Piano Operativo sicurezza – POS

Piano Operativo sicurezza – POS

Piano Operativo sicurezza – POS

 Cosa si intende per Piano Operativo di Sicurezza?

Il Piano Operativo di Sicurezza (abbr. POS) è un documento obbligatorio che deve essere redatto e firmato dal Datore di Lavoro (abbr. DDL) secondo il DPR 222/03 poi confluito nel D.Lgs 81/08  allegato XV con l’obiettivo di descrivere le misure

Quando è obbligatorio il Piano Operativo per la Sicurezza?

È obbligatorio per tutte le imprese che lavorano, anche in subappalto, nei cantieri anche nel caso di cantieri temporanei o mobili; a differenza del DVR va effettuato per ogni tipologia di cantiere.

Piano Operativo sicurezza – POS 1

Come redigere il POS.

La redazione del POS si compone essenzialmente da 3 fasi che coinvolgono “attori” diversi:

  • Fase I – Prima dell’inizio del lavoro deve essere trasmesso alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, il Piano Operativo di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) – a cura del Committente;
  • Fase II – Almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori , deve essere consegnato il Piano Operativo della sicurezza (POS) all’impresa affidataria e al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) che ne verifica l’idoneità e se accetta si impegna a rispettarne il contenuto – a cura del Datore di Lavoro;
  • Fase III – Almeno 30 giorni prima dell’ingresso in cantiere deve essere consegnato il POS al titolare dell’impresa che subappalta che poi si deve rivolgere al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori – a cura del Datore di Lavoro dell’impresa affidataria.

 

Piano Operativo sicurezza (POS): requisiti e contenuti minimi. Piano Operativo sicurezza – POS

I Contenuti minimi sono descritti nel dettaglio nell’allegato XV del Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs 81/08) di cui di seguito ne viene riportato un elenco esemplificativo:

  • Dati Identificativi dell’azienda (sede, recapiti, nominativi figure sicurezza, tipo di attività lavorativa, numero e qualifica dei lavoratori);
  • Mansione specifiche, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere;
  • Descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
  • Elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere previsionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati;
  • Elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati con relative schede di sicurezza;
  • Valutazione del rumore;
  • Individuazione delle misure di prevenzione e protezione integrative al PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento);
  • Procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
  • Elenco dei DPI forniti ai lavoratori;
  • Documentazione relativa a informazione e formazione dei lavoratori;

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Piano Operativo sicurezza – POS
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valutazione del rischio rumore

Valutazione del rischio rumore

Valutazione del rischio rumore

Il rumore all’ interno dei luoghi di lavoro rappresenta la terza causa di malattia professionale denunciata da parte dell’INAIL. In particolare la patologia lavoro-correlata più conosciuta e studiata è l’ipoacusia che consiste nella perdita delle capacità uditive in varia misura. Il rumore inoltre da un punto di vista di rischio comporta tutta una serie di problematiche legate a: comunicazione, effetti su apprendimento, riposo e sonno, psicologico/comportamentale e non per ultimo effetti sulla sicurezza (mascheramento che disturba la comunicazione verbale con conseguenza non percezione dei segnali acustici di sicurezza e conseguente probabilità di infortunio sul lavoro.valutazione del rischio rumore

Da un punto di vista legislativo non vi è un decreto legge che fa riferimento in maniera specifica al rischio rumore cosi come può avvenire per altri agenti fisici, ma ci si basa su quanto esprime il Testo Unico sulla Sicurezza (Dlgs 81/08) e le norme tecniche di riferimento con particolare focus sulla “UNI 9432:2011 – Acustica. Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro.”

La metodologia per la valutazione del rischio rumore nei luoghi di lavoro, si basa prima di tutto in un sopralluogo dei luoghi di lavoro (di cui si conoscono preventivamente sia numero di lavoratori che mansioni) e sulla base della norma tecnica di riferimento, utilizzando la strumentazione apposita si rilevano i parametri di interesse e cioè Lex e Lpicco.

L’analisi successiva dei dati rilevati sul campo permette di valutare se questi sono dentro o no a determinati range stabiliti dalla normativa e la valutazione si conclude con un giudizio finale del tecnico incaricato che insieme al datore di lavoro valuta eventualmente l’eliminazione o la riduzione di eventuali rischi operando sulla protezione attraverso l’utilizzo dei DPI.

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Valutazione del rischio rumore
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DPI – Dispositivi di Protezione Individuale

DPI – Dispositivi di Protezione Individuale

I DPI sono tutte quelle attrezzature o strumentazioni destinate ad essere indossate dal lavoratore al fine di proteggerlo dai rischi derivanti dalle mansioni svolte durante la sua attività.

In base al grado di rischio dell’attività lavorativa svolta è necessario utilizzare specifici dispositivi indicati dalla legge.

Il mancato rispetto della normativa prevista sui DPI comporta sanzioni amministrative e penali. Con il decreto di adeguamento al nuovo regolamento europeo sui DPI abbiamo assistito ad un inasprimento delle sanzioni ed un aumento dei soggetti responsabili.

DPI – Dispositivi di Protezione Individuale

LE CATEGORIE :

PRIMA CATEGORIA:
Sono i dispositivi di protezione previsiti per mansioni con un basso rischio e che possono comportare danni lievi e reversibili per esempio: contatto con oggetti caldi ma inferiori ai 50°, lesioni provocate da prodotti per la pulizia, lesioni superficiali provocate da strumenti meccanici,etc.

Seconda Categoria
Fanno parte di questa categoria i dispositivi di protezione individuale che, banalmente, non appartengono né alla prima né alla terza categoria. Per esempio: casco per proteggere da rischi meccanici, guanti per proteggere da rischi meccanici, gli indumenti catarifrangenti per segnalare la presenza dei lavoratori in condizioni di scarsa visibilità etc…

Terza Categoria

Ne fanno parte tutti gli strumenti capaci di proteggere il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute e dal rischio di morte. Sono anche noti come salvavita.
Per garantire il corretto utilizzo dei DPI di questa categoria è obbligatorio fare una formazione specifica.

REQUISITI MINIMI:

  • deve essere adeguato ai rischi da prevenire;
  • non deve essere carente su comfort, ergonomia, innocuità e solidità;
  • deve essere facile da togliere ed indossare in caso di emergenza;
  • deve essere compatibile con altri DPI nei casi in cui fosse previsto un utilizzo di molteplici DPI;
  • deve adeguarsi alle condizioni in essere sul luogo di lavoro;
  • deve rispondere perfettamente ai test e rientrare negli standard previsti dalla normativa europea.

Gli obblighi del Datore di Lavoro

  • individuare i rischi dell’attività svolta e scegliere di conseguenza i DPI con le caratteristiche necessarie;
  • stabilire le condizioni di utilizzo dei DPI in base ai rischi dettati dalle mansione svolta;
  • garantire l’efficienza e la conformità dei DPI attraverso manutenzioni, riparazioni e sostituzioni;
  • fornire istruzioni sull’utilizzo dei DPI e sulla riconsegna degli stessi al termine dell’attività;
  • informare i lavoratori dei rischi dai quali ciascun DPI protegge;
  • organizzare formazioni per il corretto utilizzo dei dispositivi.

Il Testo Unico prevede anche gli obblighi del lavoratore, tra cui: sottoporsi ai programmi di formazione, seguire le procedure aziendali per l’utilizzo e la riconsegna dei DPI e segnalare eventuali difetti.

DPI – Dispositivi di Protezione Individuale

 

DPI – Dispositivi di Protezione Individuale 
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Prevenzione antincendio nei luoghi di lavoro decreto_antincendio_manutentore_qualificato

PREVENZIONE ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO – TRE IMPORTANTI DECRETI IN VIGORE DAL 25 SETTEMBRE 2022

PREVENZIONE ANTINCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO – TRE IMPORTANTI DECRETI IN VIGORE DAL 25 SETTEMBRE 2022

Nel mese di Aprile 2022 sono stati Approvati i tre provvedimenti, emanati a Settembre 2021 dal Ministero del Lavoro, che danno attuazione al D.Lgs. n. 81/2008 ridefinendo i criteri generali di sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

DECRETO CONTROLLI –DM 1 

In vigore dal 25 Settembre 2022
Stabilisce i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.
Nel decreto, oltre la definizione dei termini di MANUTENZIONE – CONTROLLO e SORVEGLIANZA, viene determinata la figura di “TECNICO MANUTENTORE QUALIFICATO”.

Il decreto prevede che tutti gli interventi di manutenzione e tutti i controlli su impianti, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio dovranno essere effettuati esclusivamente da tecnici manutentori qualificati secondo l’Allegato II che definisce le “Conoscenze, abilità e competenze del tecnico manutentore qualificato” individuando anche i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione.

REGISTRO DEI CONTROLLI
Entra anche in vigore il Registro dei controlli  su cui, tutti i datori di lavoro, dovranno annotare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione effettuati su impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio. Tale registro dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.

DECRETO GSA – DM 2 decreto_antincendio_luogo_lavoro_basso_rischio - Prevenzione antincendio nei luoghi di lavoro

In vigore dal 4 Ottobre 2022
Stabilisce le regole sulla gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza con l’obbligo di predisporre un piano di emergenza  nei seguenti casi:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011 (le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco);
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.

Negli altri luoghi, le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio sono riportate nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

Viene, inoltre, confermato l’obbligo da parte del datore di lavoro circa l’adozione di misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione Livelli di rischio incendio presenti presso la propria attività, il decreto specifica anche i contenuti di informazione e di formazione antincendio da destinare ai lavoratori.

decreto_antincendio_regole gestione - Prevenzione antincendio nei luoghi di lavoro

Livelli di rischio incendio

Rischio Basso – LIVELLO 1
aziende in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono una scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme;

Rischio Medio – LIVELLO 2
luoghi di lavoro soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco (ai sensi dell’Allegato I del DPR 151/2011) che non rientrano nelle attività di livello 3 e i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto;

Rischio Alto – LIVELLO 3
tutte quelle attività specificatamente elencate nell’Allegato III, al punto 3.2.2, ad esempio: fabbriche e depositi di esplosivi; uffici con oltre 1000 persone presenti; alberghi con oltre 200 posti letto; stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e/o trattamento di rifiuti (ad esclusione di rifiuti inerti).

DECRETO MINICODICE – DM 3 

In vigore dal 29 Ottobre 2022

Stabilisce criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio (livello 1).

Quali sono i luoghi di lavoro a basso rischio?

  • Luoghi con attività non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco o non dotati di specifica regola tecnica verticale;
  • luoghi con affollamento complessivo minore o uguale 100 occupanti.
  • superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2 ;
  • piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
  • non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative
  • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
  • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

In queste realtà la valutazione del rischio semplificata prevede:

  • l’individuazione dei pericoli d’incendio;
  • la descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
  • la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  • l’individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
  • la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  • l’individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.
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Prevenzione antincendio nei luoghi di lavoro 
Tre importanti decreti in vigore dal 25 settembre 2022
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Che cos’è il Microclima e come si misura

Che cos’è il Microclima e come si misura

Che cos’è il Microclima ? Per microclima intendiamo l’insieme dei parametri fisici ambientali, che misuriamo nei luoghi di lavoro, e dei parametri individuali quali isolamento termico dovuto all’abbigliamento indossato e l’attività metabolica che consiste nell’energia termica utilizzata per l’attività lavorativa. Lo scopo delle misurazioni delle condizioni termo-igrometriche nei luoghi di lavoro (Microclima) è quello di fare in modo che la maggior parte dei lavoratori avvertano, nelle ore lavorative designate alla loro mansione, la sensazione termica del benessere termo-igrometrico (o comfort). In quest’ottica quindi è necessario analizzare e ridurre tutte quelle condizioni che determinano un discomfort del lavoratore, di cui la più significativa sono le correnti d’aria. Pertanto possiamo individuare due indici che considerano sia la sensazione termica generale che quella degli insoddisfatti (che è sempre presente anche in condizioni termiche di neutralità) e questi sono il PVD e il PPD. Da un punto di vista di ambienti esaminati questi possono essere categorizzati in: ambienti freddi, moderati e caldi (gli ambienti caldi e freddi vengono definiti “severi”).

Nel nostro caso gli ambienti che analizziamo e valutiamo sono gli “ambienti moderati”, cioè ambienti nel quale le variazioni termo-igrometriche si discostano di poco e per un breve periodo di tempo dalle condizioni di comfort e per tale motivo il sistema di termoregolazione del corpo umano provvede autonomamente alla regolazione sia della temperatura della pelle che della sudorazione in modo tale da mantenere l’equilibrio termico.    L’indice PMV (Predicted Mean Vote) che costituisce un valore medio delle valutazioni di un certo numero di lavoratori, può essere stimato attraverso la misurazione dei seguenti parametri:Che cos’è il Microclima e come si misura - Logica Servizi

  • Temperatura dell’aria,
  • Temperatura media radiante,
  • Velocità dell’aria
  • Pressione parziale del vapore d’acqua

che sono caratteristici del luogo di lavoro sottoposto a misurazione, e dai seguenti parametri:

  • Attività metabolica,
  • Isolamento termico (vestiario)

Che sono caratteristici della mansione svolta dal lavoratore e da come è vestito mentre svolge la sua attività. Dal valore del PMV poi si calcola attraverso una formula il PPD (Percentuale Prevista di insoddisfatti).

Strumenti di misura utilizzati per capire cos’è il Microclima

Lo strumento che viene usato per la misurazione dei parametri è un rilevatore dotato di diverse sonde che permettono di misurare i parametri sopra citati e sono:

  • psicrometro che permette di misurare la temperatura dell’aria e l’umidità relativa;
  • l’anemometro a filo caldo che permette di misurare la velocità dell’aria;
  • globotermometro che permette di misurare la temperatura di globo.

Per quanto riguarda invece gli altri due parametri, l’attività metabolica viene normalmente valutata, secondo la norma (UNI EN ISO 8996) mediante quattro livelli di specificità di cui vengono utilizzati operativamente i primi due, mentre il terzo e il quarto vengono utilizzati per  ricerca/studio: il metodo 1A e 1B sono i livelli detti “di screening” che richiede semplicemente la conoscenza della mansione di lavoro dei dipendenti e dell’impegno associato all’attività lavorativa; il metodo 2A e 2B detto livello “di obsevation” richiedono la conoscenza dei  segmenti corporei utilizzati nell’attività lavorativa e il relativo impegno associato all’attività. Infine per il parametro isolamento termico, come per quanto riguarda l’attività metabolica, si utilizzano sempre stime derivanti dalla letteratura e si fa riferimento a delle tabelle presenti nella norma UNI EN ISO 9920.

Valutazione dei rischi

Per quanto riguarda la valutazione dei rischi, si effettua esattamente come per gli altri agenti fisici (illuminazione, rumore etc),compilando una sezione del DVR in tema di microclima facendo riferimento alla normativa vigente e in particolare: D.lgs 81/08 titolo IV – Requisiti dei luoghi di lavoro e titolo VIII Capo I art 180/181/182 inerenti agli agenti fisici ove è stato inserito anche il microclima oltre che alla normativa UNI EN ISO 7730 del 2006 che tratta dell’ergonomia e del benessere termico nei luoghi di lavoro “moderati” ove previsto il calcolo del PVD e del PPD.

Nonostante Logica srls non effettui misurazioni in luoghi di lavoro “severi” quindi dove il freddo e/o il caldo possono generare dei rischi specifici sull’uomo da un punto di vista fisiologico e di salute, anche nel caso dei luoghi di lavoro moderati è consigliabile effettuare la valutazione del rischio sul microclima sia per tutelare tutti i lavoratori sia  per tutelare eventuali categorie di lavoratori considerati sensibili o con delle patologie pregresse legate alle condizioni termo-igrometriche.

Da un punto di vista operativo la metodologia applicata consiste innanzitutto nellaChe cos’è il Microclima e come si misura - Logica Servizi programmazione di una campagna di misure che consiste nell’effettuare un sopralluogo degli ambienti sottoposti a misure di cui verranno effettuate delle fotografie (solo delle stanze/postazioni sottoposte a misura)e a cui si affiancherà anche la planimetria; nel giorno del sopralluogo verranno effettuate le misurazione mediante l’adeguata strumentazione (dotata di certificazione di taratura in corso di validità)e verrà redatta la documentazione tecnica che verrà poi inserita nel DVR che riporterà:

  • Periodo dell’anno e orario delle misure;
  • Numero e collocazione spaziale delle postazioni di misura;
  • Posizione delle sonde;
  • Numero delle misure effettuate per ciascuna postazione;
  • Durata della misura;
  • Durata del periodo da interporre tra due misure successive;
  • Report delle misure e valutazione conclusiva con eventuali suggerimenti per mantenere gli ambienti esaminati in condizioni di comfort.

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Che cos’è il Microclima e come si misura
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Microclima: Temperatura e umidita’ nei luoghi di lavoro

Microclima: Temperatura e umidita’ nei luoghi di lavoro

1) Temperatura in ambiente di lavoro e 2) Umidità in ambiente di lavoro

All’interno di un ambiente di lavoro, non solo ambienti estremi dove il caldo e il freddo possono provocare delle sintomatologie importanti ma anche in ambienti “moderati” come “gli uffici”, è importante che il Datore di lavoro regolamenti il microclima soprattutto per quel che riguarda la valutazione della temperatura e dell’umidità nell’ambiente di lavoro.

Infatti in base all’attività e allo sforzo richiesto al lavoratore per svolgere la sua mansione bisognerà poi valutare la modalità di regolazione della temperatura nell’ambiente di lavoro che può avvenire sia naturalmente, attraverso finestre e/o lucernari presenti nel locale, sia artificiale con la ventilazione forzata  o cappe che convogliano l’umidità.

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Lo scopo principale della regolazione di temperatura e umidità in un ambiente di lavoro

Lo scopo principale della regolazione di temperatura e umidità in un ambiente di lavoro è quella di creare le giuste condizioni termo-igrometriche per l’uomo in modo che il corpo possa gestire correttamente la termoregolazione e non percepire nè troppo freddo nè troppo caldo.

La regolazione della temperatura in ambiente di lavoro tiene conto anche della stagione presa in considerazione e infatti la temperatura ideale (in ambienti di lavoro come gli uffici) si attesta in un intervallo compreso tra 21 e 23 °C , mentre per una attività di media intensità si attesta tra i 18 e i 21°C.

Nella stagione estiva ad esempio l’ambiente di lavoro non deve superare i 26-28°C per evitare i colpi di calore (questa è la temperatura massima negli ambienti di lavoro d’estate). Per quanto riguarda l’umidità negli ambienti di lavoro invece, questa deve essere compresa tra il 40 e il 60% e deve essere anche tenuta di conto l’areazione; il livello di umidità nei luoghi di lavoro è importante perché sopra un certo livello (che corrisponde ad una percezione di caldo da parte dell’uomo) non si è più in grado di garantire la performance lavorativa. Nel caso in cui non si riesce a garantire una giusta percentuale di umidità, il datore di lavoro deve attuare delle misure tecniche localizzate per garantire la giusta temperatura e umidità nei locali lavorativi.

Inoltre il datore di lavoro può anche attuare delle misure organizzative al fine di salvaguardare la salute del lavoro dal punto di vista microclimatico di temperatura e umidità:

  • Pause di acclimatamento;
  • Orari diversi in base alle condizioni climatiche;
  • Vestiario da utilizzare
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Microclima: Temperatura e umidita’ nei luoghi di lavoro 
1) Temperatura in ambiente di lavoro
2) Umidità in ambiente di lavoro 
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Il Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenza (DUVRI)

Il Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenza (DUVRI)

Il Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenza (DUVRI): Uno dei principali fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro è sicuramente il rischio legato alla mancanza di coordinamento ed alle interferenze dovute allo svolgimento da parte di diversi soggetti di diverse attività all’interno dello stesso ambiente di lavoro.
Il legislatore ha voluto affrontare tale fattore di rischio già con il D. Lgs. 626/94 attraverso l’art. 7 dello stesso Decreto. Purtroppo tale articolo e’ rimasto per molti anni disatteso sia formalmente che praticamente.

Il Decreto 81/08 con l’articolo 26 ha rispolverato i concetti gia espressi nell’art. 7 del Decreto 626 dando nuovo vigore al concetto di coordianamento. Il significato del DUVRI e della conseguente attività di coordinamento hanno un senso molto più ampio ed impattante sulle conzioni di sicurezza di quanto si possa credere.

Il Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenza (DUVRI)

Uno degli obblighi non delegabili del datore di lavoro risulta essere la valutazione di tutti i rischi compresi i rischi di interferenza. Da questo principio scaturisce l’obbligo di redigere il DUVRI e promuovere il coordinamento quando un’azienda committente affida lo svolgimento di lavori o servizi all’interno del proprio luogo di lavoro ad un’impresa appaltatrice o lavoratore autonomo. È importante sottolineare che tale obbligo non è solamente formale ma anche effettivo. Infatti, l’obbligo del Datore di lavoro non si esaurisce con la redazione del DUVRI ma lo stesso deve procedere ad effettuare una riunione di coordinamento, opportunamente verbalizzata, con i responsabili delle ditte appaltatrici.

Il DUVRI risulta essere obbligatorio ad esempio in occasione di interventi di manutenzione, attività di riparazione, pulizia, montaggi, ecc. Un caso particolarmente interessante risulta essere legato alle attività di allestimento di eventi fieristici o mostre. In tale circostanza l’attività di coordinamento diventa particolarmente complessa. Si ricordi che il Datore di lavoro committente ha anche l’obbligo di verificare i requisiti tecnico professionali delle diverse imprese appaltatrici. Tale obbligo risulta essere non solamente formale ma fattivo in quanto il datore di lavoro risponde poi direttamente in merito alle aziende scelte.

L’obbligo di elaborazione del DUVRI

L’obbligo di elaborazione del DUVRI, come previsto dal comma 3 bis dell’art. 26 del D. Lgs. 81/08, non si applica in alcuni casi particolari come i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature e i lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che le attività svolte non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio elevato, dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’Allegato XI del Decreto 81/08 e s.m.i. Per uomini-giorno si intende l’entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del committente, degli appaltatori o dei lavoratori autonomi affidatari di attività interferenti.

Il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) - logica servizi

Il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI)

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza deve indicare le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Lo stesso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il DUVRI deve contenere anche la stima dei costi per la riduzione delle interferenze (costi per l’effettuazione di riunioni di coordinamento, segnaletica, etc.). Tali costi non sono soggetti a ribasso.

Per le attività a rischio basso, con riferimento sia all’attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, il datore di lavoro individua un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonchè di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.

Essendo ormai sempre più diffuso il ricorso all’appalto di qualsiasi genere di attività, risulta di fondamentale importanza l’avvio di un processo di cooperazione, sorveglianza e coordinamento continui tra committente ed appaltatori. Solamente in tal modo si può garantire non solo il mero rispetto del dettame normativo ma la stessa sicurezza degli operatori coinvolti per tutta la durata dei lavori.

Il datore di lavoro committente ha quindi l’obbligo di:

  • Verificare il possesso dell’idoneità tecnico professionale indispensabile per lo svolgimento dell’attività da parte dell’appaltatore/lavoratore autonomo, mediante non solo la richiesta allo stesso dell’autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnica, ma anche di copia degli attestati dell’avvenuta formazione/informazione/addestramento dei lavoratori, eventuali abilitazioni degli stessi, nomina del SPP, idoneità alla mansione etc.
  • Fornire indicazioni in merito alla presenza di rischi specifici all’interno dell’ambiente di lavoro in cui l’appaltatore andrà ad operare ed eventuali dispositivi per la protezione individuale (DPI) necessari (es. presenza di polveri, rumore, etc.)
  • Effettuare un sopralluogo volto alla pianificazione delle attività con la partecipazione del Datore di Lavoro della ditta appaltatrice.
  • Redigere il DUVRI.
  • Richiedere all’appaltatore il certificato C.C.I.A.A. (visura camerale) in corso di validità.
  • Richiedere il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità.

L’appaltatore dovrà inoltre fornire informazioni in riguardo a:

  • Elenco del personale impiegato;
  • Elenco delle sostanze e delle attrezzature utilizzate (es. agenti cancerogeni e mutageni, materiali infiammabili o in grado di creare atmosfere esplosive, sostanze tossiche, ecc.);
  • Dispositivi di protezione individuale (DPI) eventualmente necessari per il committente nel corso delle lavorazioni;
  • Rischi particolari introdotti all’interno degli ambienti di lavoro del committente.

Si ricordi anche che nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.

Il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) 2 - logica servizi

Il Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenza (DUVRI) 
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Mancata elaborazione del DVR Il Decreto fiscale n. 146 e le modifiche introdotte al D.Lgs. 81/08

Il Decreto fiscale n. 146 e le modifiche introdotte al D.Lgs. 81/08

Il Decreto fiscale n. 146 e le modifiche introdotte al D.Lgs. 81/08

Il giorno 21 ottobre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge Fiscale n. 146 che definisce e specifica le “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Lo stesso Decreto è entrato in vigore il giorno 22 ottobre 2021.

Con il Decreto n. 146 del 21/10/2021, i cui contenuti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono stati sollecitati dai recenti fatti di cronaca riconducibili proprio all’inosservanza di tale norma, il Governo ha voluto:

  • ampliare e rafforzare l’attività di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte degli organi preposti alla vigilanza;
  • inasprire le sanzioni nei confronti delle aziende che violano la normativa in materia di sicurezza.

Uno dei punti più rilevanti del Decreto fiscale in materia di salute e sicurezza sul lavoro riguarda il tentativo di limitare il lavoro irregolare nelle imprese.

L’obiettivo di questa misura è ovviamente quello di contrastare un fenomeno che, per sua natura, contribuisce all’incremento degli infortuni sul lavoro.

Il Decreto prevede la sospensione dell’attività lavorativa per le aziende presso le quali venga rilevata la presenza di almeno il 10% di lavoratori irregolari. Tale inosservanza alla norma deve essere rilevata dagli ispettori del lavoro al momento dell’ispezione. Prima del Decreto Legge Fiscale n.146, il Decreto 81/08 prevedeva la presenza di almeno il 20% di lavoratori in nero per poter sospendere l’attività. La sospensione non abbia luogo se il lavoratore trovato irregolare è l’unico occupato dall’impresa. Inoltre, l’azienda sanzionata con la sospensione dell’attività non può instaurare rapporti contrattuali con la PA per l’intero periodo della sospensione.

La ripresa delle attività è consentita solamente dopo il ripristino delle regolari condizioni di lavoro  e l’avvenuto pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle violazioni.

Per la prima volta la sospensione dell’attività non è legata alla reiterazione dell’illecito. La stessa può essere infatti disposta qualora gli Ispettori del lavoro accertino la sussistenza di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Le violazioni devono essere individuate da un decreto ministeriale, ma frattanto, per rendere il provvedimento di sospensione immediatamente adottabile ed incisivo, le violazioni sono individuate nel nuovo Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008, il quale elenca suddette violazioni:

Il Decreto fiscale n. 146 e le modifiche introdotte al D.Lgs. 81/08

Rischi di carattere generale

  • Mancata elaborazione del DVR (Documento valutazione Rischi)
  • Mancata elaborazione del Piano di Emergenza e di evacuazione
  • Mancata formazione ed addestramento
  • Mancata costituzione del SPP e nomina del RSPP
  • Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS)
  • Mancata vigilanza relativa alla rimozione o alla modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
Il Decreto fiscale n. 146 e le modifiche introdotte al D.Lgs. 81/08 rischio_caduta_lavoro

Rischio di caduta dall’alto e seppellimento

  • Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto
  • Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
Il Decreto fiscale n. 146 e le modifiche introdotte al D.Lgs. 81/08

Rischio di folgorazione

  • Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
  • Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
  • Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale

Il provvedimento di sospensione può essere revocato nei seguenti casi:

  • si sia provveduto alla regolarizzazione dei lavoratori
  • si siano ripristinate le condizioni di sicurezza
  • si siano rimosse le conseguenze pericolose delle violazioni riscontrate

Uno dei fattori più rilevanti introdotti in materia di sospensioni e violazioni è rappresentato dal riconoscimento agli Ispettori del Lavoro di un potere generalizzato di intervento in materia prevenzionistica.

L’INL, infatti, “può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”. In concreto, quindi, le competenze di coordinamento all’Ispettorato Nazionale del Lavoro in ambito salute e sicurezza vengono ampliate ed estese.

Inoltre, all’art. 8 del D. Lgs. 81/2008 viene introdotta un’importante modifica al SINP – Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro, che definisce in modo più puntuale l’attività di programmazione e valutazione delle attività di vigilanza ai fini di un coordinamento statistico nazionale, regionale e locale.

Gli organi di vigilanza “sono tenuti ad alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro. Mentre l’Inail dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati”.

Un ulteriore aspetto che è stato oggetto di una importante modifica da parte del Decreto fiscale (146/2021) riguarda l’attività di vigilanza in se (art. 13, D.lgs. 81/2008).

Il Decreto fiscale n. 146 ho voluto quindi implementare il coordinamento tra le ASL regionali e l’Ispettorato del lavoro al fine di potenziare ed efficientare gli interventi di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Contattaci subito, se hai bisogno di assistenza e supporto per essere conforme alla normativa che regola la sicurezza sul lavoro.

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( DVR )
Piano Operativo di Sicurezza ( POS )
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La responsabilità del datore di lavoro in occasione di infortunio

La responsabilità del datore di lavoro in occasione di infortunio ed il rischio elettivo

La responsabilità del datore di lavoro in occasione di infortunio ed il rischio elettivo

La responsabilità del datore di lavoro in occasione di infortunio

Fanno ormai parte della giurisprudenza le sentenze della corte di cassazione che ribadiscono alcuni principi fondamentali in materia di infortuni sul lavoro aventi per oggetto la responsabilità penale del datore di lavoro.

Piu’ volte la corte di cassazione ha ribadito che “il datore di lavoro, e’ il destinatario dell’obbligo di adottare le misure di prevenzione, ed è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere da quest’ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nell’esecuzione del lavoro”.

Interviene, in tal caso, quello che viene chiamato rischio elettivo, che si verifica quando la condotta abnorme del lavoratore sia tale da recidere il nesso causale tra l’obbligo di sicurezza gravante sul datore di lavoro e l’infortunio intervenuto.

In linea generale, il datore di lavoro è sempre responsabile quando omette di adottare le misure protettive necessarie, comprese quelle relative al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore. Solamente in presenza del rischio elettivo la responsabilità del datore di lavoro viene esclusa. Rimane a carico del datore di lavoro dimostrare il comportamento abnorme da parte del lavoratore.

Il datore di lavoro rimane responsabile anche nel caso in cui non vigili affinché le misure adottate siano rispettate da parte del dipendente. Infine, l’obbligo di tutela delle condizioni di lavoro (ex art. 2087 c.c.: secondo cui …l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.) non è adempiuto se le misure di prevenzione non sono idonee ad eliminare nella misura massima possibile anche i rischi derivanti da imprudenza, negligenza o imperizia del lavoratore.

Quanto espresso, deve far riflettere il datore di lavoro circa i suoi obblighi e le sue responsabilità che non si esauriscono nel solo adempimento alla normativa vigente.

Parlando di responsabilità del datore di lavoro non si può non citare il Codice penale all’articolo 40, ultimo comma, il quale recita: “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Tale articolo equipara la posizione di chi commette attivamente un reato a quella di colui che commette il medesimo reato, non attraverso un’azione, bensì un’omissione. Tale articolo trova applicazione più generale rispetto a tutte le figure aziendali.

La responsabilità del datore di lavoro in occasione di infortunio 
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sorveglianza sanitaria -Decreto Legislativo 81/08, Art. 41

Decreto Legislativo 81/08, Art. 41, “sorveglianza sanitaria” e dipendenze

Decreto Legislativo 81/08, Art. 41, “sorveglianza sanitaria” e dipendenze

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sorveglianza sanitaria e dipendenze Decreto Legislativo 81/08, Art. 41

Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i. stabilisce all’articolo 41, Sorveglianza sanitaria, che le visite mediche debbano essere effettuate a cura e spese del datore di lavoro anche al fine di verificare l’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Il datore di lavoro dovra’ comunicare al medico competente, attraverso il mansionario, i nominativi dei lavoratori da sottoporre agli accertamenti di cui sopra.

La norma prevede che la sorveglianza sanitaria sia effettuata dal medico competente, di norma con periodicità annuale a seconda del rischio specifico al quale il lavoratore e’ esposto ed alle sue condizioni di salute. Il medico competente puo’ stabilire una diversa periodicita’ in base all’esito della sorveglianza sanitaria e puo’ effettuare gli accertamenti relativi alla verifica dell’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti in presenza di ragionevole dubbio.

 

In riferimento all’alcol dipendenza, l’Allegato I del Provvedimento 16 marzo 2006 indica le attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro e per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi. Queste sono:

  • attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per lavori che impiegano gas tossici, per la conduzione di generatori di vapore, attività di fochino, fabbricazione e uso di fuochi artificiali, vendita di fitosanitari, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari, manutenzione degli ascensori
  • dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti
  • sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
  • mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
  • vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
  • attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private;
  • mansioni che comportano l’obbligo della dotazione del porto d’armi, comprese le attività di guardia particolare e giurata;
  • mansioni inerenti le attività di trasporto quali: addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesta la patente B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario; personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di carriera e di mensa; personale navigante delle acque interne; personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; responsabili dei fari; piloti d’aeromobile; controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; personale certificato dal registro aeronautico italiano; collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; addetti alla guida di’ macchine di movimentazione terra e merci;
  • addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
  • lavoratori addetti ai comparti di edilizia e costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza;
  • capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
  • tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
  • operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
  • tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
sorveglianza sanitaria -Decreto Legislativo 81/08, Art. 41
sorveglianza sanitaria -Decreto Legislativo 81/08, Art. 41

In merito alle attività soggette ad obbligo di test antidroga sul lavoro si riporta l’elenco stabilito dal Provvedimento 30 ottobre 2007:

  • Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per lavori pericolosi quali impiego di gas tossici, fabbricazione e uso di fuochi di artificio, posizionamento e brillamento mine, direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari
  • Mansioni inerenti le attività di trasporto, quali: conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; personale certificato dal registro aeronautico italiano; collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
  • Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

Qualora lo ritenga opportuno, il medico competente ha la facoltà di sottoporre ciascun lavoratore a ulteriori accertamenti per verificare l’eventuale stato di tossicodipendenza, qualora si rilevino casi di sospetta dipendenza da sostanze psicotrope. Il lavoratore verrà quindi inviato al Servizio delle Tossicodipendenze della ASL competente per territorio. 

Nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti senza un giustificato motivo, questi sarà immediatamente sospeso dall’attività lavorativa e dovrà presentarsi entro 10 giorni per effettuare gli accertamenti. La positività alle droghe comporta la sospensione immediata dall’attività lavorativa;

Nel caso di sospetta dipendenza alcolica, possono essere prescritte analisi del sangue per valutare la funzionalità epatica;

Nel caso di sospetta dipendenza sia alcolica che di sostanze stupefacenti, possono essere richiesti test su capello o test a sorpresa in sede di visita sotto la supervisione diretta del medico competente;

Se per via delle mansioni svolte dal lavoratore risultasse difficile effettuare test a sorpresa, si potrà effettuare un’analisi delle urine con un preavviso di 48 ore;

Il risultato degli accertamenti eseguiti come da protocollo sanitario aziendale, fornirà il giudizio di idoneità finale. In caso di esito positivo e di conseguente non idoneità alla mansione, il lavoratore verrà immediatamente sospeso dalla sua mansione fino a che venga accertata l’assenza di tossicodipendenza.

Si evidenzia che la normativa vigente prevede sanzioni amministrative e penali per il datore di lavoro che omette l’effettuazione dei test per i lavoratori soggetti o che non rimuova dalla mansione chi dovesse risultare positivo agli accertamenti.

Decreto Legislativo 81/08, Art. 41, “sorveglianza sanitaria” e dipendenze
Sorveglianza sanitaria -Decreto Legislativo 81/08, Art. 41 
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