipendenze Decreto Legislativo 81/08, Art. 41

Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. stabilisce all’articolo 41, Sorveglianza sanitaria, che le visite mediche debbano essere effettuate a cura e spese del datore di lavoro anche al fine di verificare l’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Il datore di lavoro dovra’ comunicare al medico competente, attraverso il mansionario, i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti di cui sopra.

La norma prevede che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal medico competente, di norma con periodicità annuale a seconda del rischio specifico al quale il lavoratore e’ esposto ed alle sue condizioni di salute. Il medico competente puo’ stabilire una diversa periodicita’ in base all’esito della sorveglianza sanitaria e puo’ effettuare gli accertamenti relativi alla verifica dell’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti in presenza di ragionevole dubbio.

 

In riferimento all’alcol dipendenza, l’Allegato I del Provvedimento 16 marzo 2006 indica le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro e per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi. Queste sono:

  • attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per lavori che impiegano gas tossici, per la conduzione di generatori di vapore, attività di fochino, fabbricazione e uso di fuochi artificiali, vendita di fitosanitari, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari, manutenzione degli ascensori
  • dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti
  • sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
  • mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
  • vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
  • attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private;
  • mansioni che comportano l’obbligo della dotazione del porto d’armi, comprese le attività di guardia particolare e giurata;
  • mansioni inerenti le attività di trasporto quali: addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesta la patente B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario; personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa; personale navigante delle acque interne; personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; responsabili dei fari; piloti d’aeromobile; controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; personale certificato dal registro aeronautico italiano; collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; addetti alla guida di’ macchine di movimentazione terra e merci;
  • addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
  • lavoratori addetti ai comparti di edilizia e costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
  • capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
  • tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
  • operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
  • tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
sorveglianza sanitaria -Decreto Legislativo 81/08, Art. 41
sorveglianza sanitaria -Decreto Legislativo 81/08, Art. 41

In merito alle attività soggette ad obbligo di test antidroga sul lavoro si riporta l’elenco stabilito dal Provvedimento 30 ottobre 2007:

  • Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per lavori pericolosi quali impiego di gas tossici, fabbricazione e uso di fuochi di artificio, posizionamento e brillamento mine, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari
  • Mansioni inerenti le attività di trasporto, quali: conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; personale certificato dal registro aeronautico italiano; collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
  • Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

Qualora lo ritenga opportuno, il medico competente ha la facoltà di sottoporre ciascun lavoratore a ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale stato di tossicodipendenza, qualora si rilevino casi di sospetta dipendenza da sostanze psicotrope. Il lavoratore verrà quindi inviato al Servizio delle Tossicodipendenze della ASL competente per territorio. 

Nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti senza un giustificato motivo, questi sarà immediatamente sospeso dall’attività lavorativa e dovrà presentarsi entro 10 giorni per effettuare gli accertamenti. La positività alle droghe comporta la sospensione immediata dall’attività lavorativa;

Nel caso di sospetta dipendenza alcolica, possono essere prescritte analisi del sangue per valutare la funzionalità epatica;

Nel caso di sospetta dipendenza sia alcolica che di sostanze stupefacenti, possono essere richiesti test su capello o test a sorpresa in sede di visita sotto la supervisione diretta del medico competente;

Se per via delle mansioni svolte dal lavoratore risultasse difficile effettuare test a sorpresa, si potrà effettuare un’analisi delle urine con un preavviso di 48 ore;

Il risultato degli accertamenti eseguiti come da protocollo sanitario aziendale, fornirà il giudizio di idoneità finale. In caso di esito positivo e di conseguente non idoneità alla mansione, il lavoratore verrà immediatamente sospeso dalla sua mansione fino a che venga accertata l’assenza di tossicodipendenza.

Si evidenzia che la normativa vigente prevede sanzioni amministrative e penali per il datore di lavoro che omette l’effettuazione dei test per i lavoratori soggetti o che non rimuova dalla mansione chi dovesse risultare positivo agli accertamenti.

Decreto Legislativo 81/08, Art. 41, “sorveglianza sanitaria” e dipendenze
Sorveglianza sanitaria -Decreto Legislativo 81/08, Art. 41 
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aggiornamento green pass e mascherine - COVID-19

COVID-19: aggiornamento green pass e mascherine

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COVID-19: aggiornamento green pass e mascherine 

aggiornamento green pass e mascherine - COVID-19

In questa informativa vogliamo parlarvi delle ultime Novità relative all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e del green pass Base e rafforzato.

Dal 1 maggio fino al 15 giungo 2022, le mascherine ffp2 saranno obbligatorie per:

  1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  6. mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  7. mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
  8. spettacoli, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso

Inoltre rimane obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per utenti visitatori e lavoratori di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali.

Viene però raccomandato di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico, e comunque ogni datore di lavoro può impartire delle direttive sull’utilizzo della mascherina.

Vediamo ora in quali situazioni verrà richiesto il green pass Base e rafforzato dal 1 maggio 2022:

ATTIVITA’ LAVORATIVA

Accesso al luoghi di lavoro per:

·         personale sanitario

·         operatori d’interesse sanitario

·         personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività nelle strutture e attività sanitarie e sociosanitarie, ad esclusione di quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni

·         lavoratori impiegati in strutture residenziali e socio-assistenziali

 Consentito con:

    Green pass “rafforzato”

STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE

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Logica Servizi aderisce alla campagna "Progetti del Cuore" al Municipio VI di Roma

Logica Servizi aderisce alla campagna “Progetti del Cuore” al Municipio VI di Roma

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Logica Servizi aderisce alla campagna “Progetti del Cuore” al Municipio VI di Roma

Logica Servizi aderisce alla campagna “Progetti del Cuore” al Municipio VI di Roma  consegnando  una Fiat Doblò: sorrisi, entusiasmo e una bellissima energia per accogliere il nuovo mezzo per la mobilità gratuita messo a disposizione dell’Accademia Nazionale di Cultura Sportiva.

Ecco alcuni scatti della giornata per ricordare la presenza della nostra azienda a sostegno dei più fragili:

Logica Servizi aderisce alla campagna “Progetti del Cuore” al Municipio VI di Roma – Alcuni Scatti della giornata.

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Idoneità tecnico professionale: imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile - Logica Servizi Informa

Idoneità tecnico professionale: imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile

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Idoneità tecnico professionale: imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile

La logica voleva affrontare in questo articolo un argomento che interessa imprese e lavoratori autonomi che vanno a operare in campo edile.

La documentazione che lavoratori autonomi e imprese dovranno presentare alla committenza è stabilita dettagliatamente nell’allegato XVII:

ALLEGATO XVII

IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

  1. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.

  2. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

  3. a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

  1. b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo 

  1. c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali

  2. d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

  3. e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando necessario

  4. f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza

  5. g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo

  6. h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo

  7. i) documento unico di regolarità contributiva

  8. l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo

  9. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

  10. a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’apparato

  1. b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali (vedi allegato)

  2. c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

  3. d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria, ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo

  4. e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007

  5. In caso di sub‐appalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2

Oltre alla valutazione dell’idoneità tecnico professionale, la committenza dovrà sempre autorizzare l’appaltatore a dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, come stabilito dall’articolo 1656 del codice civile.

Va sempre precisato, come ci ribadisce l’articolo 26 comma 5 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 che gli oneri della sicurezza vanno riportati nei contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione.

Parliamo ora dei lavoratori autonomi prendendo in considerazione le novità del DL n.146/2021, stabilisce per i committenti l’obbligo della comunicazione all’ispettorato territoriale del lavoro, l’avvio delle attività da parte dei lavoratori autonomi occasionali, tramite l’utilizzo dell’unico canale telematico messo a disposizione dal ministero del lavoro e delle politiche sociali a decorrere dal 1° maggio 2022 (raggiungibile tramite il seguente link: https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/CO-lavoratori-autonomi-occasionali-dal-28-marzo-2022-sara-online-la-nuova-applicazione.aspx ), pertanto non saranno ritenute valide, e quindi sanzionabili, le comunicazione effettuate a mezzo di e-mail direttamente alle sedi degli ispettorati territoriali del lavoro.

In caso di mancato adempimento di quest’obbligo la sanzione amministrativa prevista va da 500 euro a 2500 euro.

      Vista quindi la complessità della materia, la logica è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento riguardo all’argomento       .

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cessazione dello stato di emergenza COVID-19

COVID-19: cessazione dello stato di emergenza adesso cosa succede?

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La logica è lieta di informarvi riguardo alle nuove disposizioni del DL n.24 entrato in vigore il 25 marzo 2022, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

cessazione dello stato di emergenza COVID-19

I punti principali trattati dal provvedimento sono relativi a:

  • Green pass base e rafforzato

  • Obbligo di mascherina ffp2

  • Fine della differenziazione delle zone in base al colore

  • Protocolli e linee guida

 

 

Obbligo mascherine FFp2

 

Fino al 30 aprile 2022è previsto l’obbligo di indossare Dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFp2:

  • Su mezzi di trasporto

  • Su funivie cabinovie e seggiovie

  • Accesso a spettacoli aperti al pubblico

Nei luoghi di lavoro sarà sufficiente utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie

 

Green pass Base e Rafforzato

Dal primo aprile cambierà l’uso del green pass vediamo in tabella in quali luoghi sarà necessario.

Il Green pass base permetterà l’accesso a:

Il Green pass rafforzato permetterà l’accesso a:

·         Mense

·         Servizi di ristorazione

·         Concorsi pubblici

·         Corsi di formazione pubblici e privati

·         Principali mezzi di trasporto

·         Convegni e congressi

·         Piscine, centri natatori, palestre, ecc

·         Centri culturali, centri sociali e ricreativi

·         Spettacoli aperti al pubblico

·         Attività di sale da gioco, scommesse, bingo, ecc

·         Feste religiose e civili al chiuso

Isolamento e auto- sorveglianza
Dal 1 aprile 2022 le persone sottoposte a isolamento non potranno uscire dalla propria abitazione fino all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.
Coloro che invece sono venuti a contatto con soggetti positivi dovranno osservare un regime di auto sorveglianza, indossando dispositivi di protezione FFp2, al chiuso o in presenza di assembramenti per dieci giorni dal contatto con soggetto positivo e effettuando un tampone al quinto giorno dal contatto.
 

La logica è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento riguardo all’argomento.

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circolari logics

Aggiornamento annuale formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS (Circolare)

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Aggiornamento annuale formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS (Circolare) 

Il Testo Unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro prevede non solo l’obbligo di formazione per le figure aziendali che si occupano di tale materia ma anche l’aggiornamento continuo (art. 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.).

L’obbligo di aggiornamento periodico riguarda anche il RLS.

In particolare, il Decreto stabilisce che l’aggiornamento del RLS debba avere cadenza annuale e la sua durata debba essere di 4 ore per le aziende che impiegano tra i 15 ed i 50 lavoratori. Nelle aziende che occupano oltre 50 dipendenti, la durata dell’aggiornamento annuale obbligatorio sale ad 8 ore l’anno.

Nelle aziende che impiegano fino a 15 lavoratori si consiglia comunque, alla luce delle recenti disposizioni normative emanate, di effettuare l’aggiornamento della formazione del RLS con un corso della durata di 4 ore.

La contrattazione collettiva nazionale può fissare una maggiore durata minima della formazione base e dell’aggiornamento, definendone anche i contenuti minimi.

L’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 prevede che l’aggiornamento della formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza possa essere erogata in modalità e-learning se tale modalità viene indicata all’interno della contrattazione collettiva nazionale.

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Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

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